Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 18
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Testo completo
N. R.G.6363/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.6363/2024 promossa
da
FONDAZIONE TE AN (C.F./P. I.V.A. 03372480982), in persona del legale rappresentante in carica, sig. Alessandro Masetti Zannini, elettivamente domiciliato in VIA
LATTANZIO GAMBARA 42, BRESCIA, presso lo studio dell'avv. CALANDUCCI GIANGUIDO
([...]), che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo, unitamente all'avv. CALANDUCCI ANNA ([...])
RICORRENTE contro
BKW ITALIA S.P.A. (C.F./P. I.V.A. 05331290964), in persona del legale rappresentante in carica, dott.ssa Raffaella Monzani, elettivamente domiciliato in VIA BROLETTO 20, MILANO, presso lo studio dell'avv. CELESIA JACOPO ([...]), che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, unitamente all'avv. RUFFATO FILIPPO
([...])
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: in via principale e nel merito,
pagina 1 di 7
accertare e dichiarare che l'istante ha indebitamente pagato alla società convenuta le somme addebitate
a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e dell'iva afferente nelle fatture da questa emesse nel periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2011 e per l'effetto condannare parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice di €25.841,63 o alla diversa maggior/minor somma dovesse risultare in corso di causa oltre agli interessi al tasso di cui all'art.1284 primo comma c.c. dal
18/02/2020, e al tasso di cui al quarto comma, a decorrere dalla domanda giudiziale al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA, rimborso del contributo unificato e accessori, come per legge.
Per il resistente:
Voglia il Tribunale di Milano, respingendo ogni avversa domanda, istanza, eccezione e conclusione, così giudicare: A. Nel merito 1. Rigettare tutte le domande, istanze, eccezioni e conclusioni svolte dalla ricorrente nei confronti di BKW Italia S.p.A., in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in atti, assolvendo BKW Italia S.p.A. da ogni avversa domanda e pretesa. 2.
Ove il Tribunale ritenga applicabile alla presente controversia l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art.6 D.L. 28 novembre 1988, n.511 non è direttamente disapplicabile da parte dei giudici nazionali per contrasto con le disposizioni di normativa comunitaria, rigettare le domande della ricorrente nei confronti di BKW Italia S.p.A., assolvendola da ogni avversa domanda e pretesa. 3. In ogni caso, rigettare la domanda della ricorrente relativa all'asserita debenza degli interessi sull'eventuale importo capitale che dovesse essere riconosciuto come dovuto da BKW Italia S.p.A., a decorrere dalla data di ciascun pagamento, assolvendo BKW Italia S.p.A. da ogni avversa ulteriore domanda e pretesa ovvero, in subordine, applicare gli interessi solamente a decorrere dalla data della notificazione dell'atto di citazione, al saggio previsto dal disposto di cui all'articolo 1284 c. 1 c.c.;
in ulteriore subordine, applicare gli interessi solamente a decorrere dalla data dell'effettiva interruzione della prescrizione avvenuta il 17 marzo 2020, al saggio previsto dal disposto di cui all'articolo 1284 c.
1 c.c.;
B. In ogni caso 4. Riservato ogni mezzo istruttorio. 5. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, di sentenza e successive occorrende, ovvero, in subordine, con integrale compensazione delle spese di lite ovvero, in ulteriore subordine, con applicazione a carico di BKW Italia S.p.A. delle sole spese legali nell'importo minimo di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 undecies cpc depositato in data 16.02.2024 la Fondazione Teresa NI ha evocato in giudizio la S.p.a. BKW Italia, incorporante e avente causa di Electra Italia s.p.a., deducendo di agire in veste di successore nei rapporti giuridici dei rami d'azienda ricevuti per donazione dalla pagina 2 di 7
Congregazione Suore Ancelle della Carità, correlati alle attività aziendali esercitate dalla Casa di Cura
Domus Salutis di Brescia, dalle Ancelle della Carità di Cremona, dal San Clemente di Mantova ed all'attività socio assistenziale della Nuova Genesi di Brescia;
altresì, che, dal 2009, le danti causa della ricorrente, nella veste di somministrate, hanno intrattenuto rapporto contrattuale con la Electra Italia
S.p.A -ora BKW Italia S.P.A. -per la fornitura di energia elettrica in Cremona, viale Gaspare Aselli 14,
POD IT 008E00000233, punto di fornitura 00944472 -Casa di cura Ancelle della Carità di Cremona;
che in tutte le fatture per la fornitura di energia elettrica emesse nel periodo luglio 2010 -dicembre 2011
è stata addebitata dalla somministrante anche l'importo dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica prevista dall'art.6, comma 1 lett. c) D.L. n.511 del 1988, sui primi 200.000
kWh/mese;
che la somministrata ha provveduto a pagare regolarmente tutti gli importi richiesti mediante RID bancario, comprovato anche dall'estratto conto e dai registri contabili;
ancora, che, la norma istitutiva dell'imposta addizionale provinciale all'accisa è stata dichiarata contraria al diritto comunitario (Direttive 92/12 e 2008/118/CE) e deve, perciò, essere disapplicata, con conseguente diritto del somministrato alla ripetizione d'indebito, ex art.2033 cc, di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.6363/2024 promossa
da
FONDAZIONE TE AN (C.F./P. I.V.A. 03372480982), in persona del legale rappresentante in carica, sig. Alessandro Masetti Zannini, elettivamente domiciliato in VIA
LATTANZIO GAMBARA 42, BRESCIA, presso lo studio dell'avv. CALANDUCCI GIANGUIDO
([...]), che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo, unitamente all'avv. CALANDUCCI ANNA ([...])
