Trib. Salerno, sentenza 11/04/2024, n. 1972
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, allo scadere del termine concesso per il deposito di note scritte in sostituzione udienza ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 1023/2022, avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
TRA
BA ON, (C.F.:[...]) rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Salvatore Crisci;
-ricorrente
CONTRO
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI SALERNO, (c.f.
80023060652), in persona del suo Capo pro-tempore, rappresentato e difeso dal funzionario delegato, in virtù di delega allegata agli atti;
-resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.02.2022, AT NT proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 3400/3516A del 22 novembre
2021 emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, notificata in data 5.01.2022, con il quale era stato ingiunto al pagamento, alternativamente alla Toscano Group S.r.l.s. quale responsabile solidale, dell'importo di €
9.210,00 per violazioni concernenti la tutela del lavoro, in particolare per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro e per impedimento nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
Parte ricorrente deduceva che in data 30.07.2020 l'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Salerno notificava al ricorrente, in proprio e nella qualità, il verbale unico di accertamento e notificazione relativo ad un accesso effettuato il giorno
14.02.2020 presso il ristorante "Acqua in bocca" gestito dalla Toscano Group
S.r.l.s. e sito in Salerno alla via Robertelli, n. 38 con cui veniva contestata la violazione del comma terzo dell'art. 3 del D.L. 22/02/2002, n. 12, convertito nella legge 23 aprile 2002, n. 73, nonché dell'art. 3, comma 3, parte prima del
D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638 per aver adibito al lavoro il lavoratore OR RD dal giorno 14/2/2020 per n. 1 giorno di lavoro irregolare in qualità di aiuto cuoco, la lavoratrice PP IA dal giorno 13/2/2020 per n. 2 giorni di lavoro irregolare in qualità di lavapiatti per non aver effettuato la comunicazione preventiva di assunzione dei medesimi dipendenti;
che veniva diffidato a regolarizzare i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche part time non inferiore al 50% o determinato full time per un minimo di tre mesi e a mantenere in servizio i lavoratori per almeno tre mesi a partire dal giorno dell'accesso ispettivo da comprovare mediante il pagamento delle retribuzioni dei contributi entro il termine dell' adempimento, nonché al pagamento della sanzione;
che la Toscano Group S.r.l.s. provvedeva ad ottemperare alla diffida nella stessa data dell'accesso ispettivo, provvedendo alla assunzione dei predetti lavoratori, anche se era costretta a risolvere il rapporto lavorativo in data 29.02.2020 in seguito alla chiusura dei ristoranti disposta con DPCM dell'11.03.2020 per la pandemia da Covid 19 ed alla conseguente cessazione dell'attività di ristorazione comunicata al Comune di Salerno in data 2.03.2020;
che avverso il verbale di accertamento venivano presentati dalla Società e dal ricorrente scritti