Trib. Roma, sentenza 21/11/2024, n. 17760

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 21/11/2024, n. 17760
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 17760
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10674/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 1.7.2024 con termine di deposito delle memorie di replica al
21.10.2024 e vertente
TRA
CA LA MA, con il patrocinio dell'avv. Maria Antonietta Lamazza
ATTORE
E
LI LE, con il patrocinio dell'avv. Alessandro Alfieri
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento del danno
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 1.7.2024 le parti hanno concluso come da verbale in pari data.
RAGIONI DELLA DECISIONE


1. Svolgimento del processo.

Il signor AU CA LL ha evocato in giudizio il dott. Leonardo IA per vederlo condannare, previo accertamento di responsabilità, al risarcimento dei danni, quantificati, quanto al danno patrimoniale, nella misura di complessivi euro 112.065,68 o nella diversa misura di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali al soddisfo, e da liquidarsi ex art. 1226 c.c. quanto al danno non patrimoniale subito per la lesione all'immagine, all'onore e alla reputazione, personale e professionale.
Ha dedotto la sussistenza della responsabilità del convenuto sia in termini di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., per aver cagionato all'attore un danno ingiusto nonostante la consapevolezza dell'insussistenza di una mala gestio societaria imputabile allo stesso attore, sia, in subordine, in termini di responsabilità contrattuale ex art. 1176 e 1218 c.c., per violazione degli
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obblighi connessi alla funzione di Curatore in base alla Legge Fallimentare e ai doveri di diligenza anche qualificata e comunque agli obblighi da c.d. contatto sociale.
In fatto, ha dedotto che:
- da ottobre 2007 a dicembre 2011 aveva ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Italy Open Tour Srl, dichiarata poi fallita con sentenza del Tribunale di Roma
n. 642/2013, con nomina quale curatore del dott. Leonardo IA;

- nel mese di dicembre 2013 il suddetto curatore aveva riassunto dinanzi al Tribunale di Firenze il giudizio R.G. n. 14734/2013, che prima della dichiarazione di fallimento la società in bonis aveva instaurato contro il Comune di Firenze ritenuto responsabile del dissesto societario;

- nel settembre 2014 il curatore aveva depositato la relazione ex art. 33 L.F. in cui, invece, aveva configurato la mala gestio societaria a carico di AU CA LL e degli altri amministratori ai quali aveva imputato il dissesto e il conseguente fallimento;

- sulla base di suddetta relazione, nel 2016 il curatore aveva agito nei confronti di tutti gli amministratori della società succedutisi nel tempo, chiedendone la condanna al risarcimento del danno da mala gestio societaria, quantificato in euro 2.003.203,31, procedimento che, iscritto con
R.G. n. 61728/2016, si era poi concluso con sentenza di rigetto n. 5723/2020 pubblicata il 2.4.2020, successivamente confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5864/2022 del
26.9.2022;

- il Tribunale di Roma, all'esito anche di CTU, aveva ritenuto illegittimo e contraddittorio il comportamento del curatore, per avere imputato alla mala gestio degli amministratori un dissesto che lo stesso aveva invece imputato al Comune di Firenze nel giudizio riassunto dinanzi al Tribunale di
Firenze;

- prima ancora, lo stesso Tribunale di Roma aveva respinto la richiesta del curatore di disporre il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. dei beni degli amministratori e del liquidatore, sulla base del medesimo rilievo di contraddittorietà, decisione confermata anche in sede di reclamo;

- sempre sulla base della Relazione del curatore ex art. 33 L.F., nel 2016 era stata trasmessa la notitia criminis alla Procura di Roma, cui era seguito il rinvio a giudizio degli amministratori, in concorso, per i reati di cui all'art. 223, co. 2, n. 1, in relazione all'art. 2621 c.c., e 219, co. 1, R.D. n. 267/1942, procedimento incardinato dinanzi al Tribunale di Roma con R.G. N.R. n. 45923/16 che si era infine concluso con sentenza n. 1124/2022, passata in giudicato il 20.5.2022, di assoluzione degli imputati con formula piena “perché il fatto non sussiste”;

- nella richiamata sentenza penale era stata parimenti rilevata la contraddittorietà delle tesi esposte dal curatore nella relazione ex art. 33 L.F., sulle base delle quali era stata formulata l'ipotesi accusatoria, rispetto a quanto dedotto dalla curatela nel giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze,
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considerato che la responsabilità per la produzione dell'intero passivo fallimentare non poteva essere imputata contemporaneamente agli amministratori e al Comune di Firenze;

- dal comportamento del dott. IA erano derivati nono solo danni alla reputazione, personale e professionale, ma anche un danno patrimoniale per la difesa nei procedimenti giudiziari avviati nei suoi confronti, quantificati, quanto a quelli in sede civile, nella misura di cui alle relative liquidazioni giudiziali (euro 18.000,00 oltre accessori di legge come da sentenza del Tribunale di Roma n. 1124/22 ed euro 42.095,00 oltre accessori di legge come
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