Trib. Perugia, sentenza 02/12/2024, n. 1599
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Mariella Roberti Presidente dott.ssa Gaia Muscato Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2277 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31.01.1984 e residente in [...], rappresentata e difesa per mandato allegato al ricorso introduttivo dall'Avv. Elena Bistocchi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Perugia, Via Mario Angeloni n. 35 (pec: ;
Email_1
Ricorrente
Contro
, C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Romania) il 24.12.1983;
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per la ricorrente: “Voglia preliminarmente:
- Disporre che, visto il provvedimento penale, misura cautelare, ad oggi in vigore a carico di
Sig. di divieto di avvicinamento alla moglie sig.ra Controparte_1 [...]
, l'udienza di comparizione dei coniugi avanti a sé preveda la comparizione e Parte_1 contestuale audizione separata delle parti;
Nel merito:
1 - Dichiarare la separazione personale dei coniugi sposati ad Alatri (FR) in data 22.10.2005
(Doc. n. 2) come da atto di matrimonio registrato presso il Comune di Alatri Anno 2005 parte
1 serie N. 32, in regime di separazione dei beni, autorizzando i coniugi a vivere separati, con addebito a carico del sig. , nato in [...] il [...], Controparte_1
C.F. . C.F._2
- Affidare in via esclusiva i figli alla madre signora con Parte_1 collocazione presso quest'ultima;
- Disporre a carico del signor l'obbligo di versare entro il Controparte_1
5 di ogni mese a favore della moglie la somma rivalutabile annualmente in base agli indici
Istat di € 850,00 per il mantenimento della medesima e dei figlie (€ 100,00 per la moglie ed
€ 250,00 per ogni figlio) nonché il 50% delle spese straordinarie intendendosi come tali quelle individuate nel protocollo sottoscritto dal Tribunale Civile di Perugia e l'Ordine degli
Avvocati di Perugia il 01/06/2016 che si allega (All. 10);
- Autorizzare la signora a richiedere autonomamente, per sé e Parte_1 per le figlie, il rilascio della carta d'identità valida anche per l'espatrio e degli altri documenti delle figlie minori (passaporto, Tessera sanitaria, Codice Fiscale) e a Disporre che i documenti di identità validi per l'espatrio delle figlie minori siano custoditi dalla madre, sig.ra ai sensi della Legge 21 novembre 1967 nr. 1185. Pt_1
- Ordinare che gli assegni familiari siano versati direttamente sul conto corrente della signora in quanto madre collocataria dei figli. Parte_1
- Disporre che sposti la propria residenza dalla casa Controparte_1 coniugale”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. ha apposto il Visto.
Motivi della decisione
Con il ricorso depositato il 22.5.23 ha convenuto in giudizio il coniuge, Parte_1
esponendo: di aver contratto con lui matrimonio il 22.10.2005 e che dall'unione sono nati, nel
2006, nel 2008 e nel 2011, i figli , che il marito Persona_1 Persona_2 Persona_3
abusa di sostanze alcoliche ed è stato violento sia nei confronti della moglie che dei figli;
che i comportamenti violenti si sono aggravati dal giugno 2022, tanto da determinare la cessazione della convivenza e indurre la ricorrente a denunciarlo per i maltrattamenti subiti. Ha poi riferito che a seguito della denuncia è stato aperto dinanzi al Tribunale di Perugia un procedimento penale (RGNR 5686/2022 e RG GIP 4379/2022) ed è stata emessa la misura
2
cautelare di allontanamento dalla casa coniugale con divieto di avvicinamento alla moglie e alla figlia e che il Tribunale per i Minorenni dell'Umbria ha emesso in data Persona_1
9.5.2023 nei confronti del resistente provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale con divieto di avvicinamento ai figli. La ricorrente ha poi aggiunto di aver intrapreso da ottobre 2022 un percorso di rielaborazione e fuoriuscita dalla violenza presso il Centro
Antiviolenza di Gubbio e di essere seguita insieme ai figli dal Servizio Sociale di Gubbio su incarico del Tribunale per i Minorenni dell'Umbria.
Ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione con addebito al marito, affidando in via esclusiva a sé i figli minori e prevedendo a carico del l'obbligo di versamento della CP_1
somma complessiva di € 850,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della moglie e dei figli (€ 100,00 per la moglie ed € 250,00 per ciascun figlio).
All'udienza del 7.11.23, fissata per l'instaurazione del contraddittorio, compariva la sola ricorrente, che dichiarava di lavorare da circa due anni come badante, guadagnando €.
1.500,00/1.600,00 al mese, e di percepire integralmente l'assegno unico per i figli. Veniva quindi dichiarata la contumacia del resistente e con ordinanza dell'11.11.2024 venivano adottati i provvedimenti di cui all'art. 473- bis.22 c.p.c., disponendo l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli, il loro collocamento abitativo presso la madre e un contributo di mantenimento in capo al resistente di complessivi € 600,00 (€
200,00 per ciascun figlio). Con la stessa ordinanza, veniva disposto l'ascolto della figlia minore
incaricando al contempo il Servizio Sociale del Comune di Gubbio di Persona_1
proseguire il monitoraggio del nucleo familiare, il .D di Gubbio di far pervenire relazione Pt_2
illustrativa circa l'andamento dei percorsi di valutazione eventualmente avviati con il resistente ed il Servizio di Neuropsichiatria di Gubbio di far pervenire relazione illustrativa sui percorsi di sostegno attivati a favore dei minori.
