Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 996
TRIB Napoli
Sentenza
30 gennaio 2025
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30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 29491/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di AP – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona del dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 29491/2021, avente ad oggetto: Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. avverso la sentenza n. 7389/2021 del Tribunale di AP, IV
Sez. Civ. Dott.ssa Ornella Baiocco, resa nel procedimento RG. 13169/2016, in data
21.8.2021 e pubblicata il 14.9.2021.
TRA
IP RE (C.F.: [...]), nato a [...] il
18.9.1972, ivi residente a[...], rappresentato e difeso in dall'avv. Luigi Gubitosi presso il cui studio elettivamente domicilia in AP alla via
Tommaso Caravita n. 10;
OPPONENTE
CONTRO
OT DI UZ VI (C.F.: [...]), nato in [...] il
28.9.1954, ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Ciraolo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Messina, via Maddalena n. 128;
OPPOSTO
pagina1 di 17 Conclusioni: come da note scritte depositate in data 4.10.2024 da parte opponente ed in data 2.10.2024 da parte opposta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c., ritualmente notificato in data 6.12.2021, PP AL, impugnando la sentenza in epigrafe, conveniva in giudizio CO Di IO IO, deducendo di essere proprietario dell'immobile sito in Pozzuoli (NA) alla via Lucrino n. 4/6, individuato in NCEU al foglio 48 particella 284 (ex part. 39) per averlo acquistato dal sig. RI OT, giusto atto del 30.4.2021 ed esponendo che in data 21.8.2021 veniva emessa la sentenza n. 7389/2021 (nel procedimento RG 13169/2016, promosso dall' odierno opposto) con la quale veniva accertato in favore di esso ed in danno dei germani
AU, IS e EU CO di TE, l'usucapione del citato immobile, nello specifico così identificato in dispositivo: “fabbricato di un solo piano terra sito alla via Lucrino intorno al Lago al civico 4, adibito ad abitazione con circostante zona di terreno di complessivi 526 mq in catasto al fg 48 e precisamente: fabbricato censito al catasto con part.lla 39”.
Di tale sentenza, l'odierno istante veniva a conoscenza soltanto a mezzo raccomandata del 29.10.2021, con la quale gli veniva intimato il rilascio del fabbricato così individuato: “immobile sito in Pozzuoli alla strada provinciale
Circumlago di Lucrino n. 4/6 Foglio 48 part. 284 (ex 39) con annesso terreno foglio
48 p.lle 284,511,433, 437”.
Osservava, l'odierno istante che né egli, né il suo dante causa, RI OT, erano stati convenuti nel predetto procedimento, conclusosi con la predetta sentenza n.
7389/2021, da ciò conseguendone il suo interesse ad impugnare ai sensi dell'art. 404
c.p.c., in quanto titolare di un diritto autonomo e incompatibile con quello accertato pagina2 di 17
in favore di CO Di IO IO.
Aggiungeva, poi, l'opponente, che non solo l'immobile de quo apparterrebbe a lui in forza del citato atto di acquisto del 30.4.2021, ma che nessun diritto, in ogni caso,
l'odierno convenuto potrebbe vantare su di esso, in ragione del giudicato intervenuto all'esito del procedimento originato nell'anno 1997 e promosso dal padre dello CO
Di IO IO contro la sig.ra NO TI (dante causa del OT, a sua volta dante causa del PP) per l'accertamento dell'usucapione relativo allo stesso bene immobile oggetto della presente causa. Tale giudizio che, a seguito della morte del padre, veniva successivamente proseguito, anche in proprio, dall'odierno opposto, si concludeva, invero, con il definitivo rigetto della domanda di usucapione con sentenza n. 15257/2017 della Corte di Cassazione.
