Trib. Benevento, sentenza 03/06/2024, n. 596

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Benevento, sentenza 03/06/2024, n. 596
Giurisdizione : Trib. Benevento
Numero : 596
Data del deposito : 3 giugno 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4094/2023 cui è riunito il n. 4095.23 R. G.
Aff. Cont. Lavoro
TRA SK AR, elettivamente domiciliata in VIA Sottotenente
Iannaccone 3 83100 AVELLINO, presso lo studio dell'avv. IMBIMBO
SERGIO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;

- parte ricorrente -
C O N T R O
INPS elettivamente domiciliato presso Via Ciro il Grande 21 00144 Roma, rappresentato e difeso dall'avv. CONROTTO EMILIA giusta delega in atti;

- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 31/05/2024 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorsi depositati e riuniti parte ricorrente indicata in epigrafe adiva il
Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentir accertare il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola e gli assegni per il
1


nucleo familiare per l'anno 2021 e 2022, in relazione rispettivamente alle 178 e
192 giornate di lavoro prestate come operaio agricolo a tempo determinato rispetto alle 90 e alle 38 giornate riconosciute con conseguente condanna dell'INPS a pagare le somme dovute quantificate in complessivi € 2.741,04 per
l'anno 2021 e € 3.493,70 per l'anno 2022 oltre accessori di legge, con vittoria di spese da distrarsi.
A sostegno della pretesa il ricorrente deduceva la sussistenza di tutti i presupposti per il conseguimento delle chieste prestazioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Inps si costituiva non contestando la domanda e chiedendone il rigetto ed eccependo la decadenza.
2.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS non solo perché non risulta spirato il relativo termine, ma perchè nel caso di specie non si verte sul mancato riconoscimento della indennità di disoccupazione agricola da parte dell'INPS che ha riconosciuto il numero di giornate richieste ma ha ritenute indennizzabili un numero inferiore.
L'atto di iscrizione comporta unicamente la azionabilità di tale diritto;
non vi è stato un provvedimento di rigetto da parte dell'Istituto, ma – bensì – un riconoscimento errato in termini di calcolo, non avendo considerato il numero di giornate esatte.
Invero, proprio l'Istituto convenuto, effettuati i dovuti accertamenti, dopo la variazione elenco annuale del 2021 e del 2022, riconosceva in favore di parte istante giornate complessive pari a n. 178 e n. 192 ma poi ne liquidava solo 90 e
38 rispettivamente per il 2021 e 2022.
Sul punto si richiama la statuizione della Suprema Corte secondo cui “Al ricorso giudiziale volto ad ottenere la riliquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola, per asserita erronea individuazione della base di calcolo, non si applica la decadenza di cui al combinato disposto degli artt. 47 del d.P.R. n. 639
2 del 1970 e 6 del d.l. n. 103 del 1991, conv., con modif., dalla l. n. 166 del 1991, in quanto la domanda giudiziale è rivolta ad ottenere solo il suo adeguamento a quello dovuto” (v. Cassazione civile sez. lav., 19/06/2017, n.15064).
3.
Indispensabile una breve premessa in ordine ai requisiti necessari per la concessione delle prestazioni richieste nel ricorso.
Per quanto riguarda il diritto degli operai agricoli a tempo determinato all'indennità ordinaria di disoccupazione agricola occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione negli elenchi nominativi nell'anno di riferimento dell'indennità ed altro precedente (biennio assicurativo);
b) minimo di 102 contributi giornalieri accreditati nel biennio corrispondente all'anno al quale si riferisce l'indennità ed a quello
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