Trib. Venezia, sentenza 29/02/2024, n. 668

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 29/02/2024, n. 668
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 668
Data del deposito : 29 febbraio 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 558/2020 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 29 febbraio 2024 ad ore 12,22 innanzi alla dott.ssa Diletta Maria Grisanti, sono comparsi: per RETELIT DIGITAL SERVICES S.P.A. l'avv. IELO DOMENICO;
per REGIONE VENETO nessuno compare sino alle ore 12,23;

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice precisa le conclusioni come in atti, riportandosi alle note da ultimo dimesse.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti/non presenti alle ore ….
Il Giudice dott. Diletta Maria Grisanti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Diletta Maria Grisanti, all'udienza del 29/2/2024, esaurita la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
, la seguente
SENTENZA dando lettura alle parti esonerate dalla presenza alle 18,47 del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella controversia iscritta al n. 558 degli affari contenziosi civili per l'anno 2020, promossa con atto di citazione ritualmente notificato da
RETELIT DIGITAL SERVICES S.p.A. (già E-via S.p.A.) (p. iva 12862140154), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Milano, via Bandello n. 5, presso lo studio dell'avv.
Domenico Ielo e Tito Tropea che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;

- attrice - contro
REGIONE VENETO (c.f. 80007580279), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Bianca Peagno, Franco Botteon e Antonella Cusin dell'Avvocatura della Regione Veneto ed elettivamente domiciliata presso la sede di questa in Venezia, Fondamenta S. Lucia – Cannaregio 23;

- convenuta - in punto: oneri rete telecomunicazioni
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione fissata per il 29.2.2024, parte attrice come da verbale, mentre parte convenuta non si presentava in udienza.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, a seguito di pronuncia della Commissione tributaria, ritualmente notificato, la Retelit Digital Services S.p.A. adiva il presente Tribunale, al fine di ottenere l'accertamento
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negativo del credito asseritamente vantato dalla Regione Veneto di cui all'avviso di pagamento n. 001 0400
0000 4150 954 del 2 luglio 2018, di importo pari a 636,60 euro, notificato a e-via S.p.A. il 4 luglio 2018, emesso da Regione Veneto – Area Tutela e sviluppo del territorio – Direzione operativa Unità organizzativa Genio Civile di Treviso, di cui all'avviso di pagamento n. 001 0400 0000 4151 055 del 2 luglio
2018, di importo pari a euro 210,90, notificato a e – via il 4 luglio 2018, emesso da Regione Veneto – Area tutela e sviluppo – Direzione operativa Unità organizzativa Genio Civile di Treviso, di cui all'avviso di pagamento n. 001 0400 0000 4150 853 del 2 luglio 2018, di importo pari a euro 3.125,87, notificato a e – via il 4 luglio 2018, emesso da Regione Veneto – Area tutela e sviluppo – Direzione operativa Unità organizzativa Genio Civile di Treviso, di cui all'intimazione di pagamento n. 302066, di importo pari a euro
842,02, mai notificata, emessa da Regione Veneto – Area tutela e sviluppo – Direzione operativa Unità organizzativa Genio Civile di Verona e di cui all' intimazione di pagamento n. 302041, di importo pari a euro 758,74, notificata a e – via il 18 luglio 2018, da Regione Veneto – Area tutela e sviluppo – Direzione operativa Unità organizzativa Genio Civile di Verona.
A sostegno della propria domanda, parte attrice deduceva, in particolare, in merito all'illegittimità delle richieste di pagamento avanzate dalla Regione in quanto aventi ad oggetto canoni e oneri asseritamente dovuti in relazione all'installazione e al passaggio di reti di telecomunicazioni collocate su strade o ponti che sovrappassano corsi d'acqua nonostante la società attrice già provveda al pagamento di altra somma a titolo di canone
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