Trib. Bologna, sentenza 21/12/2024, n. 702

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 21/12/2024, n. 702
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 702
Data del deposito : 21 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Silvia Migliori Giudice, dott.ssa Carmen Giraldi Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5950/2024 r.g., promossa da
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Marina Prosperi del Foro di C.F._1
Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore e CP_1
, nato a [...] il [...] (c.f. ),
[...] C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Cristiani del Foro di Potenza ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“I coniugi sottoscrivono il verbale alla presenza del sottoscritto cancelliere e contestualmente, unitamente ai difensori, ne richiedono l'omologa con sentenza”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Il Tribunale, visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il 13 maggio 2024 nell'interesse dei coniugi e ;
Parte_1 Controparte_1
1
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 29 ottobre 2024, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio
a Bologna il 30 settembre 2021 e che dalla loro unione è nato, in data 24 settembre
2017, il figlio Per_1
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;

ritenuto che

le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minorenne un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
considerato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta di separazione consensuale, confermata all'udienza del giorno 29 ottobre 2024, è previsto che, “a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”, “la signora con la omologazione della sentenza Parte_1
di separazione, promette di cedere e trasferire, senza corrispettivo, al signor CP_1
, che promette di accettare e acquistare, la quota di comproprietà in ragione di
[...]
1/2 della porzione di fabbricato ad uso civile abitazione sito in Bologna, via Mazzini
n. 82/6, costituita da un appartamento al piano rialzato e sottoscala al primo piano interrato, il tutto distinto al catasto dei fabbricati del suddetto comune al: - foglio 206, mappale 271, sub 118, in Via Mazzini n. 82/6, p. T, cat. A/2, cl.3, consistenza 7 vani, superficie catastale 151, rendita euro 1.699,14: - foglio 206, mappale 271, sub 119, in
Via Mazzini n. 82/6, p. S1, cat C/2, cl 2, consistenza 4 metri quadrati, superficie catastale 5, rendita 15,49. In confine con ragioni comuni da più lati, ragioni Degli
2
, muri esterni, salvo altri”, con la precisazione che “la piena proprietà Parte_2
verrà trasferita con riferimento ai beni descritti presi a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui si verranno a trovare al momento della stipulazione notarile, con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza”;
preso atto che i ricorrenti hanno dichiarato che “la quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla Parte promittente la cessione per acquisto con atto del notaio”
“Dott.ssa in data 12.4.2021, notaio in Bologna con studio in Via Persona_2
Orefici n. 2, Rep. 5908 fascicolo 4111, rep. PI di Bologna in atti dal 20.04.2021”, che
“la Parte promittente la cessione” ha
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