Trib. Palmi, sentenza 27/11/2024, n. 754
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Testo completo
R.G. n. 1551/2023
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
* * *
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. P V Presidente dott. M C Giudice dott.ssa E R Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1551 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. T S
- ricorrente -
e
(nato a [...] il [...] – c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. E C
- resistente-
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 27/11/2024
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/12/2023 ha chiesto la Parte_1
declaratoria di separazione giudiziale dal coniuge , con affido Controparte_1
congiunto dei figli minori di età , e e collocazione prevalente Per_1 Per_2 Per_3
presso di sé, con regolamentazione degli incontri tra i figli ed il genitore non collocatario,
1
con obbligo per il resistente di corrispondere alla ricorrente l'importo mensile di € 450,00
a titolo di contributo al mantenimento dei figli (oltre al 50% delle spese straordinarie), con ulteriore obbligo per il resistente di versare alla ricorrente l'importo di € 150,00 per il suo mantenimento.
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con in Controparte_1
data 30/04/2005 in Rosarno (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune atto n.
9, part II serie A, anno 2005) e che dall'unione sono nati i figli (3/03/2006), Per_1
(17/11/2012) e (il 23/10/2017), ha dedotto che nel tempo sono sorti Per_2 Per_3
insanabili contrasti tra i coniugi tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. Ha precisato di essere disoccupata.
si è costituito ed ha aderito alla domanda di separazione. Controparte_1
Dopo un iniziale accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni di separazione, all'udienza innanzi al G.I. del 10/07/2024 le parti hanno chiesto l'emissione dei provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. non avendo perfezionato
l'intesa conciliativa;
ha dichiarato di rinunciare alla domanda di Parte_1
mantenimento in suo favore avendo nelle more intrapreso attività lavorativa.
Con ordinanza resa in data 15/07/2024 il G.I. ha disposto in ordine ai provvedimenti provvisori nell'interesse dei figli e, in assenza di richieste istruttorie, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27/11/2024 i difensori hanno precisato le conclusioni, rinunciando al deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini di seguito specificati.
A) Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data 30/04/2005 in Rosarno (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune atto n.
9, part II serie A, anno 2005) e che dall'unione sono nati i figli (3/03/2006), Per_1
(17/11/2012) e (il 23/10/2017). Per_2 Per_3
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi e la conferma espressa in udienza hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che sin da prima dell'instaurazione del ricorso giudiziale i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio
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maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
B) In ordine alle condizioni di separazione il Collegio condivide ed intende riproporre integralmente quelle già provvisoriamente delineate dal G.I.
Sulla regolamentazione non patrimoniale della responsabilità genitoriale, dall'unione sono nati i figli (3/03/2006), (17/11/2012) e (il Per_1 Per_2 Per_3
23/10/2017), gli ultimi due ancora minori di età e come tali soggetti alla responsabilità genitoriale da disciplinare giudizialmente.
Dopo la separazione di fatto tra i coniugi i figli hanno vissuto prevalentemente con la madre pur mantenendo costanti rapporti con il padre, sicché è opportuno che la collazione ordinaria venga mantenuta in questi termini come del resto richiesto dalle parti.
E' noto che ai sensi dell'art. 337 ter c.c. l'affido condiviso dei figli minori