Trib. Monza, sentenza 13/03/2025, n. 342
TRIB Monza
Sentenza
13 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
NRG. 377/2024
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 13.3.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c., esaminate le note pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al nr. 377/2024 rg. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti LIDEO Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, MICELI WALTER, GANCI FABIO, RINALDI GIOVANNI e domicilio eletto in
Verbania Viale Azari 9
Ricorrente
( ) con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1 avv.ti SERAFINO FRANCESCO e ROVELLI STEFANO e domicilio eletto in Milano via
Soderini 24
Resistente
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 12/02/2024, esponeva quanto segue: Parte_1
“parte ricorrente ha prestato servizio con contratti a tempo determinato alle dipendenze del svolgendo mansioni identiche a quelle espletate Controparte_2 dal personale di ruolo e con i medesimi obblighi formativi, come da prospetto riassuntivo che segue:
- a.s. 2019/2020 – contratto dal 12/09/2019 al 31/08/2020 per n. 18 ore settimanali di lezione presso I.C. “Zanelli” di Cusano Milanino;
1 - a.s. 2020/2021 – contratto dal 01/10/2020 al 31/08/2021 per n. 18 ore settimanali di lezione presso I. “Zanelli” di Cusano Milanino;
- a.s. 2021/2022 – contratto dal 08/09/2021 al 31/08/22 per n. 18 ore settimanali di lezione presso I.C. “Zanelli” di Cusano Milanino;
- a.s. 2022/2023 - contratto dal 12/09/2022 al 31/08/2023 per n. 12 ore settimanali di lezione presso I.C. “Zanelli” di Cusano Milanino;
La ricorrente ha convenuto innanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, il
, lamentando che, ciò nonostante, l'Amministrazione Controparte_1 convenuta, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le aveva accordato per detti anni scolastici la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 per i soli docenti di ruolo delle scuole statali.
Richiamati gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 che, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo, la ricorrente ha chiesto di accertare il suo diritto a usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, l.
107/2015 anche per dette annualità scolastiche di docenza a tempo determinato e di condannare l'amministrazione all'accredito sulla stessa dell'importo di euro 2.000,00, quale contributo da destinare alla formazione professionale, con vittoria delle spese, da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.
Il si è costituito con memoria difensiva depositata in Controparte_1 data 28/10/2024 nella quale chiedeva il rigetto del ricorso per l'infondatezza di tutti motivi sostenuti dalla ricorrente.
Per le ragioni di seguito esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento.
La pretesa economica della ricorrente trova fondamento nell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, a mente del quale “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500,00 annui per ciascun anno scolastico”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge il D.P.C.M. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, limitando, come previsto dalla legge, la platea dei destinatari della carta ai soli docenti di ruolo.
La medesima limitazione è stata confermata dall'art. 3 del successivo
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 13.3.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c., esaminate le note pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al nr. 377/2024 rg. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti LIDEO Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, MICELI WALTER, GANCI FABIO, RINALDI GIOVANNI e domicilio eletto in
Verbania Viale Azari 9
Ricorrente
( ) con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1 avv.ti SERAFINO FRANCESCO e ROVELLI STEFANO e domicilio eletto in Milano via
Soderini 24
Resistente
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 12/02/2024, esponeva quanto segue: Parte_1
“parte ricorrente ha prestato servizio con contratti a tempo determinato alle dipendenze del svolgendo mansioni identiche a quelle espletate Controparte_2 dal personale di ruolo e con i medesimi obblighi formativi, come da prospetto riassuntivo che segue:
- a.s. 2019/2020 – contratto dal 12/09/2019 al 31/08/2020 per n. 18 ore settimanali di lezione presso I.C. “Zanelli” di Cusano Milanino;
1 - a.s. 2020/2021 – contratto dal 01/10/2020 al 31/08/2021 per n. 18 ore settimanali di lezione presso I. “Zanelli” di Cusano Milanino;
- a.s. 2021/2022 – contratto dal 08/09/2021 al 31/08/22 per n. 18 ore settimanali di lezione presso I.C. “Zanelli” di Cusano Milanino;
- a.s. 2022/2023 - contratto dal 12/09/2022 al 31/08/2023 per n. 12 ore settimanali di lezione presso I.C. “Zanelli” di Cusano Milanino;
La ricorrente ha convenuto innanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, il
, lamentando che, ciò nonostante, l'Amministrazione Controparte_1 convenuta, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le aveva accordato per detti anni scolastici la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 per i soli docenti di ruolo delle scuole statali.
Richiamati gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 che, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo, la ricorrente ha chiesto di accertare il suo diritto a usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, l.
107/2015 anche per dette annualità scolastiche di docenza a tempo determinato e di condannare l'amministrazione all'accredito sulla stessa dell'importo di euro 2.000,00, quale contributo da destinare alla formazione professionale, con vittoria delle spese, da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.
Il si è costituito con memoria difensiva depositata in Controparte_1 data 28/10/2024 nella quale chiedeva il rigetto del ricorso per l'infondatezza di tutti motivi sostenuti dalla ricorrente.
Per le ragioni di seguito esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento.
La pretesa economica della ricorrente trova fondamento nell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, a mente del quale “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500,00 annui per ciascun anno scolastico”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge il D.P.C.M. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, limitando, come previsto dalla legge, la platea dei destinatari della carta ai soli docenti di ruolo.
La medesima limitazione è stata confermata dall'art. 3 del successivo
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