Trib. Salerno, sentenza 06/12/2024, n. 2404
TRIB Salerno
Sentenza
6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno, dott. Giovanni
Magro all'udienza del 6.12.2024 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 6695 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Cioffi Parte 1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Montecorvino Rovella alla via Del Carmine n. 17;
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 in persona del Ministro
pro tempore;
- CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: retribuzione professionale docente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.10.2023 Parte 1 - docente
abilitata per la classe concorsuale AC24 ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SUPERIORE DI II GRADO, SPAGNOLO, in servizio presso l'Istituto
"Smaldone" di Salerno - rappresentava di aver stipulato negli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ripetuti contratti di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo, senza, tuttavia aver percepito la retribuzione professionale docenti da parte del [...]
Controparte_1 (indennità prevista dall'art. 7 CCNL del 15.3.2001,
riconosciuta, sino a oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docentil precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, e non anche ai docenti che svolgono, come essa, supplenze brevi e saltuarie).
Pertanto richiedeva riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione professionale docenti (di cui all'art. 7 del CCNL) in relazione all'attività di supplenza prestata negli anni sopradetti, e per l'effetto, condanna del al pagamento dell'emolumento inControparte 1
questione oltre interessi legali, con refusione delle spese di lite.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, il Controparte_1
[...] nonostante la ritualità della notifica e del decreto di fissazione di '
udienza, sceglieva di non costituirsi in giudizio rimanendo contumace.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza, questo Giudicante preso atto delle note di tratta scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va ribadito che il Controparte_2 è
rimasto contumace. Anzitutto, occorre precisare che “la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non assume alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, ma può concorrere insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice" (cfr. Cass. civ., Sez. III,
29.3.2007, n. 7739).
Invero, la contumacia del convenuto "al pari del silenzio in campo negoziale,
non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio" (Cass. civ., Sez. III,
11.7.2003, n. 10948).
Come chiarito dalla Suprema Corte "la mancata costituzione di una parte in primo grado o in appello non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e non esclude il potere dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa"
(Cass. civ. Sez. III, 12.7.2006 n. 15777).
La contumacia del convenuto è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge, ma non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non consentendo pertanto di ritenere come incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore
(Cass. civ., Sez. III, 11.7.2003, n. 10947).
In altri termini, la contumacia del convenuto non altera lo schema probatorio,
restando comunque in capo all'attore l'onere di provare i fatti a fondamento delle proprie pretese, in ossequio all'art. 2697 c.c., secondo cui: "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".
Nel caso di specie, si osserva che la Parte 1 a assolto l'onere probatorio su di essa incombente. Invero, risulta documentalmente provato lo svolgimento di una prestazione lavorativa alle dipendenze del […] Controparte_1 in forza di una
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