Trib. Firenze, sentenza 10/12/2024, n. 1379

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 10/12/2024, n. 1379
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 1379
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 3764/2023
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3764/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10 dicembre 2024 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. Pier Luigi Giannelli in sostituzione dell'avv. NUNZIATA Parte_1
GAETANO e la dott.ssa Francesca Michelozzi
Per nessuno Controparte_1
L'avv. Giannelli dà atto di avere depositato il ricorso notificato a parte resistente;
chiede, pertanto, che
ne sia dichiarata la contumacia, attesa la regolarità della notifica;
per il resto, si riporta al ricorso ed alle
conclusioni ivi formulate, insistendo per il loro accoglimento, dando atto di avere depositato il contratto
stipulato inter partes con riferimento all'a/s 2024/2025.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 3764/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NUNZIATA GAETANO, con elezione di domicilio in PALMA CAMPANIA, VIA NUOVA NOLA, N. 273, presso il difensore avv. NUNZIATA GAETANO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.12.2023, , docente in servizio, al momento Parte_1
del deposito del ricorso, presso l'Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo” di Firenze, ha esposto di avere prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi Controparte_2
contratti di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche (in particolare: nell'a.s. 2019/2020
– contratto dal 18.10.2019 al 30.06.2020, per n. 18 ore di servizio settimanale, per le attività di sostegno, presso l'Istituto Professionale per i servizi Alberghieri e Ristorazione “Buontalenti” di
Firenze;
nell'a.s. 2020/2021 – contratto dal 23.09.2020 al 31.08.2021, per n. 18 ore di servizio settimanale, per le attività di sostegno, presso l'Istituto Professionale per i servizi Alberghieri e
Ristorazione “Buontalenti” di Firenze;
nell'a.s. 2021/2022 – contratto dall'8.09.2021 al 30.06.2022, per
n. 18 ore di servizio settimanale, per le attività di sostegno, presso l'Istituto Professionale per i servizi
Alberghieri e Ristorazione “Buontalenti” di Firenze;
nell'a.s. 2022/2023 – contratto dal 7.09.2022 al
30.06.2023, per n. 18 ore di servizio settimanale, per le attività di sostegno, presso l'Istituto
Professionale per i servizi Alberghieri e Ristorazione “Buontalenti” di Firenze;
nell'a.s. 2023/2024 – contratto dal 1.09.2023 al 30.06.2024, per n. 18 ore di servizio settimanale, per le attività di sostegno, presso l'Istituto Tecnico per il turismo “Marco Polo” di Firenze: v. doc. da n. 1 a n. 5 del fascicolo di
2
parte), senza ricevere, a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato, la somma annua di euro
500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (la c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto il proprio diritto all'erogazione del beneficio economico di €
500,00 annui (per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024) sulla scorta di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, alla luce delle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e della disciplina contrattuale di cui agli artt. 63 e 64 CCNL del 29/11/2007, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/22;
nonché la natura discriminatoria del mancato riconoscimento del predetto beneficio economico a favore dei docenti assunti a tempo determinato, anche in virtù della normativa comunitaria, richiamando
l'ordinanza del 18/05/2022 emessa dalla CGUE nella causa C-450/21.
Parte ricorrente ha, altresì, richiamato la sentenza della Corte di Cassazione, n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “I) accertare e dichiarare, stante quanto sopra esposto, il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico: 2019/20;
2020/21;
2021/22;
2022/23 e

2023/24;
II) conseguentemente condannare il al riconoscimento del beneficio Controparte_2

stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
III) per l'effetto, condannare il , in persona Controparte_2 del Ministro pro tempore, al pagamento della somma di € 2.500,00;
IV) condannare il

[...]
al pagamento delle spese, diritti ed onorari del Giudizio, ulteriormente aumentato il Controparte_2
compenso fino al 30% in quanto atto redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione e la fruizione consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto dei documenti allegati ai sensi del D.M. n. 147 del 13/08/2022, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Nonostante la regolarità della notifica (effettuata presso l'indirizzo PEC dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, in data 11.01.2024), il resistente non si è costituito in giudizio e deve, CP_1
pertanto, esserne dichiarata la contumacia.
La causa, istruita con la documentazione versata in atti da parte ricorrente, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
3
Nella fattispecie, è documentale che la ricorrente abbia svolto attività di docenza, negli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con i sopraindicati contratti a tempo determinato di durata annuale (per l'a.s. 2020/2021) o fino al termine delle attività didattiche (per le ulteriori annualità oggetto di causa), come emerge dai doc. da n. 1 a n. 5 del fascicolo di parte ricorrente.
Parimenti è documentale che la ricorrente, nell'a.s. 2024/2025, abbia stipulato con l'amministrazione resistente un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, dal 25.10.2024 al 10.06.2025 (si veda il contratto prodotto con la nota di deposito del 6.12.2024.
Ciò posto, l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015
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