Trib. Avellino, sentenza 14/03/2024, n. 309
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. D V, ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c., all'esito dell'udienza di discussione orale del 14.3.2024, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3922/2019, avente ad oggetto: differenze retributive;introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. R C, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del l. r. p. t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. F C, presso cui è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato indeterminato a tempo pieno e senza soluzione di continuità dal 12.4.2018 al
31.3.2019;per l'effetto, condannare la resistente al pagamento della somma di €
27.849,65 a titolo di differenze retributive, indennità di preavviso e maggior T.F.R., ovvero della somma di giustizia, con interessi e rivalutazione;con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso poiché infondato;con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.11.2019, la sig.ra esponeva di aver Parte_1
1
lavorato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di Controparte_1 con contratto di lavoro part time a tempo determinato dal 12.4.2018 al 31.3.2019, con la qualifica di impiegata e mansioni di commessa di vendita al pubblico, con inquadramento nel V livello C.C.N.L. Terziario e con sede di lavoro in Mercogliano
(AV).
Deduceva di aver svolto, di fatto, una prestazione di lavoro con orario full time, a fronte di un contratto di lavoro part time, ed in specie di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 oppure dalle ore 16:00 alle ore 20:30, nonché il sabato per l'intera giornata e la domenica per mezza giornata o per la giornata intera alternativamente, provvedendo altresì all'apertura ed alla chiusura dell'esercizio, munita, all'uopo, delle chiavi.
Aggiungeva che, nel periodo delle festività natalizie dell'anno 2018, e segnatamente dall'1.12.2018 al 24.12.2018, aveva osservato un orario di lavoro continuato dalle ore
9:00 alle ore 20:30.
Rivendicava il diritto alla retribuzione per il maggior lavoro espletato, anche straordinario, oltre che al maggior T.F.R., ferie e festività non godute, sulla scorta dei minimali retributivi stabiliti dal succitato contratto collettivo, ex artt. 36 Cost. e 2099
c.c., oltre indennità di preavviso.
Sosteneva che, essendo l'unica addetta alle vendite del negozio, il contratto individuale part time per 16 ore settimanali dissumulava un orario full time, avendo essa espletato
38,25 ore di lavoro medie a settimana, di cui 22,25 ore di straordinario, da retribuire con la maggiorazione stabilita dalle parti sociali, nonché instando per la trasformazione dell'orario.
Deduceva di essere creditrice della complessiva somma di € 27.849,65, come da conteggi incorporati al ricorso.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Controparte_1 di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la società resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Rappresentava che la ricorrente era stata assunta con un contratto di lavoro a tempo determinato part time al 40%, per 16 ore settimanali, con inquadramento al livello V
C.C.N.L. Terziario a far data dal 12.4.2018 sino al 14.7.2018, con proroga al 31.3.2019, il tutto come da documentazione allegata.
Esponeva che l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente era articolato, a settimane
2
alterne, come di seguito: lunedì: riposo;martedì: dalle ore 17:00 alle 19:00;mercoledì: dalle ore 17:00 alle 19:00;giovedì: dalle ore 17:00 alle 20:00;venerdì: dalle ore 17:00 alle 20:00;sabato dalle ore 17:00 alle 20:00;domenica dalle ore 17:00 alle 20:00;lunedì : dalle ore 09:00 alle 11:00;martedì: dalle ore 09:00 alle 11:00;mercoledì: dalle ore 09:00 alle 12:00;giovedì: dalle ore 09:00 alle 12:00;venerdì: dalle ore 09:00 alle
12:00;sabato: dalle ore 09:00 alle 12:00;domenica riposo.
Contestava l'espletamento di lavoro straordinario o supplementare e deduceva di aver corrisposto tutte le spettanze connesse al rapporto di lavoro, incluso il T.F.R. ed ogni competenza di fine rapporto, nonché di aver garantito l'effettiva fruizione di ferie e permessi, con liquidazione del residuo all'esito.
Il tutto come da prospetti paga affoliati.
