Trib. Roma, sentenza 19/11/2024, n. 11677
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Testo completo
N. R.G. 36038/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al n. 36038, decisa alla pubblica udienza del 19.11.2024, e vertente
TRA
e n.q. di eredi di rappresentati e Parte_1 Controparte_1 Persona_1
difesi, in virtù di procura in allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. Riccardo Moro, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Roma, V.le Giuseppe Mazzini 134
RICORRENTE
CONTRO
LA in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2
RESISTENTE
CONTUMACE
OGGETTO: recupero spettanze retributive
CONCLUSIONI: per la sola ricorrente, quelle dell'atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 6
Con ricorso depositato in data 14.11.2023, e n.q. di eredi di Parte_1 Controparte_1
, si sono rivolti al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice Lavoro, esponendo: Persona_1
che (deceduto in data 30.12.2020, di cui essi erano, rispettivamente, fratello e Persona_1
sorella ed eredi) aveva lavorato alle dipendenze della società Controparte_3
dal 1°.
2.2002 al 19.5.2018, svolgendo le mansioni di macellaio provetto, presso i locali della
[...]
resistente siti in Marino (RM), alla Via S. Quasimodo 4;
che il rapporto in questione era stato regolarizzato come part time al 60%;
che egli però aveva lavorato costantemente per un numero di ore ben superiore: dal martedì al sabato dalle 7.00 alle 20.00 e la domenica dalle 7.00 alle
13.00;
che aveva percepito per l'intera durata del rapporto la retribuzione mensile pari ad euro
900,00;
che al lavoratore non era stata corrisposta la retribuzione dei mesi di marzo, aprile e maggio 2018;
che non gli era stato corrisposto il TFR, né gli erano state erogate le spettanze di fine rapporto.
Tanto premesso, sostenuto il diritto del proprio dante causa ad essere inquadrato nel III livello CCNL Commercio – Terziario, in ragione delle mansioni di macellaio provetto svolte per l'intera durata del rapporto, e a percepire una retribuzione proporzionata alla quantità del lavoro svolto e dunque parametrata anche alle ore di lavoro supplementare e straordinario effettuate, hanno concluso chiedendo: “A. In via preliminare, accertare e dichiarare il credito non contestato relativo al TFR dovuto dalla resistente ai ricorrenti ed emettere ordinanza ingiuntiva ex art. 423 c.p.c. in favore die ricorrenti di euro
14.479,68;
B. In via principale, accertare e dichiarare che tra il sig. e la Persona_1
società è intercorso un rapporto di lavoro Controparte_3
subordinato a decorrere dalla data del 01/02/2002 sino alla data del 19/05/2018 e condannare la resistente a corrispondere agli odierni ricorrenti, nella qualità di eredi legittimi del sig. , la somma complessiva di euro 259.930,80 di cui: euro Persona_1
135.823,62 a titolo di retribuzione base, euro 4.695,67 a titolo di tredicesima, euro
1.945,76 a titolo di tredicesima ratei, euro 414,86 a titolo di permessi, euro 1.077,11 a titolo di festività, euro 815,57 a titolo di ferie non godute, euro 80.684,14 a titolo di straordinario 15% ed euro 34.474,07 a titolo di TFR allo stesso dovuti - allo stesso
pagina 2 di 6 dovuti dei titoli e delle causali di cui in premessa e delle funzioni svolte a livello di inquadramento, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo o, in via subordinata, all'importo minore che risulterà di giustizia previo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al n. 36038, decisa alla pubblica udienza del 19.11.2024, e vertente
TRA
e n.q. di eredi di rappresentati e Parte_1 Controparte_1 Persona_1
difesi, in virtù di procura in allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. Riccardo Moro, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Roma, V.le Giuseppe Mazzini 134
RICORRENTE
CONTRO
LA in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2
RESISTENTE
CONTUMACE
OGGETTO: recupero spettanze retributive
CONCLUSIONI: per la sola ricorrente, quelle dell'atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 6
Con ricorso depositato in data 14.11.2023, e n.q. di eredi di Parte_1 Controparte_1
, si sono rivolti al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice Lavoro, esponendo: Persona_1
che (deceduto in data 30.12.2020, di cui essi erano, rispettivamente, fratello e Persona_1
sorella ed eredi) aveva lavorato alle dipendenze della società Controparte_3
dal 1°.
2.2002 al 19.5.2018, svolgendo le mansioni di macellaio provetto, presso i locali della
[...]
resistente siti in Marino (RM), alla Via S. Quasimodo 4;
che il rapporto in questione era stato regolarizzato come part time al 60%;
che egli però aveva lavorato costantemente per un numero di ore ben superiore: dal martedì al sabato dalle 7.00 alle 20.00 e la domenica dalle 7.00 alle
13.00;
che aveva percepito per l'intera durata del rapporto la retribuzione mensile pari ad euro
900,00;
che al lavoratore non era stata corrisposta la retribuzione dei mesi di marzo, aprile e maggio 2018;
che non gli era stato corrisposto il TFR, né gli erano state erogate le spettanze di fine rapporto.
Tanto premesso, sostenuto il diritto del proprio dante causa ad essere inquadrato nel III livello CCNL Commercio – Terziario, in ragione delle mansioni di macellaio provetto svolte per l'intera durata del rapporto, e a percepire una retribuzione proporzionata alla quantità del lavoro svolto e dunque parametrata anche alle ore di lavoro supplementare e straordinario effettuate, hanno concluso chiedendo: “A. In via preliminare, accertare e dichiarare il credito non contestato relativo al TFR dovuto dalla resistente ai ricorrenti ed emettere ordinanza ingiuntiva ex art. 423 c.p.c. in favore die ricorrenti di euro
14.479,68;
B. In via principale, accertare e dichiarare che tra il sig. e la Persona_1
società è intercorso un rapporto di lavoro Controparte_3
subordinato a decorrere dalla data del 01/02/2002 sino alla data del 19/05/2018 e condannare la resistente a corrispondere agli odierni ricorrenti, nella qualità di eredi legittimi del sig. , la somma complessiva di euro 259.930,80 di cui: euro Persona_1
135.823,62 a titolo di retribuzione base, euro 4.695,67 a titolo di tredicesima, euro
1.945,76 a titolo di tredicesima ratei, euro 414,86 a titolo di permessi, euro 1.077,11 a titolo di festività, euro 815,57 a titolo di ferie non godute, euro 80.684,14 a titolo di straordinario 15% ed euro 34.474,07 a titolo di TFR allo stesso dovuti - allo stesso
pagina 2 di 6 dovuti dei titoli e delle causali di cui in premessa e delle funzioni svolte a livello di inquadramento, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo o, in via subordinata, all'importo minore che risulterà di giustizia previo
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