Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/12/2024, n. 143
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Testo completo
R.G.A.C. 2124/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Campagna Presidente
NC Campagna Giudice relatore
Myriam Mulonia Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile indicata in epigrafe, riservata alla decisione collegiale all'udienza del nel procedimento civile iscritto al n. 2124 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.11.2024, promosso
DA
(C.F.: ) nato a [...], Parte_1 C.F._1
l'01.08.1981, rappresentato e difeso, giusta procura resa su atto separato, dall'Avv.ta
Mariella Vizzari, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria, Via Sant'Anna II Tronco,
Trav. Fondo Falcone, n. 1, ha eletto domicilio
E
(C.F.: ) nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
22.05.1985, rappresentata e difesa, giusta procura resa su atto separato, dall'Avv. Paolo
Davide Barberi, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Santa Lucia al Parco,
n. 12, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * * visto il ricorso depositato il 29.07.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto venga dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Villa San Giovanni (RC) il 18.06.2016, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Villa San Giovanni (RC) al n.10, Parte II, Serie A, anno
2016;
considerato che
con decreto del 30.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 28.11.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito
1
telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 23.11.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3, 473 bis.12 comma
3 c.p.c.;
constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
esaminata la documentazione prodotta;
rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Villa San
Giovanni (RC) il 18.06.2016;
b) dal matrimonio è nato un figlio: NC
(03.02.2019), ancora minorenne;
letto il decreto n. 168/2023, depositato il 17.07.2023, con cui il Tribunale di Reggio
Calabria ha omologato la separazione alle condizioni concordate dalle parti;
considerato che
risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
ritenuto che
le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà a proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n. 898 in relazione all'art. 4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n. 74;
così come di recente