Trib. Agrigento, sentenza 27/11/2024, n. 1512
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa V D S, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 27.11.2024 col deposito di note scritte ex art.
127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2595 / 2021
promossa da
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. FSULO EMILIANO, giusta procura in atti,
-opponente-
contro
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv. ti Controparte_1 C.F._1
MANUELA ANASTASI e MAIO MARIO, giusta procura in atti,
-opposto-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2021, la società indicata in epigrafe proponeva
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 158/2021 del 21/07/2021, emesso dal Tribunale
Ordinario di Agrigento, con cui le veniva ingiunto il rilascio di determinati documenti.
Eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito;
nel merito,
contestava lo svolgimento di attività lavorativa da parte del dal 1 dicembre 2018 CP_1
al 29 febbraio 2020 e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e
condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva chiedendo, in via preliminare, di concedere la provvisoria Controparte_1
esecutività del decreto emesso e, nel merito, argomentando variamente l'infondatezza del
ricorso di cui chiedeva il rigetto. Con vittoria di spese.
Con decreto del 29 giugno 2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo opposto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli
effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note
scritte.
*****
L'opposizione non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte
opponente.
Dovendosi, infatti, condividere l'opinione della consolidata giurisprudenza di legittimità
secondo cui “la competenza va determinata sulla base all'oggetto della domanda proposta dall'attore
e dell'esposizione dei fatti posti a fondamento della stessa (a meno che non risulti evidente
un'artificiosa allegazione diretta allo scopo di sottrarre la causa al giudice precostituito per legge),
mentre rimangono irrilevanti le contestazioni al riguardo formulate dal convenuto e,