Eccepiva l'infondatezza della richiesta d'indennità di preavviso, essendo il rapporto cessato per scadenza naturale del termine.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata l'istruttoria orale, all'esito della odierna udienza di discussione orale, la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Non v'è dubbio che, tra le parti, sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato.
Oggetto di contestazione è soprattutto l'effettiva tempistica di espletamento della prestazione, che la lavoratrice pretende aver avuto intensità nettamente maggiore rispetto alle disposizioni del contratto individuale.
Il demandato accertamento va condotto sulla scorta sia della documentazione depositata, sia di quanto riferito dai testimoni escussi.
Queste le dichiarazioni rese dai testi.
: “ADR “ho conosciuto la sig.ra presso il negozio sito in Testimone_1 Pt_1 Org_1
Mercogliano, nel centro commerciale . Non so precisare la data esatta, ma è accaduto poco Org_2 prima del 2019, nel mese di dicembre 2018, nel periodo natalizio”. ADR “in quell'occasione vidi che la sig.ra svolgeva mansioni di commessa alla vendita nel negozio, nonché di addetta alla cassa”. Pt_1
ADR “preciso che ho avuto con la ricorrente una relazione esclusivamente amicale”. ADR “vi sono state altre occasioni in cui mi sono recato nel negozio per fare acquisti e ho sempre visto nel negozio la sig.ra che lavorava”. ADR “preciso che all'epoca facevo il benzinaio a via Francesco Tedesco e Pt_1 lavoravo mezza giornata”. ADR “spesso mi recavo nel negozio dove lavorava la ricorrente, l'attività consisteva nella vendita di abbigliamento sportivo e casual”. ADR “non so quantificare con precisione quante volte al mese mi recassi presso tale negozio, ma posso dire che vi andavo circa 3-4 volte al
3 mese, mentre in latri periodi di meno”. ADR “tutte le volte che mi sono recato nel negozio, sia di mattina che di pomeriggio, ho sempre visto la ricorrente lavorare. L'ho sempre vista lavorare da sola, non
c'erano altri commessi. Non conosco il titolare dell'attività commerciale”. ADR “il negozio era lievemente più grande dell'aula di udienza in cui mi trovo”. ADR “l'insegna esterna era costituita dalla scritta , ma non so dire se fosse un rivenditore autorizzato di questo marchio”. ADR “ricordo di Org_1 essere andato al negozio anche nella giornata di sabato e di domenica e lo trovavo aperto”. ADR “Posso dire che era la signora ad aprire il negozio, ed aveva le chiavi di accesso, anzi in un'occasione, Pt_1 in una giornata di domenica, ricordo che ho accompagnato con la mia auto la sig.ra al negozio Pt_1
e l'ho vista aprire, subito dopo esserci fermati al bar lì vicino per un caffè”. ADR “ricordo che il negozio aveva una serranda elettrica costituita a barre intere, non a rete”. ADR “ad un certo punto, ma non so dire quando, non sono andato più al negozio, anche perché ho cambiato stile di abbigliamento. Non so dire se oggi sia ancora aperto”.
