Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 1001
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6910/2024, introdotta da
(MILANO, 21/02/1980) e Parte_1 Parte_2
(BUSTO ARSIZIO (VA), 28/05/1978), entrambi con il patrocinio dell'avv.
GAIA SCHMID;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, e di non avere da allora mai
ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) I figli minori , e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori: le Per_1 Per_2 Per_3 decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale dei figli saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente da ciascun genitore nei tempi di permanenza dei figli presso di sé.
2) I figli risiederanno in via prevalente presso la madre, in Via Collegiove 65, a Roma, ed il padre potrà vederli e tenerli con sé quando vorrà, previo accordo con la madre e comunque, in caso di disaccordo, secondo il seguente calendario:
a) almeno due fine settimana al mese, il sabato e la domenica e, comunque, quanto più spesso possibile;
quanto precede in quanto il padre risiederà in una città diversa rispetto