Trib. Cagliari, sentenza 22/01/2024, n. 61

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 22/01/2024, n. 61
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 61
Data del deposito : 22 gennaio 2024

Testo completo


Tribunale Ordinario di Cagliari
Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del GOP dott.ssa Silvia Sotgia, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 22 gennaio 2024 la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 563/20 R.A.C.L. promossa da:
ON IA, nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Antonio Serra che la rappresenta
e difende in virtù di procura speciale in atti opponente contro
INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in persona del legale rappresentante pro tempore e S.C.C.I (Società Cartolarizzazione crediti Inps) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Laura Furcas e Marina Olla, in virtù di procura generale alle liti in atti, appartenente all'avvocatura interna, elettivamente domiciliati in Cagliari presso l'Ufficio della locale avvocatura opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25 febbraio 2020 NI AP ha proposto opposizione all'avviso di addebito n. 325 2019 0007005114000 notificatole con raccomandata
a.r. ricevuta il 22 gennaio 2020 relativo ai contributi dovuti alla gestione separata per gli anni
2010 e 2011.
I motivi di impugnativa consistono nella illegittimità dell'iscrizione alla gestione separata per gli anni di riferimento e della richiesta della relativa contribuzione, stante l'insussistenza dei presupposti di legge (in quanto iscritta all'ordine degli avvocati munito di proprio Cassa previdenziale alla quale ha regolarmente corrisposto dall'anno 2009 il contributo integrativo e
sottoposta al regime fiscale dei minimi) l'opponente non sarebbe stata tenuta né alla iscrizione né alla contribuzione presso la Gestione Separata INPS, nonché nella prescrizione estintiva del credito e, in subordine, nell'errato e illegittimo calcolo delle sanzioni applicate.
Con memoria del 4 maggio 2020 l'Inps ha resistito in giudizio svolgendo le difese volte al rigetto del ricorso.
La causa istruita per documenti, all'odierna udienza è stata tenuta a decisione sulle conclusioni delle parti di cui all'odierna udienza.
****
L'opposizione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Va previamente esaminata l'eccezione di prescrizione del credito, considerato il carattere assorbente per la decisione.
Nel caso in esame, deve premettersi, che il termine prescrizionale applicabile è pacificamente quello quinquennale di cui l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995.
Va ancora premesso che, in ordine al momento di inizio della decorrenza della prescrizione dei contributi previdenziali, la Suprema Corte individua il dies a quo nella data di scadenza dell'obbligo di versamento dei contributi e non già in quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente (cfr. C. Cass. 27950/2018: "in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito. È peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati").
Per determinare la data di scadenza del termine per il versamento contributivo, e quindi, il dies a quo della prescrizione, trova applicazione la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
Posto tale dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione, non può condividersi neanche l'assunto a mente del quale la mancata compilazione del quadro RR ovvero del quadro
CM (quello deputato all'indicazione del reddito da assoggettare alla contribuzione previdenziale) possa considerarsi di per sé circostanza utile a desumere la ricorrenza della fattispecie del doloso
occultamento al fine della sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 cc.
Infatti, si osserva che la mera omessa compilazione del quadro RR (o quadro CM) - in assenza di ulteriori elementi – non può essere considerata un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare, all'INPS creditore, l'esistenza dell'obbligazione contributiva;
mentre solo a fronte una tale condotta intenzionale -secondo l'insegnamento della Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. 18 ottobre 2018, n.26269;
Cass. 11 settembre 2018, n. 22072;
Cass. 7 marzo 2012, n.
3584) - può operare la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n.8 cod. civ.
("tra il debitore che ha
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