Trib. Lecce, sentenza 13/01/2025, n. 68

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 13/01/2025, n. 68
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 68
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 10146/21 R.G. contenzioso, vertente
TRA
FF NK, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Paolo Marra, come da mandato in atti
ATTRICE
Comune di Cavallino, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall' avv. Francesco Baldassarre, come da mandato in atti;

CONVENUTO
Tim spa, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall' avv.
Cesare San Mauro, come da mandato in atti;

TERZA CHIAMATA IN CAUSA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.12.21 FF NK adiva il Tribunale di
Lecce al fine di sentir disporre la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento dell'importo di € 29.739,15 in linea capitale, oltre interessi legali ed anatocistici, dovuto a TE Italia spa a titolo di corrispettivi per servizi di telefonia e connettività, precisando di aver acquisito la titolarità del prefato credito
giusta operazione di cessione in blocco ritualmente notificata all'amministrazione;
precisava che nessuna contestazione fosse stata svolta dal comune, né a seguito dell'inoltro delle fatture, né dopo la comunicazione della nuova identità del creditore;
in via gradata, chiedeva che le somme indicate in citazione le venissero attribuite ex art. 2041 c.c.
Il Comune, costituendosi, preliminarmente lamentava il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e chiedeva di essere autorizzato all'evocazione in giudizio di TE Italia spa;
assumeva che la cessione, a cui non aveva mai prestato adesione, non gli risultasse opponibile e che, comunque, non gli fosse mai stata comunicata, come comprovato dalla circostanza che i pagamenti delle fatture avessero continuati ad essere inoltrati a TE spa;
prospettava la genericità della citazione, sprovvista dell'analitica indicazione dell'origine delle singole poste di credito e delle modalità di calcolo degli interessi;
contestava la debenza degli interessi moratori e l'ammissibilità dell'azione di indebito arricchimento, in ragione dell'assenza di residualità, a fronte del rimedio contrattuale azionato.
Tim spa, costituendosi a
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