Trib. Pisa, sentenza 04/12/2024, n. 749
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1658/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, all'udienza del 04.12.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Giorgio Leoncini e Sergio Picchi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(P.IVA.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore, contumace resistente
OGGETTO: Riconoscimento del beneficio economico della cd. “Carta del docente” e risarcimento del danno per reiterazione di contratti a termine
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Voglia: - accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 parte ricorrente alla percezione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
negli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 e per Controparte_1
l'effetto, condannare il , in persona del Controparte_1 CP_2
pro-tempore, alla corresponsione della somma complessiva di € 1.500,00 quale contri- buto alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. - accertare e dichiarare, l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione da parte ricorrente con
l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resi-stente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
e, per l'effetto, condannare
l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, determinato in conformità dei criteri stabiliti dalla legge, pari ad una indennità omnicomprensiva, determinata in 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Condannare
l'Amministrazione al risarcimento del danno per il ritardo conseguente all'immissione in ruolo se il ricorrente, ad oggi non an-cora stabilizzato, dovesse essere assunto, medio tempore con contratto a tempo indetermina-to. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Per la parte resistente: contumace
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 06.12.2023, , in qualità di docente Parte_1 non di ruolo, conveniva in giudizio il per sentire Controparte_1
dichiarare e riconoscere il proprio diritto alla corresponsione del bonus
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economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500 annui e per la somma complessiva di € 1.500,00, avendo prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, come documentalmente risultanti in atti per i seguenti anni scolastici: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. Inoltre, la ricorrente chiedeva la condanna del convenuto al pagamento di CP_1 un'indennità omnicomprensiva determinata in 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato per supplenze annuali
(fino al 31 agosto), da parte dell'Amministrazione, oltre al termine di 36 mesi
(dal 2020 al 2023).
2. Sulla mancata assegnazione del beneficio della cd. Carta del docente, la ricorrente lamentava di aver ricevuto un trattamento differenziato e discriminante rispetto ai colleghi di ruolo che avevano svolto identiche mansioni, assunti con contratti a tempo indeterminato. Illustrato il quadro normativo di riferimento, deduceva la violazione della disciplina nazionale e comunitaria in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato, eccependo, in particolare, la violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento di cui agli artt. 3, 35 e 97 Costituzione;
nonché la violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, di cui alla Direttiva 1999/70/CE.
3. Proseguiva la ricorrente esponendo di aver stipulato quattro contratti a termine per supplenze annuali su posti in organico “di diritto”, nella stessa classe di insegnamento e presso il medesimo istituto, reiterati illegittimamente per un periodo superiore a 36 mesi. Delineato l'evoluzione normativa in materia, citava la “Sentenza ” del 26.11.2014, con cui la Corte di Giustizia dell'Unione Per_1
Europea evidenziava il carattere ostativo della clausola 5 punto 1, dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato nei confronti di una normativa nazionale che autorizzi il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili, in attesa di espletamento delle procedure
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concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, senza indicazioni di tempo certi per l'espletamento delle stesse. Seguiva a tale pronuncia, la sentenza n. 187 del 15.06.2016 della Corte costituzionale, che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della l. n.
124/1999, in materia di supplenze annuali su organico di diritto, nella parte in cui autorizzava il rinnovo potenzialmente illimitato. Infine, ricordava la sentenza della Corte di Cassazione del 07.11.2016, n. 22552, con la quale si fa applicazione dei precedenti principi.
4. Il , convenuto, non si costituiva nel Controparte_1
presente giudizio, nonostante il perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza. Pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
5. Senza necessità di istruttoria, all'odierna udienza, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
7. Ai fini dell'accertamento del diritto all'assegnazione della carta del docente, giova richiamare la normativa di riferimento.
In conformità al dettato dell'art. 35 Cost. in tema di formazione ed elevazione professionale dei lavoratori in genere, il C.C.N.L. Scuola, agli artt. 63 e 64 valorizza tali profili prevedendo l'impegno dell'amministrazione a “fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio (...)” nel contesto del diritto dei docenti di partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento considerato “funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
In questo quadro normativo è intervenuta la legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) che all'art. 1, comma 121, ha istituito la Carta elettronica del docente «al fine di sostenere la formazione continua dei
Pag. 4 di 20 docenti e di valorizzarne le competenze professionali». Essa «dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_1
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». La somma oggetto d'accredito «non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Nel dare attuazione alla previsione normativa del successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal
D.P.C.M. n. 28 settembre 2016;
quest'ultimo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente
(art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova , i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
