Trib. Marsala, sentenza 12/02/2025, n. 113
TRIB Marsala
Sentenza
12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 12/02/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. MARONE GUIDO nell'interesse di TE RI ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2721/2024 R.G., promossa
DA
TE RI, C.F. [...], rappresentata e difesa dall'avv.
MARONE GUIDO.
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro- tempore;
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER SICILIA, in persona del Legale
Rappresentante pro tempore;
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – AMBITO
TERRITORIALE DI TRAPANI, in persona del Dirigente pro-tempore; rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa SERENA MONTANTI, funzionario ministeriale in servizio presso l'Ambito territoriale per la provincia di Trapani
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17/12/2024, la parte ricorrente - docente a tempo indeterminato presso l'I.C. “LUIGI STURZO-ASTA” di Marsala - ha lamentato il mancato
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riconoscimento del servizio svolto nell'anno scolastico 2013 per effetto del D.P.R. n.
122/2013.
L'insegnante ha dunque convenuto il Ministero dell'Istruzione e del merito e le sue articolazioni territoriali al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno
2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno 2013, con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente nella fascia stipendiale 28/34 a decorrere dall'a.s. 2020/2021;
c) per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad effettuare alla rivalutazione integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante;
d) conseguentemente, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di tutte le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
e) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs.
30.03.2001 n. 165 smi qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, ivi compreso il decreto di ricostruzione di carriera adottato, siccome omette la valutazione dell'anno 2013.
Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario,
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