Della Ragione Antonia: “ADR “ho conosciuto la ricorrente in quanto io lavoravo come commessa presso il negozio , mentre la sig.ra lavorava nel negozio affianco Organizzazione_3 Pt_1 denominato . Io ho iniziato a lavorare nel mese di settembre 2018, e ricordo che la sig.ra Org_1 Pt_1 lavorava già. Io ricordo inoltre che la ricorrente lasciò il lavoro nel mese di marzo 2019, se ben ricordo, io invece sono andata via a febbraio 2020”. ADR “i due negozi si trovavano nel centro commerciale
Mercogliano”. ADR “il mio orario di lavoro era articolato dal lunedì alla domenica dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00. Preciso che alternavo il turno presso il negozio in Mercogliano con
l'altro negozio del mio datore presente in Avellino, nel senso che a Mercogliano o facevo la mattina o facevo il pomeriggio. Lavorando anche di domenica avevo mezza giornata di riposo nel corso della settimana”. ADR “ogni volta che ho lavorato nella sede di Mercogliano, sia di mattina che di pomeriggio, ho sempre visto la sig.ra al lavoro nel negozio . Io ci passavo davanti, ed a Pt_1 Org_1 volte sono entrata ed ho anche acquistato. Vedevo la ricorrente al lavoro anche di domenica”. ADR
“ricordo che la ricorrente aveva anche mansioni di cassa perché l'ho vista maneggiare il denaro”. ADR
“spesso è capitato che andassimo insieme a lavoro o con la mia o con la sua macchina”. ADR “nel negozio ho sempre visto lavorare solo la sig.ra Non ho mai visto altri né il titolare Org_1 Pt_1 dell'attività”. ADR “la ricorrente non mi ha mai parlato di questioni relativi ai pagamenti del suo stipendio”. ADR “i due negozi, essendo in un centro commerciale, non chiudevano mai per ferie, ed erano sempre aperti anche ad agosto. Anche io lavoravo ad agosto ed ho visto la ricorrente lavorare anche nel periodo estivo”. ADR “ricordo che il negozio era sempre aperto anche nei giorni festivi, Org_1 ma non precisare date”. ADR “ho anche visto che la ricorrente apriva e chiudeva il negozio , ed Org_1 aveva le chiavi. Preciso che ciò accadeva quando l'accompagnavo o l'andavo a prendere”. ADR
“Ricordo anche che la sig.ra eseguiva versamenti di denaro prelevato dalla cassa, cioè l'incasso Pt_1 della giornata”.
: “ADR “Sono stato un lavoratore dipendente della società resistente dal 2018 al Testimone_2
2023, poi ho dato le dimissioni.” ADR “Io mi occupavo delle pulizie presso l'ufficio della società sito in
Pompei.” ADR “Inoltre ho fatto le pulizie anche presso il locale della società sito in un centro commerciale in Atripalda, dove lavorava la ricorrente.” ADR “Sono stato presso tale locale commerciale una volta a settimana per fare le pulizie e sempre di mattina, dalle 9.00 alle 12.00 o dalle
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. D V, ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c., all'esito dell'udienza di discussione orale del 14.3.2024, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3922/2019, avente ad oggetto: differenze retributive;introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. R C, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del l. r. p. t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. F C, presso cui è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato indeterminato a tempo pieno e senza soluzione di continuità dal 12.4.2018 al
31.3.2019;per l'effetto, condannare la resistente al pagamento della somma di €
27.849,65 a titolo di differenze retributive, indennità di preavviso e maggior T.F.R., ovvero della somma di giustizia, con interessi e rivalutazione;con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso poiché infondato;con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.11.2019, la sig.ra esponeva di aver Parte_1
1
lavorato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di Controparte_1 con contratto di lavoro part time a tempo determinato dal 12.4.2018 al 31.3.2019, con la qualifica di impiegata e mansioni di commessa di vendita al pubblico, con inquadramento nel V livello C.C.N.L. Terziario e con sede di lavoro in Mercogliano
(AV).
Deduceva di aver svolto, di fatto, una prestazione di lavoro con orario full time, a fronte di un contratto di lavoro part time, ed in specie di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 oppure dalle ore 16:00 alle ore 20:30, nonché il sabato per l'intera giornata e la domenica per mezza giornata o per la giornata intera alternativamente, provvedendo altresì all'apertura ed alla chiusura dell'esercizio, munita, all'uopo, delle chiavi.
Aggiungeva che, nel periodo delle festività natalizie dell'anno 2018, e segnatamente dall'1.12.2018 al 24.12.2018, aveva osservato un orario di lavoro continuato dalle ore
9:00 alle ore 20:30.
Rivendicava il diritto alla retribuzione per il maggior lavoro espletato, anche straordinario, oltre che al maggior T.F.R., ferie e festività non godute, sulla scorta dei minimali retributivi stabiliti dal succitato contratto collettivo, ex artt. 36 Cost. e 2099
c.c., oltre indennità di preavviso.
