Trib. Prato, sentenza 05/12/2024, n. 200
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Testo completo
V.G. n. 682/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione unica
Il Tribunale di Prato, nel collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 682/2023 promossa congiuntamente da:
, difesa dall'avv. Eleonora Chiaramonti;
Parte_1
e
, difeso dall'avv. Elisa Zappalorti e dall'avv. Barbara Controparte_1
Minutella;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi) ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per : voglia il Tribunale - disporre l'affidamento esclusivo rafforzato Parte_1
del figlio alla madre, con collocamento del minore presso la Persona_1
ricorrente, residente a [...], ed altresì autorizzando la
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madre ad assumere in autonomia tutte le decisioni concernenti il minore;
- regolare il diritto di visita del bambino da parte del padre previo incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti per la redazione di un piano di incontri protetti tra il genitore e al fine di ricostituire una frequentazione stabile tra i due, R_
nonché incaricando ogni istituzione ritenuta idonea alla gestione del ripristino dei rapporti menzionati ed al loro monitoraggio;
- disporre a carico del Sig. il CP_1
pagamento di un assegno mensile di mantenimento del figlio per euro 350,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- disporre il versamento dell'assegno unico nella quota del 100% pari ad euro 54,00 mensili in favore della resistente.
Per : “Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis,: 1) affidare il Controparte_1
minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento del R_ minore assieme alla madre presso la casa di quest'ultima, con la facoltà di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
2) data la modalità di affido congiunto, sulla frequentazione padre figlio Voglia confermare quanto disposto con il provvedimento del 12.07.2024, disponendo che il padre possa vedere il figlio liberamente a Prato, a fine R_
settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
salvo i migliori accordi tra i genitori;
ulteriori incontri potranno essere previsti nel corso della settimana, previo accordo tra le parti, quando il dovesse trovarsi a Prato per incontrare gli CP_1
operatori del Servizio sociale;
a tale scopo il dovrà prendere contatto con il CP_1
Servizio sociale;
Per le vacanze estive, per l'anno in corso, la madre accompagnerà il figlio per qualche giorno (anche un week end lungo dal giovedì a lunedì) a Centola
(SA), affinché il bambino possa trascorrere del tempo anche con la famiglia paterna;
il padre trascorrerà due week end lunghi, al mare o in montagna nella regione
Toscana;
il prossimo Natale, il padre terrà con sé il figlio dal 23 al 27 dicembre, con facoltà di portarlo a Centola;
dall'età di 4 anni, potrà trascorrere con il R_
padre tre fine settimana al mese, da concordare con la madre, e se il week end cade in prossimità di un ponte, potrà portare a trovare i nonni e i parenti;
due settimane anche non consecutive anche fuori dal territorio della Toscana, nel periodo estivo previa comunicazione alla madre entro il 30 di Marzo di ogni anno;
ad anni alterni, la settimana di Natale (23-30 dicembre) o quella di Capodanno (31 dicembre-6
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gennaio), tutte le vacanze di Pasqua corrispondenti ai ponti scolastici, i ponti del 25 aprile, primo maggio e 2 giugno;
gli spostamenti, tranne quello della prossima estate, avverranno a cura e spese del 3) Il padre potrà, altresì, contattare CP_1
giornalmente tramite videochiamata il figlio ad orari concordati con la R_
madre, che tengano conto delle esigenze di vita del figlio;
4) disporre che il Signor
per i motivi sopra esposti, versi quale contribuzione al mantenimento per il CP_1 figlio la somma di 100,00 € mensili, oltre rivalutazione ISTAT;
5) R_
dichiarare