Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 37
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N. R.G. 11606/2023
N. R.G. 11606/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 11606/2023 R.G. promossa da:
AP TO, C.F. [...], nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Carlotta Pagano (C.F. [...]), presso il cui studio sito in Catania, Via Asti n. 1, è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE contro
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA soc. coop. per azioni, P.I. 00026870881, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Giuseppe G. D'Angelo (C.F. [...]) e Chiara D'Angelo (C.F. [...]), presso il cui studio sito in Catania, Via Milano n. 20, è elettivamente domiciliata.
OPPOSTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 25.11.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione del 15.10.2023 ET TO proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2746/2023 del 05.07.2023, emesso il 06.07.2023 da Tribunale di Catania nel procedimento n. 7877/2023 R.G., a mezzo del quale gli si ingiungeva di pagare la somma di euro
87.771,16, oltre interessi come determinati in domanda, spese e compensi del procedimento monitorio, in virtù di un prestito chirografario del 06.04.2020. L'opponente contestava la pretesa creditoria azionata deducendo l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e la nullità del contratto per difetto dell'oggetto. In particolare contestava la nullità della clausola afferente all'applicazione del tasso d'interessi convenzionale ai sensi dell'art. 117 T.U.B. in quanto il tasso effettivo praticato era maggiore rispetto a quello pubblicizzato e l'articolo 1 delle condizioni generali del contratto utilizzava un linguaggio troppo tecnico, in violazione del principio di trasparenza di cui all'art. 116 T.U.B., affermando a supporto di tale doglianza come non fosse stato redatto e sottoscritto il documento di sintesi e/o ISC del contratto di prestito convenzionato.
Conseguentemente, riteneva che nulla fosse dovuto o che gli interessi fossero dovuti nella misura
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stabilita dall'art. 117 T.U.B., dovendosi sostituire la clausola nulla ex art.1284 c.c., terzo comma, ovvero, in via subordinata, nella misura legale. Lamentava poi, in via ancor più subordinata, l'applicazione al caso in esame di interessi usurari nonché il mancato invio delle comunicazioni periodiche al cliente. Conseguentemente, concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: 1) Dichiarare l'improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione con conseguenziale revoca del decreto 2746/2023 del 06.07.2023, nrg 7877/2023,
Tribunale di Catania;
2) Revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.
2746/2023 del 06.07.2023, nrg 7877/2023, Tribunale di Catania, perché infondato in fatto ed in diritto;
3) In subordine, rideterminare il rapporto di dare sostituendo al tasso di interesse convenzionale il tasso di cui all'art. 117 T.U.B. ovvero, in subordine, quello legale ove non applicabile il primo;
4) Ritenere e dichiarare altresì la nullità dei tassi di interesse convenzionali e moratori praticati dalla Banca, in quanto sin dall'inizio superiori ai tassi soglia;
5) Il tutto con vittoria di spese e competenze di rito”. Costituitasi in giudizio la Banca Agricola Popolare di Ragusa soc. coop. per azioni, questa confutava le avverse doglianze, dando atto in via pregiudiziale di aver già avviato il procedimento di mediazione.
Nel merito respingeva la doglianza relativa alla nullità dell'oggetto del contratto, deducendo come il ET non rivestisse la qualità di consumatore, essendo stato il prestito erogato per l'esercizio della sua attività (Bar), per cui a quest'ultimo non si applicava la disciplina dettata dal Testo Unico Bancario a tutela del consumatore. Evidenziava, inoltre, la genericità delle predette doglianze che non contenevano censure specifiche, mettendo in luce che tutte le condizioni economiche erano state espressamente convenute nel contratto.
Contestava, altresì, per la sua genericità e infondatezza la censura sull'usurarietà del tasso di interesse che risultava solo enunciata ed osservava come il ET avesse ricevuto tutte le comunicazioni periodiche che la Banca era tenuta ad inviare per legge ai clienti.
