Trib. Cassino, sentenza 11/11/2024, n. 1362

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cassino, sentenza 11/11/2024, n. 1362
Giurisdizione : Trib. Cassino
Numero : 1362
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo

N. 1056/2020 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. V N Presidente
Dott.ssa M G Giudice est.
Dott. R I Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 1056/2020 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza del 10.07.2024, sostituita da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini ex art 190
c.p.c.
, e vertente
TRA
, nato in MONTREAL (CANADA) il 04/10/1967, Parte_1
elettivamente domiciliato in MINTURNO (LT) M. DUCALE N.37, presso lo studio dell'Avv. COSTA MONICA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;

PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata in FORMIA (LT) il 28/12/1972, elettivamente Controparte_1
domiciliato in SCAURI (LT) VIA APPIA n. 491 SCAURI, presso lo studio dell'Avv.
FATICONI MAURIZIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

PARTE RESISTENTE
NONCHE'
, nata a Sessa Aurunca (CE) l'1/03/2002, Controparte_2
elettivamente domiciliata in SAN GIORGIO A LIRI (FR), ALLA VIA MARCONI, N.
1


2, presso lo studio dell'avv. ANNA CIARALDI, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;

PARTE INTERVENUTA

E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di C;

INTERVENUTO

CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 23.03.2020, chiedeva che il Parte_1
Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
21/09/1997 in CELLOLE (CE) con , deducendo che i coniugi si Controparte_1
erano separati consensualmente, come da provvedimento di omologa del Tribunale di
Latina del 20.01.2014, che dall'unione erano nate le figlie: (il 3.07.1998) Persona_1
e ( l'1.03.2002);
che la convivenza non era stata ripresa a far data Controparte_2 dall'inizio della separazione, che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale e che la sua situazione economica aveva subito un peggioramento rispetto a quanto accertato in sede di separazione.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) disporre che le figlie entrambe maggiorenni restino a vivere con il padre presso l'attuale abitazione familiare;
3) disporre che il padre provveda al mantenimento diretto delle figlie maggiorenni, fino a quando non saranno economicamente indipendenti, oltre il 50% delle spese straordinarie, e /o in ogni caso in un importo mensile di € 300,00 pari ad € 150,00 ciascuna, oltre il 50% delle spese straordinarie;
4) non stabilire alcun assegno di divorzio a favore della resistente.
2
Costituendosi in giudizio, si associava alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge.
In particolare, la resistente chiedeva di dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con integrale conferma delle condizioni concordate in sede di separazione personale dei coniugi.
All'esito della comparizione delle parti, con ordinanza presidenziale del
2.10.2020, a modifica delle vigenti condizioni di separazione, venivano revocate le disposizioni inerenti l'affidamento, il collocamento e il diritto di visita paterno con riferimento alle figlie, in quanto entrambe divenute maggiorenni, per il resto, venivano confermate le restanti disposizioni (assegnazione della casa coniugale alla , CP_1
versamento a carico del padre della somma mensile complessiva di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e dell'ex moglie, oltre rivalutazione annuale e spese per le utenze e per l'istruzione delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie) rimesse le parti avanti al G.I..
Concessi i termini per il deposito delle memorie integrative e i termini ex art.
183 co.6 c.p.c.
, con sentenza non definitiva n. 1124 del 3.8.2021 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale del 2.10.2020 , il ricorrente chiedeva di revocare l'assegno di mantenimento posto a suo carico a favor della moglie, deducendo un peggioramento della propria condizione economica e un miglioramento di quella della resistente;
che venisse
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