Trib. Catania, sentenza 14/11/2024, n. 5138
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa R N, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5019/2022 R.G. avente ad oggetto differenze retributive
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, ed elettivamente domiciliato in Catania, via V. Brancati n. 12, presso C.F._1 lo studio dell'avv. F P, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede in Catania, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. F P ed elettivamente Controparte_2
domiciliata presso il suo studio, sito in Catania via B. Grassi n.7 nonché indirizzo pec:
giusta procura in atti telematici Email_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.06.2022 premesso di essere Parte_1
dipendente a tempo indeterminato della a far data dal 6.04.2001, adibito CP_1
Pagina 1
all'espletamento di mansioni di sorvegliante di livello 4 del CCNL di settore, in estrema sintesi, ha esposto:
- che la società datrice di lavoro ha stipulato con le organizzazioni sindacali di categoria il
20.05.2019 un accordo integrativo di secondo livello, avente prot. n.3240, con il quale è stato previsto, in favore dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, un premio di produttività variabile, su più livelli, basato su prestazione individuale e di gruppo;
- che la misura massima del premio è stata determinata in complessivi € 1362,00 lordi e rappresenta il valore medio spettante al 4° livello del C.C.N.L. di settore, composta dalla somma di € 953,40, prevista per la prestazione individuale (70%), e di € 408,60, prevista per la prestazione di gruppo (30%);
- che, nello specifico, il premio individuale di € 953,40 è stato determinato avendo riguardo
a tre parametri e, più precisamente, quello dell'“assenteismo” in misura del 45% pari ad €
429,03, quello della “valutazione prestazione” in misura del 35% per un importo complessivo di € 333,69 e quello dei “provvedimenti” disciplinari in misura del 20% per un importo di €
190,68;
- che, nell'applicazione dei predetti parametri, sono state previste riduzioni in virtù del numero delle assenze, della professionalità e del senso di attaccamento all'azienda mostrato dal dipendente nonché alla gravità dell'eventuale infrazione disciplinare notificata allo stesso;
- che il premio di gruppo è stato calcolato sulla base della “Carta e Guida ai Servizi”, relativa all'anno di competenza dell'aeroporto di Catania, restando erogato soltanto in caso di raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Carta per i settori PRM e SECURITY;
- che nel richiamato accordo è stata inserita anche una clausola di salvaguardia in caso di eventi eccezionali che dovessero incidere in maniera sensibile sull'andamento dei parametri per valutare l'eventuale adozione dei necessari correttivi;
- che lo stesso, nell'anno 2020, avendo totalizzato 13 gg. di malattia e non avendo ricevuto la notifica di alcun provvedimento disciplinare, ha richiesto la scheda della prestazione e la
Carta e Guida ai servizi che, tuttavia, non sono state fornite dalla società: dal che deve inferirsi che le rispettive performance sono state raggiunte;
- che lo stesso ha infruttuosamente richiesto il pagamento del premio aziendale di produttività variabile per l'anno 2020, pari ad € 1.147,48 lordi, di cui € 738,88 per la prestazione individuale (€ 214,51 + 333,69 + 190,69) ed € 408,60 per la prestazione di gruppo.
Su tali premesse, il ricorrente ha convenuto in giudizio per sentire testualmente CP_1
“1) … DICHIARARE che … ha diritto al pagamento del premio aziendale di produttività variabile previsto per l'anno 2020 giusta accordo integrativo secondo livello del 20 maggio
Pagina 2 2019, atteso che sussistono tutti i parametri previsti;
2) CONDANNARE conseguentemente la
… al pagamento in (suo) favore … della somma lorda di € 1147,48, di cui € Controparte_1
738,88 per la prestazione individuale ed € 408,60 per la prestazione di gruppo. Con rifusione delle spese e degli onorari del presente giudizio”.
Con memoria difensiva depositata in data 23.01.2023 si è ritualmente costituita la
[...]