Pertanto, adducendo la legittimità del decreto opposto, così, concludeva: “Piaccia al Tribunale adito: - in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2746/'23 emesso dal Tribunale di Catania il 5.7.2023, depositato il 6.7.2023, e notificato il 5.9.2023 per i motivi
e nei termini indicati al
N. R.G. 11606/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 11606/2023 R.G. promossa da:
AP TO, C.F. [...], nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Carlotta Pagano (C.F. [...]), presso il cui studio sito in Catania, Via Asti n. 1, è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE contro
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA soc. coop. per azioni, P.I. 00026870881, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Giuseppe G. D'Angelo (C.F. [...]) e Chiara D'Angelo (C.F. [...]), presso il cui studio sito in Catania, Via Milano n. 20, è elettivamente domiciliata.
OPPOSTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 25.11.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione del 15.10.2023 ET TO proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2746/2023 del 05.07.2023, emesso il 06.07.2023 da Tribunale di Catania nel procedimento n. 7877/2023 R.G., a mezzo del quale gli si ingiungeva di pagare la somma di euro
87.771,16, oltre interessi come determinati in domanda, spese e compensi del procedimento monitorio, in virtù di un prestito chirografario del 06.04.2020. L'opponente contestava la pretesa creditoria azionata deducendo l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e la nullità del contratto per difetto dell'oggetto. In particolare contestava la nullità della clausola afferente all'applicazione del tasso d'interessi convenzionale ai sensi dell'art. 117 T.U.B. in quanto il tasso effettivo praticato era maggiore rispetto a quello pubblicizzato e l'articolo 1 delle condizioni generali del contratto utilizzava un linguaggio troppo tecnico, in violazione del principio di trasparenza di cui all'art. 116 T.U.B., affermando a supporto di tale doglianza come non fosse stato redatto e sottoscritto il documento di sintesi e/o ISC del contratto di prestito convenzionato.
Conseguentemente, riteneva che nulla fosse dovuto o che gli interessi fossero dovuti nella misura
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stabilita dall'art. 117 T.U.B., dovendosi sostituire la clausola nulla ex art.1284 c.c., terzo comma, ovvero, in via subordinata, nella misura legale. Lamentava poi, in via ancor più subordinata, l'applicazione al caso in esame di interessi usurari nonché il mancato invio delle comunicazioni periodiche al cliente. Conseguentemente, concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: 1) Dichiarare l'improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione con conseguenziale revoca del decreto 2746/2023 del 06.07.2023, nrg 7877/2023,
Tribunale di Catania;
2) Revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.
2746/2023 del 06.07.2023, nrg 7877/2023, Tribunale di Catania, perché infondato in fatto ed in diritto;
3) In subordine, rideterminare il rapporto di dare sostituendo al tasso di interesse convenzionale il tasso di cui all'art. 117 T.U.B. ovvero, in subordine, quello legale ove non applicabile il primo;
4) Ritenere e dichiarare altresì la nullità dei tassi di interesse convenzionali e moratori praticati dalla Banca, in quanto sin dall'inizio superiori ai tassi soglia;
5) Il tutto con vittoria di spese e competenze di rito”. Costituitasi in giudizio la Banca Agricola Popolare di Ragusa soc. coop. per azioni, questa confutava le avverse doglianze, dando atto in via pregiudiziale di aver già avviato il procedimento di mediazione.
Nel merito respingeva la doglianza relativa alla nullità dell'oggetto del contratto, deducendo come il ET non rivestisse la qualità di consumatore, essendo stato il prestito erogato per l'esercizio della sua attività (Bar), per cui a quest'ultimo non si applicava la disciplina dettata dal Testo Unico Bancario a tutela del consumatore. Evidenziava, inoltre, la genericità delle predette doglianze che non contenevano censure specifiche, mettendo in luce che tutte le condizioni economiche erano state espressamente convenute nel contratto.
Contestava, altresì, per la sua genericità e infondatezza la censura sull'usurarietà del tasso di interesse che risultava solo enunciata ed osservava come il ET avesse ricevuto tutte le comunicazioni periodiche che la Banca era tenuta ad inviare per legge ai clienti.
Pertanto, adducendo la legittimità del decreto opposto, così, concludeva: “Piaccia al Tribunale adito: - in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2746/'23 emesso dal Tribunale di Catania il 5.7.2023, depositato il 6.7.2023, e notificato il 5.9.2023 per i motivi
e nei termini indicati al
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