E ancora, Il PP esponeva che con la ulteriore sentenza n. 1835/2017, resa in favore del OT ed in danno dell'odierno opposto CO Di IO IO, quest'ultimo veniva condannato al rilascio del fabbricato e dei terreni circostanti in
Pozzuoli (NA) alla via Lucrino intorno al Lago n. 4/6 , in quanto veniva accertato che lo stesso CO Di IO IO occupava abusivamente detto cespite;
che, in data
26/3/2021, quest'ultimo doveva ottemperare al rilascio degli stessi a seguito di procedura sfratto. Solo successivamente, in data 30.4.2021, avveniva, come già detto,
l'acquisto del fabbricato oggetto di lite da parte dell'odierno opponente.
Alla luce di quanto sopra, l'odierno istante rassegnava le seguenti conclusioni: “a) previa declaratoria di ammissibilità e procedibilità dell'azione in opposizione di terzo ex art. 404 cpc, in relazione alla fase rescindente del giudizio, annullare e/o dichiarare l'inefficacia nei confronti dell'odierno opponente della sentenza n.
7389/2021 emessa dal Tribunale di AP in data 21/8/2021 e pubblicata in data
14/9/2021;
b) nel merito, rigettare la domanda di usucapione promossa dal sig.
CO Di IO IO poiché infondata in fatto e diritto;
c) previo accertamento della resistenza in giudizio con dolo e/o colpa grave da parte di esso IO CO Di
IO, condannarsi esso convenuto al ristoro del danno patito dall'istante in conseguenza della temeraria resistenza in giudizio da esso frapposta ai sensi e per
pagina3 di 17 gli effetti del disposto dell'art. 96 c.p.c. da quantificarsi in via equitativa da parte del
Tribunale d) il tutto, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici
ISTAT dall'evento al soddisfo ed interessi, la cui misura percentuale sarà determinata secondo Giustizia, da commisurarsi sulle somme capitali di anno in anno rivalutate secondo gli indici ISTAT dall'evento al soddisfo ed oltre il maggior danno subito;
e) con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio IO CO di IO, contestando ed impugnando quanto affermato dall'opponente e chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Nello specifico, eccepiva che il proprio diritto sui beni in lite non possa essere negato dal rigetto della domanda con cui si concludevano i citati tre gradi di giudizio, culminati nella sentenza n. 15257/2017 della Corte di Cassazione, in quanto il procedimento cui l'opponente farebbe riferimento, costituirebbe l'esercizio di un'azione da parte del sig. CO Di IO OL, padre dell'odierno opposto, e non, dunque, da parte di quest'ultimo, subentrato nel giudizio solo in qualità di erede, stante l'intervenuto decesso del di lui genitore, nelle more del giudizio di appello.
Aggiungeva, inoltre, che, allorché aveva successivamente citato in giudizio i sig.ri
CO di TE EU, RA e IA RE, egli avrebbe agito non più in qualità di erede del padre, bensì esercitando una nuova e autonoma azione, sicché, avendo egli maturato i requisiti per la declaratoria di acquisto per usucapione - dimostrando di averne il possesso da oltre 40 anni, in proprio e dalla nascita - il Tribunale di
AP, con la sentenza n. 7389/2021, aveva correttamente dichiarato l'acquisto per usucapione del fabbricato, con circostante zona di terreno di complessivi mq. 526 , sito alla via Lucrino intorno al Lago al civico 4, fabbricato censito al catasto foglio
48, part.lla 39.
Quanto, poi, alla sentenza n.1835/2017, richiamata dall'odierno opponente, eccepiva che essa non sarebbe ancora passata in giudicato, non potendo, dunque, produrre l'effetto del definitivo accertamento della pretesa abusività dell'occupazione da parte del sig. CO di IO IO.
pagina4 di 17
L'odierno opposto, avanzava, dunque, le seguenti richieste: “1) Rigettare, perché infondate in fatto e in diritto, tutte le domande proposte dal sig. PP AL con
l'atto introduttivo del presente giudizio;
2) Ammettere gli opportuni e conducenti mezzi istruttori in concedendo termine ex art. 183, VI comma c.p.c.;
3) Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Incardinato il giudizio, all'udienza del 18.3.2022 venivano assegnati i termini di cui all'art.183 co.6 c.p.c.;
dunque, all'udienza veniva disposta CTU, con la nomina dell'ing. Daniele Capuano che depositava l'elaborato peritale in data 9.12.2023.