8. In merito a questa previsione il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n.
7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per
Pag. 5 di 20
l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte CP_3 in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1658/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, all'udienza del 04.12.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Giorgio Leoncini e Sergio Picchi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(P.IVA.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore, contumace resistente
OGGETTO: Riconoscimento del beneficio economico della cd. “Carta del docente” e risarcimento del danno per reiterazione di contratti a termine
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Voglia: - accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 parte ricorrente alla percezione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
negli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 e per Controparte_1
l'effetto, condannare il , in persona del Controparte_1 CP_2
pro-tempore, alla corresponsione della somma complessiva di € 1.500,00 quale contri- buto alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. - accertare e dichiarare, l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione da parte ricorrente con
l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resi-stente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
e, per l'effetto, condannare
l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, determinato in conformità dei criteri stabiliti dalla legge, pari ad una indennità omnicomprensiva, determinata in 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Condannare
l'Amministrazione al risarcimento del danno per il ritardo conseguente all'immissione in ruolo se il ricorrente, ad oggi non an-cora stabilizzato, dovesse essere assunto, medio tempore con contratto a tempo indetermina-to. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Per la parte resistente: contumace
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 06.12.2023, , in qualità di docente Parte_1 non di ruolo, conveniva in giudizio il per sentire Controparte_1
dichiarare e riconoscere il proprio diritto alla corresponsione del bonus
Pag. 2 di 20
economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500 annui e per la somma complessiva di € 1.500,00, avendo prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, come documentalmente risultanti in atti per i seguenti anni scolastici: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. Inoltre, la ricorrente chiedeva la condanna del convenuto al pagamento di CP_1 un'indennità omnicomprensiva determinata in 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato per supplenze annuali
(fino al 31 agosto), da parte dell'Amministrazione, oltre al termine di 36 mesi
(dal 2020 al 2023).
2. Sulla mancata assegnazione del beneficio della cd. Carta del docente, la ricorrente lamentava di aver ricevuto un trattamento differenziato e discriminante rispetto ai colleghi di ruolo che avevano svolto identiche mansioni, assunti con contratti a tempo indeterminato. Illustrato il quadro normativo di riferimento, deduceva la violazione della disciplina nazionale e comunitaria in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato, eccependo, in particolare, la violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento di cui agli artt. 3, 35 e 97 Costituzione;
nonché la violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, di cui alla Direttiva 1999/70/CE.
3. Proseguiva la ricorrente esponendo di aver stipulato quattro contratti a termine per supplenze annuali su posti in organico “di diritto”, nella stessa classe di insegnamento e presso il medesimo istituto, reiterati illegittimamente per un periodo superiore a 36 mesi. Delineato l'evoluzione normativa in materia, citava la “Sentenza ” del 26.11.2014, con cui la Corte di Giustizia dell'Unione Per_1
Europea evidenziava il carattere ostativo della clausola 5 punto 1, dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato nei confronti di una normativa nazionale che autorizzi il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili, in attesa di espletamento delle procedure
Pag. 3 di 20
concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, senza indicazioni di tempo certi per l'espletamento delle stesse. Seguiva a tale pronuncia, la sentenza n. 187 del 15.06.2016 della Corte costituzionale, che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della l. n.
124/1999, in materia di supplenze annuali su organico di diritto, nella parte in cui autorizzava il rinnovo potenzialmente illimitato. Infine, ricordava la sentenza della Corte di Cassazione del 07.11.2016, n. 22552, con la quale si fa applicazione dei precedenti principi.
4. Il , convenuto, non si costituiva nel Controparte_1
presente giudizio, nonostante il perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza. Pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
5. Senza necessità di istruttoria, all'odierna udienza, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
7. Ai fini dell'accertamento del diritto all'assegnazione della carta del docente, giova richiamare la normativa di riferimento.
In conformità al dettato dell'art. 35 Cost. in tema di formazione ed elevazione professionale dei lavoratori in genere, il C.C.N.L. Scuola, agli artt. 63 e 64 valorizza tali profili prevedendo l'impegno dell'amministrazione a “fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio (...)” nel contesto del diritto dei docenti di partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento considerato “funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
In questo quadro normativo è intervenuta la legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) che all'art. 1, comma 121, ha istituito la Carta elettronica del docente «al fine di sostenere la formazione continua dei
Pag. 4 di 20 docenti e di valorizzarne le competenze professionali». Essa «dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_1
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». La somma oggetto d'accredito «non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Nel dare attuazione alla previsione normativa del successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal
D.P.C.M. n. 28 settembre 2016;
quest'ultimo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente
(art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova , i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
8. In merito a questa previsione il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n.
7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per
Pag. 5 di 20
l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte CP_3 in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non
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