Trib. Trieste, sentenza 06/11/2024, n. 243
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Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile – controversie del lavoro
N.R.G. 30/2024
Il Giudice dott. Paolo Ancora, all'udienza del 6.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
Parte_1
( )
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
ricorrente contro
( ), rappresentato e difesa CP_1 C.F._1
dagli Avv.ti Giovanni Ventura e Marita Zoccarato;
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, previa sospensione del presente procedimento sino alla definizione della causa sub RG 275/2024 del
Tribunale ordinario di Trieste, revocare il decreto ingiuntivo n. 147/2023 oggi opposto;
in ogni caso confermare la legittimità della compensazione operata dall'opponente con le retribuzioni trattenute alla signora CP_1 per le ragioni dedotte in narrativa. Con vittoria di onorari e spese, ai sensi dei DM 55/2014 e 147/2022”.
Per la parte resistente: “In via principale: Dichiararsi inammissibile e comunque respingersi l'opposizione perchè infondata e temeraria. In via riconvenzionale: 1) Previ gli incombenti di rito accertarsi e dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel periodo
1.10.2019 – 17.11.2019, con ogni conseguenza di legge 2) Condannarsi pertanto il datore a corrispondere per tale periodo di lavoro la somma di
€. 1.251,75 o quello diverso maggiore o minore ritenuto di giustizia con accessori di legge. 3) Accertarsi la sussistenza della giusta causa di dimissioni della ricorrente e condannarsi il datore a corrispondere
l'indennità sostitutiva del preavviso pari ad €. 421,05 o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre a restituire le somme indebitamente trattenute per mancato preavviso pari ad €. 561,82, il tutto con accessori di legge. 4) Accertare il diritto della ricorrente a percepire gli arretrati di anzianità a decorrere dall'1.10.2022 e pertanto condannare il datore a corrisponderle a tale titolo la somma di €. 303,90 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia con rivalutazione ed interessi.
5) Con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 24.1.2024, la società indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 147/2023 emesso dal Tribunale di Trieste, e con il quale la sig.ra aveva CP_1
chiesto ed ottenuto nei confronti dell'opponente, proprio datore di lavoro, ingiunzione per l'importo di € 13.369,12, risultante dalle buste paga emesse nel periodo febbraio 2021 – marzo 2023.
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2. Deduceva la società ricorrente che nel corso del 2021 i coniugi – CP_1
avevano acquistato un immobile di pregio in via Bellosguardo, CP_2
Trieste, e deciso di sottoporlo ad un'importante opera di ristrutturazione ed ammodernamento.
3. Visti gli ottimi rapporti intercorrenti con il geom. legale Pt_1
rappresentante della si erano rivolti a lui per le necessarie Parte_1
consulenze, per la fornitura di mobili ed accessori, per la progettazione degli ambienti, e per il coordinamento di cantiere tra le varie ditte che erano state incaricate dei lavori.
4. In ragione del rapporto di lavoro intercorrente all'epoca tra la signora
e la le parti si erano accordate nel senso che CP_1 Parte_1
avrebbe trattenuto le retribuzioni della dipendente per Parte_1
pagare le fatture che nel corso dei lavori il datore di lavoro avrebbe via via emesso. Tale accordo non veniva mai formalizzato per iscritto, ma concretamente attuato per tutte le fatture via via emesse, eccetto, in parte, che per la fattura n. 60.C.2023 relativa a tutta l'opera di progettazione, alla gestione operativa di cantiere, ai vari preventivi richiesti e poi non confermati, e ai costi di magazzinaggio. Per tale fattura, all'esito della compensazione attuata, residuava da corrispondere a saldo la somma di €
12.498,98, importo per il quale a sua volta, la società aveva ottenuto decreto ingiuntivo nr. 607/2023 nei confronti del marito della CP_1
. Persona_1
5. Tanto premesso in fatto, evidenziava la società ricorrente come la lavoratrice non avesse subito alcuna lesione al suo diritto retributivo, sortendo la compensazione il medesimo risultato che avrebbe sortito
l'ipotesi di pagamento diretto delle retribuzioni alla dipendente a
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soddisfazione dei crediti del datore di lavoro. Chiedeva inoltre parte ricorrente, la sospensione del procedimento in attesa della definizione di quello proposto da in opposizione al decreto ingiuntivo Persona_1
notificatogli, militando a favore di tale ipotesi ragioni di economia processuale, oltre che di logica giuridica volte ad evitare un conflitto di giudicati.
6. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la lavoratrice opposta, rilevando di non aver mai stipulato alcun accordo con legale rappresentante della società, né scritto né orale, e di non aver mai conferito ad alcuno mandato in tal senso. Rilevava di aver semplicemente consentito a che, fino ad un certo punto, cioè fino a quando essa avesse ritenuto liberamente di farlo, non le venisse erogata la retribuzione. Quando questa disponibilità era venuta meno il fatto era stato comunicato al datore di lavoro. Non vi era dunque alcun motivo che legittimasse il mancato pagamento degli importi indicati nelle buste paga poste a fondamento dell'opposto decreto ingiuntivo.