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.10.2024, ove la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Depositate le comparse conclusionali e la memoria di replica dell'attore, la causa era successivamente introitata a sentenza con i termini ordinari.
Ebbene, preliminarmente, si rileva che parte convenuta è stata regolarmente citata in giudizio e che si è costituita nel rispetto dei termini processuali.
Va inoltre, rilevato che sussistono i presupposti per ammettere la presente opposizione, ricorrendo i requisiti di cui all'art. 404 c.p.c., comma 1, a tenore del quale: “Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti”.
Ed invero, l'odierno opponente, oltre a non aver assunto la qualità di parte, né di interventore o avente causa nel processo conclusosi con l'impugnata sentenza n.
7839/21 del 21.8.2021, emessa dal Tribunale di AP, ha anche dedotto e provato l'esistenza di un pregiudizio causato dal predetto provvedimento al suo diritto di proprietà, avendo esso generato una situazione giuridica incompatibile con esso.
L'opponente ha, infatti, documentato di aver acquistato l'immobile per cui è causa, in data 30.4.2021, dal sig. RI OT, con atto per notar Laurini di AP, n. rep.
43367, raccolta 14773 (cfr. doc. C, allegato all'atto introduttivo).
La proprietà in capo all'odierno attore del fabbricato sito in Pozzuoli (NA) alla via
Lucrino intorno al Lago n.4/6, rispondente alla part.lla n.284 (già part.lla 39), risulta,
pagina5 di 17
altresì, attestata dalla certificazione notarile del 2.12.2021 a firma del notaio, dott.ssa
Adele Malatesta Laurini,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di AP – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona del dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 29491/2021, avente ad oggetto: Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. avverso la sentenza n. 7389/2021 del Tribunale di AP, IV
Sez. Civ. Dott.ssa Ornella Baiocco, resa nel procedimento RG. 13169/2016, in data
21.8.2021 e pubblicata il 14.9.2021.
TRA
IP RE (C.F.: [...]), nato a [...] il
18.9.1972, ivi residente a[...], rappresentato e difeso in dall'avv. Luigi Gubitosi presso il cui studio elettivamente domicilia in AP alla via
Tommaso Caravita n. 10;
OPPONENTE
CONTRO
OT DI UZ VI (C.F.: [...]), nato in [...] il
28.9.1954, ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Ciraolo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Messina, via Maddalena n. 128;
OPPOSTO
pagina1 di 17 Conclusioni: come da note scritte depositate in data 4.10.2024 da parte opponente ed in data 2.10.2024 da parte opposta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c., ritualmente notificato in data 6.12.2021, PP AL, impugnando la sentenza in epigrafe, conveniva in giudizio CO Di IO IO, deducendo di essere proprietario dell'immobile sito in Pozzuoli (NA) alla via Lucrino n. 4/6, individuato in NCEU al foglio 48 particella 284 (ex part. 39) per averlo acquistato dal sig. RI OT, giusto atto del 30.4.2021 ed esponendo che in data 21.8.2021 veniva emessa la sentenza n. 7389/2021 (nel procedimento RG 13169/2016, promosso dall' odierno opposto) con la quale veniva accertato in favore di esso ed in danno dei germani
AU, IS e EU CO di TE, l'usucapione del citato immobile, nello specifico così identificato in dispositivo: “fabbricato di un solo piano terra sito alla via Lucrino intorno al Lago al civico 4, adibito ad abitazione con circostante zona di terreno di complessivi 526 mq in catasto al fg 48 e precisamente: fabbricato censito al catasto con part.lla 39”.
