Trib. Lecce, sentenza 13/11/2024, n. 3518
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa C MORE - Presidente est.
2) Dott. G F - Giudice
3) Dott.ssa A D B - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa civile iscritta al n. 6612 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
M C, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. P N, CP_1 C.F._2 come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 10 ottobre 2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per le sue conclusioni, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.10.2023, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito concordatario con l 1°.
2.1997 in Ugento (LE), in regime CP_1 economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati due figli e, cioè, il Per_1
Per_ 30.8.2005, maggiorenne ma non economicamente autonoma, e il 23.7.2007;
che la casa coniugale era in comproprietà tra la ricorrente e suo cognato, ma che era in uso esclusivamente alla famiglia delle parti;
che era casalinga e priva di reddito, nonostante prima della crisi coniugale avesse lavorato nell'azienda del marito;
che il convenuto, viceversa, era titolare di una ditta individuale di falegnameria, percependo i ricavi specificati in ricorso;
che l'A.U.U. per le due figlie era accreditato su un c/c cointestato ai due coniugi;
che, a causa dei comportamenti posti in essere dal convenuto, descritti in ricorso, l'affectio coniugalis era definitivamente venuta meno ed era ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito,
l'assegnazione a sé della casa coniugale, unitamente alla mobilia, l'affidamento condiviso della figlia Per_ minore e il collocamento prevalente delle due figlie presso di sé, porsi a carico del convenuto un assegno mensile di euro 300,00 quale contributo per il mantenimento di ciascuna delle due figlie, oltre al
70% delle spese straordinarie, e di euro 600,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento, il diritto a percepire e trattenere per sé l'intero importo dell'A.U.U. per le due figlie e con disciplina del calendario
d'incontri padre-figlie secondo il piano genitoriale allegato al ricorso. costituendosi con memoria depositata il 21.12.2023, ha
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