Trib. Foggia, sentenza 21/11/2024, n. 3196

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 21/11/2024, n. 3196
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 3196
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa V d L, all'esito dell'udienza del 21.11.2024, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 56 - 2024 R.G.L., cui viene riunita ex art. 151 disp. att. c.p.c., la causa iscritta al
n. 6972 - 2024 R.G.L., vertenti
TRA
, rappresentate e difese dall'Avv. D N Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c dal dott. nel procedimento 56 - 2024 R.G.L. CP_3
RESISTENTE
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma 121, legge 13.7.2015 n. 107)
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorsi depositati in data 3.1.2024 (RG 56/2024 RG) e in data 30.7.2024 (6972/2024 RG),
- premesso di aver prestato servizio in forza di contratti di supplenza per gli aa.ss. Parte_1
2016/2017, 2018/2019 e 2019/2020 senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015
- adiva l'intestato Tribunale del lavoro, deducendo di aver svolto mansioni identiche a quelle dei docenti di ruolo e denunciando, in estrema sintesi, la violazione del principio di non discriminazione,
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quale sancito dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 ed allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.
Ripercorsa l'evoluzione giurisprudenziale in materia, la predetta parte chiedeva, pertanto, che l'adito
Tribunale - previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con i principi di rango sovranazionale - accertasse il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica di cui all'art. 1 L. n. 107/2015 per l'anno scolastico innanzi indicato, con conseguente condanna del all'assegnazione della suddetta Carta. CP_1
Il , ritualmente costituitosi solo nel giudizio n. 56 - 2024 R.G.L, Controparte_1
in via preliminare eccepiva la prescrizione estintiva ex art. 2948 c.c. e, nel merito, resisteva al ricorso, invocandone il rigetto.
Istruite documentalmente, all'esito dell'udienza del 21.11.2024 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – le cause sono state decise mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta da almeno una delle parti e previa riunione.

2. Preliminarmente deve disporsi la riunione ex art. 151 disp. att. c.p.c. delle cause in epigrafe indicate, aventi in comune la medesima vicenda sostanziale e le medesime questioni giuridiche.
Occorre, a questo punto, dare atto della competenza territoriale del Tribunale adito dal ricorrente, il quale ha documentato che al momento del deposito dei ricorsi introduttivi dei giudizi prestava servizio presso istituti scolastici siti in Comuni rientranti nel Circondario del Tribunale di Foggia.

3. Nel merito, la domanda è in massima parte fondata e va accolta per quanto di ragione per le motivazioni di seguito esposte.

3.1. Appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, attribuendo, quindi, rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
In questa prospettiva, il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 conferisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono
l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante
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percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi
d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.

2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, stabilisce, a sua volta, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015 (c.d. “Buona Scuola”) sancisce, invece, quanto segue: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_4
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La disposizione innanzi richiamata riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, avente un importo nominale annuo di euro 500,00, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione di quanto stabilito dalla disciplina normativa di rango primario, è stato adottato il
D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che, nell'identificare i “beneficiari della carta”, ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale
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previgente, chiarendo – all'art. 3 – che la relativa platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.

3.2. Ciò posto, la parte ricorrente sostiene che, nel riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, il Legislatore abbia ingenerato una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata
l'omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità
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