Trib. Cagliari, sentenza 11/02/2025, n. 270
TRIB Cagliari
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 27.01.2024, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, l'11.02.2025, all'esito del deposito delle note di trattazione, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1142 del ruolo generale per l'anno 2020 promossa da
1. SC RD, nato a [...], il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, via Garibaldi n. 203,
presso lo Studio dell'Avv. Maria Caterina ARBA, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. LU SU ON s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, corrente in Settimo San Pietro (CA), in loc. su pardu, elettivamente domiciliata in Cagliari, nella via San Benedetto n. 88, presso lo Studio dell'Avv.
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Luca MANCONI in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
- previa declaratoria di illegittimità del licenziamento di cui in espositiva,
condannare la Società Salumificio Su Sirboni Srl, in persona dell'Amministratore
Unico Sig. Antonio Vacca, nato a [...] il [...], con sede legale in
(09040) Settimo San Pietro (CA) – Zona Industriale Su Pardu s.n. (Partita Iva
01423030921), al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente mediante
versamento dell'indennità di cui all'art. 8 Legge 604/1966 nella misura massima
di dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (stante l'anzianità di
lavoro del ricorrente superiore a dieci anni) o nella misura che verrà accertata in
corso di causa e comunque, non inferiore al minimo legale pari a 2,5 mensilità;
- inoltre condannare la Società Salumificio Su Sirboni Srl, in persona
dell'Amministratore Unico Sig. Antonio Vacca, nato a [...] il
26.07.1959, con sede legale in (09040) Settimo San Pietro (CA) – Zona
Industriale Su Pardu s.n. (Partita Iva 01423030921), al pagamento, in favore
dell'odierno concludente, dell'importo di Euro 5.266,69, al lordo delle ritenute di
legge, ovvero di quel maggiore o minore importo che risulterà dovuto ex art. 36
Cost., a titolo di differenze retributive per i motivi di cui in espositiva;
- condannare la Società Salumificio Su Sirboni Srl, in persona
dell'Amministratore Unico Sig. Antonio Vacca, nato a [...] il
26.07.1959, con sede legale in (09040) Settimo San Pietro (CA) – Zona
pagina 2 Industriale Su Pardu s.n. (Partita Iva 01423030921), in persona dell'omonimo
titolare, al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed erariali
omessi;
- il tutto con rivalutazione ed interessi;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Nell'interesse della resistente:
“il Giudice voglia
1) rigettare ogni avversa domanda perché infondata in fatto e diritto e dichiarare
legittimo il licenziamento del sig. IO RD e, per l'effetto, rigettare la
richiesta di risarcimento per illegittimo licenziamento;
2) rigettare la domanda del sig. IO RD volta ad ottenere il
riconoscimento del livello 5 del ccnl e qualunque pagamento a titolo di differenza
contributiva, previdenziale assistenziale e erariale per il periodo dal luglio 2005
al 30 giugno 2010;
2) con vittoria di spese diritti ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. SC RD ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei confronti della LU SU ON s.r.l., al fine di impugnare il licenziamento intimatogli, oltre che per ottenere il pagamento di differenze retributive maturate in forza del rapporto di lavoro subordinato.
In specie, egli ha rappresentato:
− di avere lavorato alle dipendenze della LU SU ON s.r.l.,
in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di operaio
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generico – livello VI CCNL Alimentari Artigiani, dal 01.07.2005, svolgendo fino al 30.06.2010, in prevalenza, le mansioni di autista - livello V del predetto CCNL;
− che detta circostanza trova conferma nella lettera di licenziamento ove il datore di lavoro aveva dichiarato di aver assunto l'odierno ricorrente con la funzione di autista;
− che al momento dell'assunzione, dopo due settimane di affiancamento a
NA NG, aveva svolto dal martedì al venerdì da solo le consegne della merce prodotta dal datore di lavoro ai vari negozi mentre, ogni lunedì, si era occupato della preparazione degli ordini negli uffici della società;
− che dal martedì al venerdì, oltre a effettuare le consegne delle commesse pervenute, la sera preparava le consegne per il giorno successivo, che il martedì e il giovedì mattina egli stesso effettuava a Cagliari e nell'hinterland, il mercoledì
mattina nel Sulcis – Iglesiente ed il venerdì mattina nel Sarrabus;
− di essere, pertanto, creditore nei confronti del datore di lavoro dell'importo complessivo lordo di euro 5.266,69 a titolo di differenze retributive sulla retribuzione ordinaria e sul trattamento di fine rapporto e che, inoltre, il datore di lavoro aveva omesso di versare la somma complessiva di euro 1.326,79