Di tale sentenza, l'odierno istante veniva a conoscenza soltanto a mezzo raccomandata del 29.10.2021, con la quale gli veniva intimato il rilascio del fabbricato così individuato: “immobile sito in Pozzuoli alla strada provinciale
Circumlago di Lucrino n. 4/6 Foglio 48 part. 284 (ex 39) con annesso terreno foglio
48 p.lle 284,511,433, 437”.
Osservava, l'odierno istante che né egli, né il suo dante causa, RI OT, erano stati convenuti nel predetto procedimento, conclusosi con la predetta sentenza n.
7389/2021, da ciò conseguendone il suo interesse ad impugnare ai sensi dell'art. 404
c.p.c., in quanto titolare di un diritto autonomo e incompatibile con quello accertato pagina2 di 17
in favore di CO Di IO IO.
Aggiungeva, poi, l'opponente, che non solo l'immobile de quo apparterrebbe a lui in forza del citato atto di acquisto del 30.4.2021, ma che nessun diritto, in ogni caso,
l'odierno convenuto potrebbe vantare su di esso, in ragione del giudicato intervenuto all'esito del procedimento originato nell'anno 1997 e promosso dal padre dello CO
Di IO IO contro la sig.ra NO TI (dante causa del OT, a sua volta dante causa del PP) per l'accertamento dell'usucapione relativo allo stesso bene immobile oggetto della presente causa. Tale giudizio che, a seguito della morte del padre, veniva successivamente proseguito, anche in proprio, dall'odierno opposto, si concludeva, invero, con il definitivo rigetto della domanda di usucapione con sentenza n. 15257/2017 della Corte di Cassazione.
E ancora, Il PP esponeva che con la ulteriore sentenza n. 1835/2017, resa in favore del OT ed in danno dell'odierno opposto CO Di IO IO, quest'ultimo veniva condannato al rilascio del fabbricato e dei terreni circostanti in
Pozzuoli (NA) alla via Lucrino intorno al Lago n. 4/6 , in quanto veniva accertato che lo stesso CO Di IO IO occupava abusivamente detto cespite;
che, in data
26/3/2021, quest'ultimo doveva ottemperare al rilascio degli stessi a seguito di procedura sfratto. Solo successivamente, in data 30.4.2021, avveniva, come già detto,
l'acquisto del fabbricato oggetto di lite da parte dell'odierno opponente.
Alla luce di quanto sopra, l'odierno istante rassegnava le seguenti conclusioni: “a) previa declaratoria di ammissibilità e procedibilità dell'azione in opposizione di terzo ex art. 404 cpc, in relazione alla fase rescindente del giudizio, annullare e/o dichiarare l'inefficacia nei confronti dell'odierno opponente della sentenza n.
7389/2021 emessa dal Tribunale di AP in data 21/8/2021 e pubblicata in data
14/9/2021;
b) nel merito, rigettare la domanda di usucapione promossa dal sig.
CO Di IO IO poiché infondata in fatto e diritto;
c) previo accertamento della resistenza in giudizio con dolo e/o colpa grave da parte di esso IO CO Di
IO, condannarsi esso convenuto al ristoro del danno patito dall'istante in conseguenza della temeraria resistenza in giudizio da esso frapposta ai sensi e per
pagina3 di 17 gli effetti del disposto dell'art. 96 c.p.c. da quantificarsi in via equitativa da parte del
Tribunale d) il tutto, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici
ISTAT dall'evento al soddisfo ed interessi, la cui misura percentuale sarà determinata secondo Giustizia, da commisurarsi sulle somme capitali di anno in anno rivalutate secondo gli indici ISTAT dall'evento al soddisfo ed oltre il maggior danno subito;
e) con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio IO CO di IO, contestando ed impugnando quanto affermato dall'opponente e chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Nello specifico, eccepiva che il proprio diritto sui beni in lite non possa essere negato dal rigetto della domanda con cui si concludevano i citati tre gradi di giudizio, culminati nella sentenza n. 15257/2017 della Corte di Cassazione, in quanto il procedimento cui l'opponente farebbe riferimento, costituirebbe l'esercizio di un'azione da parte del sig. CO Di IO OL, padre dell'odierno opposto, e non, dunque, da parte di quest'ultimo, subentrato nel giudizio solo in qualità di erede, stante l'intervenuto decesso del di lui genitore, nelle more del giudizio di appello.
