Trib. Brescia, sentenza 02/01/2025, n. 12
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Testo completo
N. R.G.10909/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.10909/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. VALSERIATI DANIELE, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Vittorio Emanuele II, n. 60
e
(c.f. ), con l'avv. VALSERIATI DANIELE, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Vittorio Emanuele II, n. 60
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 20.11.24 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE:
«1. Dichiarare la separazione dei coniugi e , matrimonio contatto in data Parte_2 Parte_1
04.05.2007, iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Soiano del Lago (BS) al numero 1, parte 2
Serie A dell'anno 2007.
2. Affidare i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la casa materna. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale e collocamento prevalente presso la casa familiare della madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. Assegnare la casa familiare sita in Calvagese D/R (BS) in via N. Sauro n. 15 con ogni arredo e pertinenza.
4. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire:
Durante il perìodo scolastico:
- il padre terrà con sé i figli ogni lunedì dalle ore 18:30 (ritorno dal lavoro) fino alle 21:30 e li riporterà alla madre che li prende in cura fino a mercoledì. Alle ore 18:30 di ogni mercoledì il padre tiene con sé i figli per tenerli a cena e a dormire presso la sua abitazione e li riporta il mattino successivo alle ore 7:00 presso la madre che provvede alla consegna a scuola e successivamente li tiene con sé fino a venerdì.
- Ogni due settimane il padre tiene con sé i figli dalle 18:30 del venerdì alle 21:00 della successiva domenica, quando li riconsegnerà alla madre.
- I genitori ritengono concordemente che ognuno debba offrire l'opportunità di prendersi cura dei figli nei suoi tempi di cura prima di ricorrere ad altre figure (nonni o amici).
- Nei giorni festivi da calendario scolastico (1 novembre, 25 aprile ecc...) i genitori concordano di mantenere la frequenza secondo il piano dei tempi di cura di cui sopra con l'ausilio dei nonni paterni.
Durante il perìodo estivo:
- i genitori mantengono il piano di frequentazione stabilito nel periodo scolastico con l'aiuto dei nonni paterni.
I minori frequenteranno Grest estivi come fatto finora, salvo nuovo accordo tra i genitori in considerazione anche dell'età dei figli.
- Si concordano 10 giorni consecutivi di ferie con ogni genitore durante il periodo estivo, da concordare e comunicare entro la fine del mese di maggio dello stesso anno.
Durante le