Trib. Milano, ordinanza 12/03/2025
Ordinanza
12 marzo 2025
Ordinanza
12 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G. 27113 /2021
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Guido Vannicelli Presidente dott. Simone Luerti Giudice dott.ssa Olivia Condino Giudice Relatore ha pronunciato il seguente decreto
nel procedimento camerale ex artt. 3 comma 3 quater decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25 (come modificato dall'art. 6 d.l. n.13/2017) promosso da
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
CORSO XXII MARZO, 25 20129 MILANO, presso lo studio dell'avv. CERETTA SIMONA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti ricorrente
contro
Controparte_1
[...]
, in persona del Ministro pro tempore
[...]
resistente
Oggetto: impugnazione ex artt. 3 bis e ss. D.Lgs. 25/08 della decisione di trasferimento assunta dalla Autorità CP_1
In fatto
Con ricorso depositato il 16/06/2021 ha adito il Tribunale di Milano - Parte_1
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il
provvedimento emesso il 10/03/2021 e notificato il 18/05/2021, con cui il
[...]
, ha disposto il trasferimento del ricorrente in Germania. Controparte_2
In via preliminare il ricorrente ha chiesto la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
L'autorità amministrativa si è costituita depositando comparsa e documenti in data 08/07/21, concludendo per il rigetto del ricorso e dell'istanza di sospensiva.
Il giudice, ritenuto non necessario assumere informazioni prima della decisione sull'istanza cautelare, iscritta a ruolo il 16/06/2021, ha riferito al Collegio limitatamente alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Dopo la comunicazione di questo provvedimento non sono state depositate le note di cui all'art. 3 comma 3 quater D. Lgs. n. 25/2008.
Il giudice, ritenuto non necessario assumere informazioni prima della decisione sull'istanza cautelare, di accoglimento della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tenuto conto del fatto che pendeva ricorso pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia su questioni identiche rispetto a quelle del presente procedimento.
Il Giudice ha riferito al Collegio, per la decisione nel merito, nella camera di consiglio in data 03/03/25 dopo aver acquisito informazioni e concesso un termine a parte ricorrente per dedurre quale obbligo informativo violato avrebbe condotto alla determinazione della competenza dell'Italia, qualora debitamente assolto, nonchè un termine a parte resistente per eventualmente agire in autotutela ed esercitare la facoltà concessa dalla clausola discrezionale di cui all'art. 17 del Regolamento Dublino III.
In diritto
Sulla richiesta di annullamento del provvedimento emesso dall'UN che ha CP_1 disposto che il ricorrente sia trasferito, per l'esame della domanda di protezione internazionale, in Germania, si osserva quanto segue.
Il Sig. cittadino somalo, ha presentato in Italia domanda di protezione Pt_1 internazionale. Costituisce dato non controverso che il ricorrente ha presentato analoga istanza in
Germania e successivamente abbia lasciato il Paese entrando in Italia.
In data 16/05/21 gli è stata notificata la decisione, oggetto della presente impugnazione, con cui l'UN ha ordinato il suo trasferimento in Germania, con CP_1 invito a presentarsi in Questura. Ad avviso del ricorrente tale decisione è, sotto vari aspetti, illegittima e, pertanto, ne viene chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 13 del Regolamento per non avere l'autorità indicato la CP_1 data di ingresso illegale del ricorrente nel territorio tedesco e per aver, pertanto, violato il termine di 12 mesi previsto da tale norma;
2) violazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento per non aver fornito le informazioni previste e non aver svolto il colloquio personale al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie alla definizione della pratica “ ”; CP_1
3) violazione dell'art. 13 del Testo Unico Immigrazione, 24 e 111 della Costituzione per omessa traduzione del provvedimento in lingua nota al ricorrente (somalo) ma solo in italiano e inglese;
4) Mancato utilizzo della clausola discrezionale di cui all'art. 17 Regolamento Dublino, per non aver considerato se la Germania è un Paese effettivamente sicuro per il ricorrente e per il rischio concreto, in caso di trasferimento in Germania, di rimpatrio in Somalia. Per non aver considerato altresì che il ricorrente in Italia “conosce molti connazionali che gli forniscono sostegno, mentre in