7. Proponendo domanda riconvenzionale, evidenziava inoltre la lavoratrice di aver iniziato a lavorare un
Sezione civile – controversie del lavoro
N.R.G. 30/2024
Il Giudice dott. Paolo Ancora, all'udienza del 6.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
Parte_1
( )
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
ricorrente contro
( ), rappresentato e difesa CP_1 C.F._1
dagli Avv.ti Giovanni Ventura e Marita Zoccarato;
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, previa sospensione del presente procedimento sino alla definizione della causa sub RG 275/2024 del
Tribunale ordinario di Trieste, revocare il decreto ingiuntivo n. 147/2023 oggi opposto;
in ogni caso confermare la legittimità della compensazione operata dall'opponente con le retribuzioni trattenute alla signora CP_1 per le ragioni dedotte in narrativa. Con vittoria di onorari e spese, ai sensi dei DM 55/2014 e 147/2022”.
Per la parte resistente: “In via principale: Dichiararsi inammissibile e comunque respingersi l'opposizione perchè infondata e temeraria. In via riconvenzionale: 1) Previ gli incombenti di rito accertarsi e dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel periodo
1.10.2019 – 17.11.2019, con ogni conseguenza di legge 2) Condannarsi pertanto il datore a corrispondere per tale periodo di lavoro la somma di
€. 1.251,75 o quello diverso maggiore o minore ritenuto di giustizia con accessori di legge. 3) Accertarsi la sussistenza della giusta causa di dimissioni della ricorrente e condannarsi il datore a corrispondere
l'indennità sostitutiva del preavviso pari ad €. 421,05 o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre a restituire le somme indebitamente trattenute per mancato preavviso pari ad €. 561,82, il tutto con accessori di legge. 4) Accertare il diritto della ricorrente a percepire gli arretrati di anzianità a decorrere dall'1.10.2022 e pertanto condannare il datore a corrisponderle a tale titolo la somma di €. 303,90 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia con rivalutazione ed interessi.
5) Con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 24.1.2024, la società indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 147/2023 emesso dal Tribunale di Trieste, e con il quale la sig.ra aveva CP_1
chiesto ed ottenuto nei confronti dell'opponente, proprio datore di lavoro, ingiunzione per l'importo di € 13.369,12, risultante dalle buste paga emesse nel periodo febbraio 2021 – marzo 2023.
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2. Deduceva la società ricorrente che nel corso del 2021 i coniugi – CP_1
avevano acquistato un immobile di pregio in via Bellosguardo, CP_2
Trieste, e deciso di sottoporlo ad un'importante opera di ristrutturazione ed ammodernamento.
3. Visti gli ottimi rapporti intercorrenti con il geom. legale Pt_1
rappresentante della si erano rivolti a lui per le necessarie Parte_1
consulenze, per la fornitura di mobili ed accessori, per la progettazione degli ambienti, e per il coordinamento di cantiere tra le varie ditte che erano state incaricate dei lavori.
4. In ragione del rapporto di lavoro intercorrente all'epoca tra la signora
e la le parti si erano accordate nel senso che CP_1 Parte_1
avrebbe trattenuto le retribuzioni della dipendente per Parte_1
pagare le fatture che nel corso dei lavori il datore di lavoro avrebbe via via emesso. Tale accordo non veniva mai formalizzato per iscritto, ma concretamente attuato per tutte le fatture via via emesse, eccetto, in parte, che per la fattura n. 60.C.2023 relativa a tutta l'opera di progettazione, alla gestione operativa di cantiere, ai vari preventivi richiesti e poi non confermati, e ai costi di magazzinaggio. Per tale fattura, all'esito della compensazione attuata, residuava da corrispondere a saldo la somma di €
12.498,98, importo per il quale a sua volta, la società aveva ottenuto decreto ingiuntivo nr. 607/2023 nei confronti del marito della CP_1
. Persona_1
5. Tanto premesso in fatto, evidenziava la società ricorrente come la lavoratrice non avesse subito alcuna lesione al suo diritto retributivo, sortendo la compensazione il medesimo risultato che avrebbe sortito
l'ipotesi di pagamento diretto delle retribuzioni alla dipendente a
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soddisfazione dei crediti del datore di lavoro. Chiedeva inoltre parte ricorrente, la sospensione del procedimento in attesa della definizione di quello proposto da in opposizione al decreto ingiuntivo Persona_1
notificatogli, militando a favore di tale ipotesi ragioni di economia processuale, oltre che di logica giuridica volte ad evitare un conflitto di giudicati.
6. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la lavoratrice opposta, rilevando di non aver mai stipulato alcun accordo con legale rappresentante della società, né scritto né orale, e di non aver mai conferito ad alcuno mandato in tal senso. Rilevava di aver semplicemente consentito a che, fino ad un certo punto, cioè fino a quando essa avesse ritenuto liberamente di farlo, non le venisse erogata la retribuzione. Quando questa disponibilità era venuta meno il fatto era stato comunicato al datore di lavoro. Non vi era dunque alcun motivo che legittimasse il mancato pagamento degli importi indicati nelle buste paga poste a fondamento dell'opposto decreto ingiuntivo.
7. Proponendo domanda riconvenzionale, evidenziava inoltre la lavoratrice di aver iniziato a lavorare un
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