Trib. Bologna, sentenza 03/01/2025, n. 5

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 03/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 5
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Silvia Migliori Giudice, dott.ssa Carmen Giraldi Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8501/2024 r.g., promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. e Parte_1 C.F._1
nata ad [...] il [...] (c.f. Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Serena Venturelli C.F._2
del Foro di Modena ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore
- ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“I coniugi sottoscrivono il verbale alla presenza del sottoscritto cancelliere e contestualmente, unitamente al difensore, ne richiedono l'omologa con sentenza;
chiedono altresì che, passata in giudicato la sentenza di separazione e decorso il termine di legge, sia fissata l'udienza per la conferma da parte dei coniugi della volontà di divorziare”.
1 Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto”.
Il Tribunale, visto il ricorso congiunto e cumulativo per la separazione consensuale e il divorzio depositato l'8 luglio 2024 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 Parte_2
[...]
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 10 dicembre 2024, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 9 maggio 1998 a Budrio (Bologna) e che dall'unione sono nati i figli
(nato a [...] il [...]), maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente e (nata a [...] l'[...]), studentessa universitaria e Per_2
non economicamente autosufficiente;
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;

ritenuto che

le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;

considerato che

fra le condizioni concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta di separazione consensuale, confermata all'udienza del 10 dicembre 2024, è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il signor
cede e trasferisce alla signora che accetta ed Parte_1 Parte_2
acquista, la quota di comproprietà indivisa di un mezzo, la cui restante metà già
2
appartiene all'acquirente, di porzione del fabbricato posto in Comune di S. Lazzaro di
Savena (BO) alla via dei Maceri, n. 1/a, costituita da un appartamento al piano primo con annessi cantina e posto auto coperto al piano terra, porzione distinta nel Catasto dei Fabbricati del Comune di San Lazzaro di Savena come segue:
* Foglio 3 Particella 74 Subalterno 41, Rendita: Euro 710,13, Categoria A/3a), Classe
1, Consistenza 5,5 vani, Indirizzo: VIA DEI MACERI n. 1 Piano T – 1, Superficie:
Totale: 82 m2 Totale escluse aree scoperte b): 81 m2;
* Foglio 3 Particella 74 Subalterno 37, Rendita: Euro 65,07, Categoria C/7a), Classe
U, Consistenza 14 m2, VIA DEI MACERI n. 1 Piano T, Superficie: Totale: 14 m2.
In confine: l'appartamento con parti comuni, ragioni Di EL, ragioni CC e ragioni o rispettivi aventi causa, salvo altri. Per_3
Viene fatto riferimento alle corrispondenti planimetrie depositate al catasto fabbricati che vengono allegate a questo verbale sotto l'unica lettera "A".
La parte cedente dichiara e la parte acquirente ne prende atto, che i menzionati dati catastali e le citate planimetrie sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Gli immobili in oggetto sono pervenuti alla parte cedente per acquisto con atto del notaio in data 24 febbraio 1998 Rep. n. 2266/593, registrato a Persona_4
Bologna il 9 marzo 1998 al n. 719 ed ivi trascritto il 5 marzo 1998 all'art. 4863.
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato di cui la porzione fa parte tali per legge, titolo e destinazione, regolamento di condominio e titoli di acquisto, con particolare riguardo alla comproprietà pro quota sulla corte comune e sul vano scale, distinti con le particelle
74 sub 38 e 74 sub 40, come risultanti dall'elaborato planimetrico in data 21 gennaio
2022 che viene allegato a questo verbale sotto la lettera "B", nonché alla comproprietà pro-quota sulla striscia di terreno per l'accesso alla via Maceri, distinta al foglio 3 del catasto terreni del citato comune con il mappale 151, della superficie catastale di mq 630.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo,
3
nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con
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