a titolo di contributi INPS;
− di avere, infatti, ottenuto soltanto a partire dal 01.07.2010 il riconoscimento del V livello e di avere continuato a svolgere le mansioni di autista;
− di avere subito un primo ricovero nel febbraio 2019 in occasione del quale gli era stata diagnosticata una polmonite batterica e successivamente, nel mese di aprile 2019, di essere stato nuovamente ricoverato per “blocco
pagina 4 atrioventricolare completo” e successivamente dimesso dopo aver subito un intervento chirurgico con apposizione di “impianto di pacemaker bicamerale”;
− di essere stato dimesso con il sospetto di diagnosi di “sarcoidosi polmonare”, successivamente accertata nel mese di giugno 2019;
− di essere rientrato in servizio dopo opportuna visita periodica effettuata dal medico del lavoro e di avere, dal maggio 2019 e fino al licenziamento del
18.10.2019, svolto le diverse mansioni di “addetto alla prezzatura della merce” –
livello V;
− di avere, nell'indicato periodo, svolto tutte la attività volte alla preparazione della vendita all'interno della sala ordini insieme ai colleghi EO
LO, IO RZ, NG NA, LE CC e, nell'ultimo periodo, AR IB, incaricato di apporre l'etichetta adesiva, con l'utilizzo di una bilancia elettronica, dove era indicato il peso e il prezzo del prodotto;
− di avere, inoltre, provveduto al caricamento delle produzioni effettuate in azienda nel c.d. programma gestionale di autocontrollo al fine di consentire la tracciabilità del prodotto, occupandosi in concreto di caricare le schede dei prodotti con i vari ingredienti utilizzati, in coordinamento con il collega AV
DU, al quale ogni lunedì mattina consegnava le schede con gli ordini di produzione della settimana;
− di essere stato anche addetto al controllo della merce in entrata nello stabilimento e, nello specifico, di verificare i lotti di produzione e di caricare tutti i dati nel programma gestionale di autocontrollo;
− di avere subìto il 22.07.2019 un infortunio sul lavoro al primo dito della mano sinistra procurandosi una “ferita lacero contusa nella regione dorsale con
lesione del tendine estensore”, recandosi autonomamente presso il pronto
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Soccorso dell'Ospedale Marino di Cagliari, dove gli erano stati assegnati n. 30
giorni di prognosi;
− di avere, in quell'occasione, subito un'aggressione verbale da Antonio
CC, amministratore della società convenuta, che, in sintesi, gli aveva comunicato di non aver più bisogno della sua prestazione lavorativa, lo aveva invitato a godere interamente di tutto il periodo di infortunio e a cercarsi un'altra attività lavorativa;
− che a seguito di detto sinistro era stata aperta la pratica di infortunio lavorativo e di essere stato collocato in temporanea inabilità assoluta al lavoro fino al 20.08.2019, successivamente prorogata al 03.10.2019;
− di avere ricevuto il 02.10.2019 una e-mail del datore di lavoro che gli aveva intimato di godere delle ferie maturate dal 03.10.2019 e fino al 16.10.2019;
− di essersi sottoposto, prima del rientro al lavoro, alla visita medica presso il medico del lavoro competente, Dott. Roberto ANNI;
− di essere, dunque, regolarmente rientrato presso la sede lavorativa il
17.10.2019 e, in tale occasione, l'amministratore CC gli aveva impedito di accedere agli uffici e di prestare la propria attività lavorativa, così come, ancora una volta, nella giornata successiva il 18.10.2019, dopo essersi regolarmente presentato al lavoro, aveva subito un'ulteriore aggressione verbale da parte del predetto Antonio CC e, poiché, in tale occasione, aveva accusato un lieve malore, si era recato al Pronto Soccorso dell'Ospedale “D. Casula”;
− di avere il 21.10.2019 diffidato via p.e.c. la società al fine di poter rientrare al proprio posto di lavoro e prestare regolarmente le mansioni ma che,
medio tempore, con lettera raccomandata A/R del 18.10.2019, ricevuta il
29.10.2019, il datore di lavoro gli aveva comunicato il suo licenziamento per
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giustificato motivo oggettivo “a causa della sua inabilità al lavoro
sopravvenuta”, lettera ove si legge che “purtroppo persiste una impossibilità
oggettiva di collocarLa proficuamente nell'ambito aziendale in diverse mansioni,
stante il suo stato di salute certificato dal medico del lavoro. Infatti, Lei era stato
assunto con la funzione di autista addetto alle consegne dei prodotti lavorati e, a
seguito di un aggravamento del suo stato di salute, era stato addetto alla funzione
di operaio addetto all'inscatolamento ed alla movimentazione dei prodotti
lavorati. Però questa sua posizione lavorativa implica una serie di attività che
sono precluse dal medico di lavoro, quale lo spostamento di carichi superiori a
Kg 10 o l'accesso in locali celle frigorifere. Poiché non esistono altre
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