In esito all'udienza del 5.3.2024, ove si procedeva all'ascolto della figlia , la Persona_1
causa veniva rinviata per la decisione ai sensi
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Mariella Roberti Presidente dott.ssa Gaia Muscato Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2277 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31.01.1984 e residente in [...], rappresentata e difesa per mandato allegato al ricorso introduttivo dall'Avv. Elena Bistocchi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Perugia, Via Mario Angeloni n. 35 (pec: ;
Email_1
Ricorrente
Contro
, C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Romania) il 24.12.1983;
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per la ricorrente: “Voglia preliminarmente:
- Disporre che, visto il provvedimento penale, misura cautelare, ad oggi in vigore a carico di
Sig. di divieto di avvicinamento alla moglie sig.ra Controparte_1 [...]
, l'udienza di comparizione dei coniugi avanti a sé preveda la comparizione e Parte_1 contestuale audizione separata delle parti;
Nel merito:
1 - Dichiarare la separazione personale dei coniugi sposati ad Alatri (FR) in data 22.10.2005
(Doc. n. 2) come da atto di matrimonio registrato presso il Comune di Alatri Anno 2005 parte
1 serie N. 32, in regime di separazione dei beni, autorizzando i coniugi a vivere separati, con addebito a carico del sig. , nato in [...] il [...], Controparte_1
C.F. . C.F._2
- Affidare in via esclusiva i figli alla madre signora con Parte_1 collocazione presso quest'ultima;
- Disporre a carico del signor l'obbligo di versare entro il Controparte_1
5 di ogni mese a favore della moglie la somma rivalutabile annualmente in base agli indici
Istat di € 850,00 per il mantenimento della medesima e dei figlie (€ 100,00 per la moglie ed
€ 250,00 per ogni figlio) nonché il 50% delle spese straordinarie intendendosi come tali quelle individuate nel protocollo sottoscritto dal Tribunale Civile di Perugia e l'Ordine degli
Avvocati di Perugia il 01/06/2016 che si allega (All. 10);
- Autorizzare la signora a richiedere autonomamente, per sé e Parte_1 per le figlie, il rilascio della carta d'identità valida anche per l'espatrio e degli altri documenti delle figlie minori (passaporto, Tessera sanitaria, Codice Fiscale) e a Disporre che i documenti di identità validi per l'espatrio delle figlie minori siano custoditi dalla madre, sig.ra ai sensi della Legge 21 novembre 1967 nr. 1185. Pt_1
- Ordinare che gli assegni familiari siano versati direttamente sul conto corrente della signora in quanto madre collocataria dei figli. Parte_1
- Disporre che sposti la propria residenza dalla casa Controparte_1 coniugale”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. ha apposto il Visto.
Motivi della decisione
Con il ricorso depositato il 22.5.23 ha convenuto in giudizio il coniuge, Parte_1
esponendo: di aver contratto con lui matrimonio il 22.10.2005 e che dall'unione sono nati, nel
2006, nel 2008 e nel 2011, i figli , che il marito Persona_1 Persona_2 Persona_3
abusa di sostanze alcoliche ed è stato violento sia nei confronti della moglie che dei figli;
che i comportamenti violenti si sono aggravati dal giugno 2022, tanto da determinare la cessazione della convivenza e indurre la ricorrente a denunciarlo per i maltrattamenti subiti. Ha poi riferito che a seguito della denuncia è stato aperto dinanzi al Tribunale di Perugia un procedimento penale (RGNR 5686/2022 e RG GIP 4379/2022) ed è stata emessa la misura
2
cautelare di allontanamento dalla casa coniugale con divieto di avvicinamento alla moglie e alla figlia e che il Tribunale per i Minorenni dell'Umbria ha emesso in data Persona_1
9.5.2023 nei confronti del resistente provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale con divieto di avvicinamento ai figli. La ricorrente ha poi aggiunto di aver intrapreso da ottobre 2022 un percorso di rielaborazione e fuoriuscita dalla violenza presso il Centro
Antiviolenza di Gubbio e di essere seguita insieme ai figli dal Servizio Sociale di Gubbio su incarico del Tribunale per i Minorenni dell'Umbria.
Ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione con addebito al marito, affidando in via esclusiva a sé i figli minori e prevedendo a carico del l'obbligo di versamento della CP_1
somma complessiva di € 850,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della moglie e dei figli (€ 100,00 per la moglie ed € 250,00 per ciascun figlio).
All'udienza del 7.11.23, fissata per l'instaurazione del contraddittorio, compariva la sola ricorrente, che dichiarava di lavorare da circa due anni come badante, guadagnando €.
1.500,00/1.600,00 al mese, e di percepire integralmente l'assegno unico per i figli. Veniva quindi dichiarata la contumacia del resistente e con ordinanza dell'11.11.2024 venivano adottati i provvedimenti di cui all'art. 473- bis.22 c.p.c., disponendo l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli, il loro collocamento abitativo presso la madre e un contributo di mantenimento in capo al resistente di complessivi € 600,00 (€
200,00 per ciascun figlio). Con la stessa ordinanza, veniva disposto l'ascolto della figlia minore
incaricando al contempo il Servizio Sociale del Comune di Gubbio di Persona_1
proseguire il monitoraggio del nucleo familiare, il .D di Gubbio di far pervenire relazione Pt_2
illustrativa circa l'andamento dei percorsi di valutazione eventualmente avviati con il resistente ed il Servizio di Neuropsichiatria di Gubbio di far pervenire relazione illustrativa sui percorsi di sostegno attivati a favore dei minori.
In esito all'udienza del 5.3.2024, ove si procedeva all'ascolto della figlia , la Persona_1
causa veniva rinviata per la decisione ai sensi
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi