Trib. Bologna, ordinanza 11/02/2025

TRIB Bologna
Ordinanza
11 febbraio 2025
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TRIB Bologna
Ordinanza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, ordinanza 11/02/2025
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero :
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

N. R.G. 16534/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e
Libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 16534/2024 promossa da:
TH EL NO LA, con l'avv. ZORZELLA NAZZARENA
RICORRENTE contro
MINISTERO INTERNO, con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
QUESTORE DI BOLOGNA, con l'avv.
RESISTENTE/I
PM
INTERVENUTO il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente Relatore est. dott. Marco Gattuso Giudice dott. Maria Cristina Borgo Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con reclamo proposto il 22.11.2024 la signora RU RN SS ES impugnava l'ordinanza con la quale in data 8.11.2024 il Tribunale di Bologna in composizione monocratica aveva rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c., da lei proposto per il riconoscimento del diritto alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5, co. 6 TU d.lgs.
286/98 e art. 8 CEDU, mediante formalizzazione in specifico modulo ministeriale, ai sensi dell'art. 5, co. 2 del TU immigrazione.
Si doleva la ricorrente che l'Ufficio immigrazione della questura di Bologna aveva messo in atto un comportamento di rifiuto della ricezione della domanda ritenendo necessaria la presentazione della domanda di protezione internazionale.
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A sostegno del reclamo la difesa allegava in fatto che:

1. la sig.ra RU RN SS ES è una giovane cittadina del Camerun entrata in
Italia nel 2017 con regolare visto per motivi di studio (cfr. doc. 2 fasc. parte 1^ gr.) e, iscrittasi alla Facoltà dell'Università di Bologna di Scienze dei Servizi giuridici-
Consulente del lavoro, ha sostenuto vari esami fino al 2020,

2. nel 2020, tuttavia, la giovane è caduta in uno stato di profonda depressione, sia per le ripercussioni psicologiche della nota pandemia da COVID-19 e dell'isolamento sociale perdurato a lungo (più difficile per chi si è trovato a viverlo senza sostegni familiari), sia perché proprio a causa di detto coronavirus è deceduto il padre (cfr. doc. 4 fasc. parte 1^ gr.);

3. non essendo più riuscita a sostenere gli esami universitari aveva perso la borsa di studio con cui si sosteneva economicamente e, non potendo contare sull'ausilio dei familiari, nel 2021 ha trovato un'occupazione in un Progetto SAI del Comune di
Bologna, selezionata come “antenna” in una Comunità di accoglienza per donne sole e nuclei monogenitoriali;

4. nel maggio 2024 la ricorrente ha trovato un'occupazione lavorativa, fino al 2.9.2024 poi prorogata al 31.12.2024;

5. nelle more del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno per studio, di cui era titolare (cfr. doc. 9 fasc. parte 1^ gr.), la sig.ra SS ES ne ha chiesto dapprima il rinnovo (nel 2022,) e nel marzo 2024 ha chiesto la sua conversione in lavoro, che tuttavia le è stata negata il 12.6.2024 per insussistenza dei requisiti di legge poiché nell'occasione le è stato notificato anche il decreto del Questore di Bologna di diniego di rinnovo del permesso per studio che era il presupposto della conversione;

6. in data 25.7.2024 la sig.ra SS ES, ha inviato alla questura di Bologna un'istanza
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