Sosteneva che, essendo l'unica addetta alle vendite del negozio, il contratto individuale part time per 16 ore settimanali dissumulava un orario full time, avendo essa espletato
38,25 ore di lavoro medie a settimana, di cui 22,25 ore di straordinario, da retribuire con la maggiorazione stabilita dalle parti sociali, nonché instando per la trasformazione dell'orario.
Deduceva di essere creditrice della complessiva somma di € 27.849,65, come da conteggi incorporati al ricorso.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Controparte_1 di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la società resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Rappresentava che la ricorrente era stata assunta con un contratto di lavoro a tempo determinato part time al 40%, per 16 ore settimanali, con inquadramento al livello V
C.C.N.L. Terziario a far data dal 12.4.2018 sino al 14.7.2018, con proroga al 31.3.2019, il tutto come da documentazione allegata.
Esponeva che l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente era articolato, a settimane
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alterne, come di seguito: lunedì: riposo;martedì: dalle ore 17:00 alle 19:00;mercoledì: dalle ore 17:00 alle 19:00;giovedì: dalle ore 17:00 alle 20:00;venerdì: dalle ore 17:00 alle 20:00;sabato dalle ore 17:00 alle 20:00;domenica dalle ore 17:00 alle 20:00;lunedì : dalle ore 09:00 alle 11:00;martedì: dalle ore 09:00 alle 11:00;mercoledì: dalle ore 09:00 alle 12:00;giovedì: dalle ore 09:00 alle 12:00;venerdì: dalle ore 09:00 alle
12:00;sabato: dalle ore 09:00 alle 12:00;domenica riposo.
Contestava l'espletamento di lavoro straordinario o supplementare e deduceva di aver corrisposto tutte le spettanze connesse al rapporto di lavoro, incluso il T.F.R. ed ogni competenza di fine rapporto, nonché di aver garantito l'effettiva fruizione di ferie e permessi, con liquidazione del residuo all'esito.
Il tutto come da prospetti paga affoliati.
Eccepiva l'infondatezza della richiesta d'indennità di preavviso, essendo il rapporto cessato per scadenza naturale del termine.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata l'istruttoria orale, all'esito della odierna udienza di discussione orale, la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Non v'è dubbio che, tra le parti, sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato.
Oggetto di contestazione è soprattutto l'effettiva tempistica di espletamento della prestazione, che la lavoratrice pretende aver avuto intensità nettamente maggiore rispetto alle disposizioni del contratto individuale.
Il demandato accertamento va condotto sulla scorta sia della documentazione depositata, sia di quanto riferito dai testimoni escussi.
Queste le dichiarazioni rese dai testi.
: “ADR “ho conosciuto la sig.ra presso il negozio sito in Testimone_1 Pt_1 Org_1
Mercogliano, nel centro commerciale . Non so precisare la data esatta, ma è accaduto poco Org_2 prima del 2019, nel mese di dicembre 2018, nel periodo natalizio”. ADR “in quell'occasione vidi che la sig.ra svolgeva mansioni di commessa alla vendita nel negozio, nonché di addetta alla cassa”. Pt_1
ADR “preciso che ho avuto con la ricorrente una relazione esclusivamente amicale”. ADR “vi sono state altre occasioni in cui mi sono recato nel negozio per fare acquisti e ho sempre visto nel negozio la sig.ra che lavorava”. ADR “preciso che all'epoca facevo il benzinaio a via Francesco Tedesco e Pt_1 lavoravo mezza giornata”. ADR “spesso mi recavo nel negozio dove lavorava la ricorrente, l'attività consisteva nella vendita di abbigliamento sportivo e casual”. ADR “non so quantificare con precisione quante volte al mese mi recassi presso tale negozio, ma posso dire che vi andavo circa 3-4 volte al
3 mese, mentre in latri periodi di meno”. ADR “tutte le volte che mi sono recato nel negozio, sia di mattina che di pomeriggio, ho sempre visto la ricorrente lavorare. L'ho sempre vista lavorare da sola, non
c'erano altri commessi. Non conosco il titolare dell'attività commerciale”. ADR “il negozio era lievemente più grande dell'aula di udienza in cui mi trovo”. ADR “l'insegna esterna era costituita dalla scritta , ma non so dire se fosse un rivenditore autorizzato di questo marchio”. ADR “ricordo di Org_1 essere andato al negozio anche nella giornata di sabato e di domenica e lo trovavo aperto”. ADR “Posso dire che era la signora ad aprire il negozio, ed aveva le chiavi di accesso, anzi in un'occasione, Pt_1 in una giornata di domenica, ricordo che ho accompagnato con la mia auto la sig.ra al negozio Pt_1
e l'ho vista aprire, subito dopo esserci fermati al bar lì vicino per un caffè”. ADR “ricordo che il negozio aveva una serranda elettrica costituita a barre intere, non a rete”. ADR “ad un certo punto, ma non so dire quando, non sono andato più al negozio, anche perché ho cambiato stile di abbigliamento. Non so dire se oggi sia ancora aperto”.
