Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/12/2024, n. 152

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/12/2024, n. 152
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 152
Data del deposito : 12 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
Francesco CAMPAGNA -Giudice Est.
Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2471 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 05.12.2024, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...]_1 CodiceFiscale_1 il 14.12.1974), rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Pugliatti, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Archita Poeta n. 7, ha eletto domicilio;

e
(cod. fisc.: , nato a [...]_1 CodiceFiscale_2
(RC) il 20.06.1972), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zampaglione, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Crisafi n. 34, ha eletto domicilio;

-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso congiunto depositato in data 11.09.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in SA OR D'IP (CZ) in data 12.07.2003;

-considerato che con decreto del 10.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 05.12.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno 30.11.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3
c.p.c.
;

-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;


-esaminata la documentazione prodotta;

-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in SA OR D'IP (CZ) in data 12.07.2003;
b) dal matrimonio è nata una figlia: (05.06.2006), maggiorenne non economicamente Persona_1 autosufficiente;
c) con sentenza n. 1343/2023 pubbl. il 18.10.2023 il Tribunale di
Reggio Calabria ha dichiarato la separazione personale consensuale tra i coniugi;

-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e che,
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