Trib. Pisa, sentenza 04/11/2024, n. 643
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1085/2023
Il Giudice del lavoro, dott. P V, all'esito dell'udienza del 23.10.2024, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. G L e dall'Avv. S P, presso il cui studio sito in
San Miniato (PI), al Largo Don Pino Puglisi n. 6, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis
c.p.c., dalla dott.ssa D T, ed elettivamente domiciliata presso l
[...] CP_
, sito in , alla Via G. Pascoli n. 8 Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 23.10.2024
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 7.8.2023, la parte ricorrente, dopo avere premesso di essere un'insegnante, ha dedotto di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1 resistente in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche e, più in particolare, nell'a.s. 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021.
Ha evidenziato, inoltre, come per tali periodi di lavoro a tempo determinato, non abbia potuto usufruire dell'erogazione della somma annua di € 500,00, riconosciuta ai docenti di ruolo, di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. n. 107/2015 che ha istituito la c.d.
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“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.
2. Con memoria ritualmente depositata, si è costituito il resistente, il quale ha CP_1 eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatorio ai sensi dell'art. 3 del DL 132/2014
e, nel merito, ha evidenziato la prescrizione e l'infondatezza della domanda.
3. Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto nei limiti e per quanto di seguito esposto.
4. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda.
Al riguardo basta evidenziare come, ai sensi dell'art.
2-ter del D.l. 12 settembre 2014, n.
132, “Per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che cio' costituisca condizione di procedibilita' della domanda giudiziale”.
5. L'eccezione di prescrizione è infondata.
5.1. Al riguardo, giova evidenziare come secondo il giudice della nomofilachia, alle cui argomentazioni deve farsi rinvio anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., “L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del
1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica);
invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico”
(così, Cass. Civ., 29961/2023).
Più in particolare, secondo l'orientamento in commento, “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie
(ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla
Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale
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cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo… D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto
a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che
l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione… La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale” (così, Cass. Civ.,
29961/2023 cit.).
5.2. Dal momento che la parte