RICORRENTE contro
BKW ITALIA S.P.A. (C.F./P. I.V.A. 05331290964), in persona del legale rappresentante in carica, dott.ssa Raffaella Monzani, elettivamente domiciliato in VIA BROLETTO 20, MILANO, presso lo studio dell'avv. CELESIA JACOPO ([...]), che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, unitamente all'avv. RUFFATO FILIPPO
([...])
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: in via principale e nel merito,
pagina 1 di 7
accertare e dichiarare che l'istante ha indebitamente pagato alla società convenuta le somme addebitate
a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e dell'iva afferente nelle fatture da questa emesse nel periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2011 e per l'effetto condannare parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice di €25.841,63 o alla diversa maggior/minor somma dovesse risultare in corso di causa oltre agli interessi al tasso di cui all'art.1284 primo comma c.c. dal
18/02/2020, e al tasso di cui al quarto comma, a decorrere dalla domanda giudiziale al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA, rimborso del contributo unificato e accessori, come per legge.
Per il resistente:
Voglia il Tribunale di Milano, respingendo ogni avversa domanda, istanza, eccezione e conclusione, così giudicare: A. Nel merito 1. Rigettare tutte le domande, istanze, eccezioni e conclusioni svolte dalla ricorrente nei confronti di BKW Italia S.p.A., in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in atti, assolvendo BKW Italia S.p.A. da ogni avversa domanda e pretesa. 2.
Ove il Tribunale ritenga applicabile alla presente controversia l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art.6 D.L. 28 novembre 1988, n.511 non è direttamente disapplicabile da parte dei giudici nazionali per contrasto con le disposizioni di normativa comunitaria, rigettare le domande della ricorrente nei confronti di BKW Italia S.p.A., assolvendola da ogni avversa domanda e pretesa. 3. In ogni caso, rigettare la domanda della ricorrente relativa all'asserita debenza degli interessi sull'eventuale importo capitale che dovesse essere riconosciuto come dovuto da BKW Italia S.p.A., a decorrere dalla data di ciascun pagamento, assolvendo BKW Italia S.p.A. da ogni avversa ulteriore domanda e pretesa ovvero, in subordine, applicare gli interessi solamente a decorrere dalla data della notificazione dell'atto di citazione, al saggio previsto dal disposto di cui all'articolo 1284 c. 1 c.c.;
in ulteriore subordine, applicare gli interessi solamente a decorrere dalla data dell'effettiva interruzione della prescrizione avvenuta il 17 marzo 2020, al saggio previsto dal disposto di cui all'articolo 1284 c.
1 c.c.;
B. In ogni caso 4. Riservato ogni mezzo istruttorio. 5. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, di sentenza e successive occorrende, ovvero, in subordine, con integrale compensazione delle spese di lite ovvero, in ulteriore subordine, con applicazione a carico di BKW Italia S.p.A. delle sole spese legali nell'importo minimo di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 undecies cpc depositato in data 16.02.2024 la Fondazione Teresa NI ha evocato in giudizio la S.p.a. BKW Italia, incorporante e avente causa di Electra Italia s.p.a., deducendo di agire in veste di successore nei rapporti giuridici dei rami d'azienda ricevuti per donazione dalla pagina 2 di 7
Congregazione Suore Ancelle della Carità, correlati alle attività aziendali esercitate dalla Casa di Cura
Domus Salutis di Brescia, dalle Ancelle della Carità di Cremona, dal San Clemente di Mantova ed all'attività socio assistenziale della Nuova Genesi di Brescia;
altresì, che, dal 2009, le danti causa della ricorrente, nella veste di somministrate, hanno intrattenuto rapporto contrattuale con la Electra Italia
S.p.A -ora BKW Italia S.P.A. -per la fornitura di energia elettrica in Cremona, viale Gaspare Aselli 14,
POD IT 008E00000233, punto di fornitura 00944472 -Casa di cura Ancelle della Carità di Cremona;
che in tutte le fatture per la fornitura di energia elettrica emesse nel periodo luglio 2010 -dicembre 2011
è stata addebitata dalla somministrante anche l'importo dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica prevista dall'art.6, comma 1 lett. c) D.L. n.511 del 1988, sui primi 200.000
kWh/mese;
che la somministrata ha provveduto a pagare regolarmente tutti gli importi richiesti mediante RID bancario, comprovato anche dall'estratto conto e dai registri contabili;
ancora, che, la norma istitutiva dell'imposta addizionale provinciale all'accisa è stata dichiarata contraria al diritto comunitario (Direttive 92/12 e 2008/118/CE) e deve, perciò, essere disapplicata, con conseguente diritto del somministrato alla ripetizione d'indebito, ex art.2033 cc, di
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