contestando la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente, al riguardo, deducendo: CP_1
- che l'art. 5.2 dell'accordo integrativo aziendale prevede un “cancello di ingresso” per ciascun lavoratore (“al fine di perseguire la logica premiante posta a base dell'accordo”), pari
a n. 20 giorni di assenza annui e “ai fini del computo delle giornate di effettiva presenza, non verranno conteggiate esclusivamente le assenze per ferie;
ogni altra assenza, a qualunque titolo effettuata dal lavoratore, darà luogo alla decurtazione del premio …”;
- che il 70% del premio è correlato alla prestazione individuale e, in particolare il 45% rapportato alla presenza in servizio;
il 35% in base alla valutazione della prestazione e il 20% in relazione ai provvedimenti disciplinari, laddove il rimanente 30% è correlato ad obiettivi di gruppo, rappresentati dai tempi di attesa previsti dalla carta dei servizi per i settori security e prm;
- che la clausola di salvaguardia di cui all'art.8 consente l'adozione di correttivi ritenuti utili nel caso in cui “intervenissero eventi eccezionali che dovessero incidere in maniera sensibile sull'andamento dei parametri posti a riferimento dei criteri di calcolo del premio di risultato”;
- che a causa della straordinaria emergenza epidemiologica derivata dalla diffusione del virus covid-19, a decorrere dal mese di marzo 2020, si è verificata una consistente contrazione dell'attività aziendale per cui la stessa si è trovata nella oggettiva impossibilità di continuare a ricevere la prestazione di lavoro dei dipendenti per fatto alla medesima non imputabile, sicché è stata costretta ad avviare un programma di sospensioni/riduzioni di lavoro, secondo i criteri concordati con le OO.SS, con collocamento del personale in cassa integrazione guadagni straordinaria per evento improvviso ed imprevisto, dal 30.3.2020 al 29.3.2021, ex art. 21 comma 1 lett. b) del d. lgs. 148/2015 e art. 2 comma 3 del DM del 13.1.2016 n.94033;
- che nel periodo ricompreso dall'1.01.2020 al 31.12.2020 il ricorrente ha sforato il
“cancello di ingresso”, in quanto, senza considerare il periodo di ferie, è stato assente dal servizio per n. 48 giornate, di cui: - n. 13 giorni per malattia;
- n. 1 giorno per visita specialistica;
n. 34 giorni per cassa integrazione guadagni straordinaria, ragion per cui lo stesso non ha diritto a beneficiare del premio per cui è causa;
- che, peraltro, l'eventuale erogazione di premi sganciati dal raggiungimento degli analitici obiettivi previsti nell'integrativo aziendale espone la medesima società e il lavoratore al rischio
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di un recupero fiscale e contributivo essendo in spregio per i dipendenti delle società partecipate pubbliche al principio di “onnicomprensività” della retribuzione e alle vigenti disposizioni di legge che prevedono il contenimento dei costi (d. lgs. 175/2016).
- che, comunque, dopo vari incontri in sede sindacale, la stessa società ha riconosciuto ai lavoratori –tra cui il ricorrente- svariati benefit quali: - l'utilizzo del parcheggio a titolo gratuito da parte del personale per il periodo 1.04.2020-30.06.2020;
- l'erogazione una tantum a tutto il personale dell'importo netto di € 70,00 a titolo di buono carburante;
- disponibilità temporanea
a concedere prestiti fino a € 2.000,00 su istanze dei lavoratori;
- erogazione di una ulteriore una tantum a titolo di buono carburante, parametrato in base al numero di giornate di sospensione per cassa integrazione;
Conseguentemente, ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese e CP_1
compensi di giudizio.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, all'udienza del 16.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dall'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione codicistica da ultimo richiamata.
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Pacifico tra le parti l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito del quale espleta le mansioni di “sorvegliante” di livello 4 del CCNL Logistica e che Pt_1 quest'ultimo nell'anno 2020 non ha percepito alcun “premio aziendale” di produttività, oggetto della presente controversia è se il mancato pagamento di detto premio a favore del ricorrente costituisce, per la società datrice di lavoro, inadempimento agli obblighi contratti da quest'ultima nell'accordo integrativo di secondo livello, sottoscritto il 20.05.2019 tra la stessa convenuta e le di categoria , , Controparte_3 CP_4 CP_5
UGL TA con efficacia dall'1.01.2019 al 31.12.2021. CP_6
Nel condurre l'indagine in parola, innanzi tutto, giova osservare che l'accordo in parola è stato concluso in sede sindacale nel 2019 muovendo dalla manifestata intenzione del“ (di) conferma(re) l'importanza attribuita ai propri lavoratori ed al Parte_2 patrimonio di competenze e professionalità … specie in un momento in cui l'aeroporto di
Catania è caratterizzato da un significativo trend di crescita” ed altresì di voler “conferma(re) il proprio impegno a mantenere elevati i livelli di qualità nei servizi prestati (Security e
P.R.M.) in conformità alla Carta dei Servizi del settore Trasporti. La corresponsione del premio di seguito disciplinato, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 38 del CCNL di
Pagina 4 settore, è strettamente correlata al conseguimento di incrementi di
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