Trib. Bergamo, sentenza 04/07/2024, n. 1503
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
Cron. N. I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Rep. N. Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, nella persona del
Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla R. Gen. N. 797/2024
Camp. Civ. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 797/2024 Ruolo Generale promossa
D A
SI ST (C.F. [...]), in proprio e
OGGETTO: quale titolare di TOP GARAGE DI SI ST (P. IVA
Opposizione 03107610176), e DE RE (C.F.
all'ordinanza- [...]), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to MINA
ingiunzione ex artt. 22 ANDREA per procura in atti
e ss., L689/1981 RICORRENTI
relative a sa c o n t r o
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F.
80415740580), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dalla dott.ssa Maria Rosaria Muscarelli (C.F. [...])
funzionario delegato dal Dott. Michele Vitale (C.F.
[...]) per procura in atti
RESISTENTE
In punto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss.,
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L689/1981 relative a sa
CONCLUSIONI
Dei ricorrenti
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
disattesa, accogliere il presente ricorso, e conseguentemente alla luce dei motivi
di impugnazione sopra dedotti e ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 11 e 12,
del D. Lgs n°150/2011, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del
provvedimento opposto, dichiarare illegittimo, nullo, annullare e/o revocare o
comunque dichiarare privo di efficacia il decreto n°777604/A emesso in data
21.01.2022 dal Direttore della Ragioneria Territoriale delle Stato di Milano –
Ministero dell'Economia e delle Finanze, notificato in data 24.01/03.02/2022,
perché infondato ed ingiusto, nonché ogni atto ad esso antecedente, per tutti i
motivi in premessa richiamati, dichiarando che nulla è dovuto dai ricorrenti;
spese ed onorari rifusi.
In subordine: si chiede che Giudice adito, tenuto conto della
documentazione versata in causa e della assoluta buona fede dei ricorrenti,
applicando il disposto di cui all'art. 63, comma 1-bsi, del D. Lgs. n°231/2007,
voglia ridurre al minimo edittale la sanzione prevista, valutando in concreto tutti
gli elementi di cui all'art. 11 della medesima L. 689/1981;
spese ed onorari rifusi.
In via istruttoria: riservata ogni ulteriore deduzione e produzione, anche
in relazione alle difese che verranno svolte dalla controparte ed alle relative
produzioni documentali, insistono, sin d'ora, per l'ammissione di prova orale
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sulle circostanze di seguito capitolate:
1) Vero che GI SI, la mattina del 19.11.2019, prima di
consegnare al proprio dipendente NU AR HE la busta paga relativa
al mese di ottobre 2019 per €. 1.239,00 e l'assegno bancario per tale
corrispettivo, era costretto a recarsi fuori dai locali dell'officina per ragioni di
lavoro, dovendo eseguire un intervento di riparazione urgente.
2) Vero che GI SI, dava incarico alla propria madre,
RE AN, titolare del potere di firma sul conto corrente a lui intestato, di
provvedere a compilare l'assegno bancario n°5012901491-00 da consegnare al
dipendente NU AR HE in pagamento della mensilità del mese di
ottobre.
3) Vero che la signora RE AN provvedeva a compilare
l'assegno bancario n°5012901491-00 e ad apporre la firma di traenza, senza
compilare il nome del prenditore, non conoscendo il cognome del dipendente.
4) Vero che la signora RE AN riteneva che il nome del
prenditore l'assegno sarebbe stato apposto dal figlio al suo rientro in officina.
5) Vero che GI SI, rientrato in officina consegnava al
lavoratore, l'assegno bancario n°5012901491-00 e la busta paga, senza
controllare il titolo di credito e senza avvedersi che la madre avesse omesso di
indicare il nome del prenditore.
6) Vero che l'assegno bancario n°5012901491-00, per cui è causa,
emesso in data 19.11.2019 veniva girato e posto all'incasso da NU AR
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HE.
Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova:
- NU AR HE, residente in [...], via Alessandro
Manzoni n°29.”
Del resistente
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
- respingere l'istanza cautelare per mancanza dei presupposti del fumus
boni iuris e del periculum in mora;
- respingere il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto e
confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio, e, di
conseguenza, convalidare il decreto opposto ed accertare l'obbligo dei ricorrenti
di adempiere alla sanzione pecuniaria con il medesimo irrogata;
- in via istruttoria, che non sia ammessa la prova per testi, in quanto
inerente a fatti documentabili e che nulla aggiungono sulla modalità di
trasferimento delle somme.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 5 febbraio 2024
RE AN e GI SI, in proprio e quale titolare
dell'impresa individuale Top Garage di SI GI, hanno riassunto
il giudizio di opposizione ex art. 22 legge 689/1981 davanti all'intestato
Tribunale, stante la declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata dal
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Tribunale di Brescia con ordinanza datata 17 novembre 2023.
In particolare, i ricorrenti hanno opposto il decreto dirigenziale n.
777604/A del 21.1.2022, notificato rispettivamente il 24.1.2022 e il
3.2.2022, con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria
Territoriale dello Stato di Milano ha irrogato nei loro confronti la sanzione
pecuniaria amministrativa di euro 3.000,00, per violazione dell'art. 49,
comma 5, d.lgs. 231/2007, stante l'emissione dell'assegno bancario n.
5012901491 del 19.11.2019 per euro 1.239,00 privo dell'indicazione del
beneficiario.
A fondamento della propria opposizione gli odierni ricorrenti hanno
eccepito:
- la decadenza dell'amministrazione procedente, che ha concluso il
procedimento oltre il termine biennale di cui all'art. 69, d.lgs. 231/2007,
inutilmente spirato il 19.12.2021;
- la violazione dell'art. 18 L. 689/1981 e dell'art. 3 L. 241/1990,
essendo il provvedimento impugnato carente di motivazione quanto a
modalità e tempi della segnalazione e facendo esso riferimento ad un atto
esterno (i.e. il parere di massima n. 33359/2019) non conosciuto, né
altrimenti conoscibile da parte dei destinatari;
- la violazione dell'art. 3 d.lgs. 231/2007, non avendo il Ministero
illustrato le ragioni per cui ha inteso applicare la sanzione a soggetti non
ricompresi nelle categorie normativamente previste;
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- l'inosservanza dell'art. 3 L. 689/1981, configurandosi nel caso di
specie