Trib. Napoli, sentenza 04/11/2024, n. 4435

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 04/11/2024, n. 4435
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 4435
Data del deposito : 4 novembre 2024

Testo completo

R.G. n. 6744/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa A T -Presidente-
Dott.ssa A S -Giudice -
Dott.ssa F S -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6744 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 riservata in decisione con ordinanza del 27.6.2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Marano di Parte_1 C.F._1
Napoli al Corso Italia, 15 presso lo studio dell'avv. F B che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Mugnano di Napoli alla via San Giovanni, 19
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26 giugno 2024 tenutasi in modalità cartolare (ordinanza del 27-6-2024 comunicata il 3-7-2024) il procuratore della ricorrente, nel riportarsi ai documenti, atti e conclusioni, ha chiesto la decisione della causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Pubblico Ministero in data 10-7-2024 ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1


R.G. n. 6744/2022
Con ricorso depositato il 21-6-2022 e ritualmente notificato, la ricorrente (nata a [...] il [...]), premesso di avere contratto matrimonio in Napoli in data 24 marzo 2001, in regime di comunione di beni, con il resistente (nato a [...] il [...]) e che dalla loro unione è nato un figlio Per_1
(nato a [...] il [...]) attualmente maggiorenne- deduceva che la prosecuzione della
[...]
convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile per le ragioni specificamente indicate nel ricorso.
A tal fine chiedeva la separazione ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.;
l'assegnazione della casa familiare al resistente;
un
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