Aggiungeva, inoltre, che, allorché aveva successivamente citato in giudizio i sig.ri
CO di TE EU, RA e IA RE, egli avrebbe agito non più in qualità di erede del padre, bensì esercitando una nuova e autonoma azione, sicché, avendo egli maturato i requisiti per la declaratoria di acquisto per usucapione - dimostrando di averne il possesso da oltre 40 anni, in proprio e dalla nascita - il Tribunale di
AP, con la sentenza n. 7389/2021, aveva correttamente dichiarato l'acquisto per usucapione del fabbricato, con circostante zona di terreno di complessivi mq. 526 , sito alla via Lucrino intorno al Lago al civico 4, fabbricato censito al catasto foglio
48, part.lla 39.
Quanto, poi, alla sentenza n.1835/2017, richiamata dall'odierno opponente, eccepiva che essa non sarebbe ancora passata in giudicato, non potendo, dunque, produrre l'effetto del definitivo accertamento della pretesa abusività dell'occupazione da parte del sig. CO di IO IO.
pagina4 di 17
L'odierno opposto, avanzava, dunque, le seguenti richieste: “1) Rigettare, perché infondate in fatto e in diritto, tutte le domande proposte dal sig. PP AL con
l'atto introduttivo del presente giudizio;
2) Ammettere gli opportuni e conducenti mezzi istruttori in concedendo termine ex art. 183, VI comma c.p.c.;
3) Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Incardinato il giudizio, all'udienza del 18.3.2022 venivano assegnati i termini di cui all'art.183 co.6 c.p.c.;
dunque, all'udienza veniva disposta CTU, con la nomina dell'ing. Daniele Capuano che depositava l'elaborato peritale in data 9.12.2023.
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.10.2024, ove la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Depositate le comparse conclusionali e la memoria di replica dell'attore, la causa era successivamente introitata a sentenza con i termini ordinari.
Ebbene, preliminarmente, si rileva che parte convenuta è stata regolarmente citata in giudizio e che si è costituita nel rispetto dei termini processuali.
Va inoltre, rilevato che sussistono i presupposti per ammettere la presente opposizione, ricorrendo i requisiti di cui all'art. 404 c.p.c., comma 1, a tenore del quale: “Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti”.
Ed invero, l'odierno opponente, oltre a non aver assunto la qualità di parte, né di interventore o avente causa nel processo conclusosi con l'impugnata sentenza n.
7839/21 del 21.8.2021, emessa dal Tribunale di AP, ha anche dedotto e provato l'esistenza di un pregiudizio causato dal predetto provvedimento al suo diritto di proprietà, avendo esso generato una situazione giuridica incompatibile con esso.
L'opponente ha, infatti, documentato di aver acquistato l'immobile per cui è causa, in data 30.4.2021, dal sig. RI OT, con atto per notar Laurini di AP, n. rep.
43367, raccolta 14773 (cfr. doc. C, allegato all'atto introduttivo).
La proprietà in capo all'odierno attore del fabbricato sito in Pozzuoli (NA) alla via
Lucrino intorno al Lago n.4/6, rispondente alla part.lla n.284 (già part.lla 39), risulta,
pagina5 di 17
altresì, attestata dalla certificazione notarile del 2.12.2021 a firma del notaio, dott.ssa
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