Della Ragione Antonia: “ADR “ho conosciuto la ricorrente in quanto io lavoravo come commessa presso il negozio , mentre la sig.ra lavorava nel negozio affianco Organizzazione_3 Pt_1 denominato . Io ho iniziato a lavorare nel mese di settembre 2018, e ricordo che la sig.ra Org_1 Pt_1 lavorava già. Io ricordo inoltre che la ricorrente lasciò il lavoro nel mese di marzo 2019, se ben ricordo, io invece sono andata via a febbraio 2020”. ADR “i due negozi si trovavano nel centro commerciale
Mercogliano”. ADR “il mio orario di lavoro era articolato dal lunedì alla domenica dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00. Preciso che alternavo il turno presso il negozio in Mercogliano con
l'altro negozio del mio datore presente in Avellino, nel senso che a Mercogliano o facevo la mattina o facevo il pomeriggio. Lavorando anche di domenica avevo mezza giornata di riposo nel corso della settimana”. ADR “ogni volta che ho lavorato nella sede di Mercogliano, sia di mattina che di pomeriggio, ho sempre visto la sig.ra al lavoro nel negozio . Io ci passavo davanti, ed a Pt_1 Org_1 volte sono entrata ed ho anche acquistato. Vedevo la ricorrente al lavoro anche di domenica”. ADR
“ricordo che la ricorrente aveva anche mansioni di cassa perché l'ho vista maneggiare il denaro”. ADR
“spesso è capitato che andassimo insieme a lavoro o con la mia o con la sua macchina”. ADR “nel negozio ho sempre visto lavorare solo la sig.ra Non ho mai visto altri né il titolare Org_1 Pt_1 dell'attività”. ADR “la ricorrente non mi ha mai parlato di questioni relativi ai pagamenti del suo stipendio”. ADR “i due negozi, essendo in un centro commerciale, non chiudevano mai per ferie, ed erano sempre aperti anche ad agosto. Anche io lavoravo ad agosto ed ho visto la ricorrente lavorare anche nel periodo estivo”. ADR “ricordo che il negozio era sempre aperto anche nei giorni festivi, Org_1 ma non precisare date”. ADR “ho anche visto che la ricorrente apriva e chiudeva il negozio , ed Org_1 aveva le chiavi. Preciso che ciò accadeva quando l'accompagnavo o l'andavo a prendere”. ADR
“Ricordo anche che la sig.ra eseguiva versamenti di denaro prelevato dalla cassa, cioè l'incasso Pt_1 della giornata”.
: “ADR “Sono stato un lavoratore dipendente della società resistente dal 2018 al Testimone_2
2023, poi ho dato le dimissioni.” ADR “Io mi occupavo delle pulizie presso l'ufficio della società sito in
Pompei.” ADR “Inoltre ho fatto le pulizie anche presso il locale della società sito in un centro commerciale in Atripalda, dove lavorava la ricorrente.” ADR “Sono stato presso tale locale commerciale una volta a settimana per fare le pulizie e sempre di mattina, dalle 9.00 alle 12.00 o dalle
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