Trib. Imperia, sentenza 13/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Imperia, sentenza 13/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Imperia
Numero : 1
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice di I grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 525/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi Civili del Tribunale di Imperia tra
IN CE Società Cooperativa e Movimental CE s.r.l. in
Liquidazione, rapp.te e difese dagli Avv. Giuseppe Summo, Alessandro
Limatola e Paola Grattieri
Ricorrenti contro
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Rita Pisanu
Resistente
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato IN CE Società Cooperativa e
Movimental CE s.r.l. in Liquidazione hanno esposto:
-IN CE Società Cooperativa fa parte di un gruppo di società composto da società di capitali e da cooperative (il c.d. “Gruppo Picena”), che fornisce, tra l'altro, servizi di pulizie, di gestione dei magazzini in conto terzi, di facchinaggio e di logistica in favore di committenti nel settore retail;

-Zara Italia S.r.l. aveva formalizzato un contratto di appalto con Movimental
CE S.r.l., contratto con cui era stato affidato a Movimental lo svolgimento dei servizi di carico e scarico merce, di logistica di magazzino presso i punti vendita e i magazzini Zara siti in Bologna, Riccione, Ravenna, Ancona, Pisa,
Gigli, Rimini, Ferrara, Reggio Emilia, Udine, Livorno, Arezzo, Marcon,
Parma, Imola e Verona edi presa in carico della merce in arrivo dai camion e attività di scarico;
in particolare: spacchettamento merci e immagazzinamento;
divisione per tipologia della merce e sistemazione nelle scaffalature per il rifornimento dei punti vendita.
Movimental aveva subappaltato, previa autorizzazione da parte della committente, i suddetti servizi a IN CE, società cooperativa del Gruppo
Picena;

-per lo svolgimento dei servizi oggetto del subappalto IN service aveva impiegato propri dipendenti assunti a tempo indeterminato, in parte a tempo pieno, in parte in regime di part-time ed in parte con contratto di lavoro intermittente, applicando ai lavoratori il CCNL Pulizia Multiservizi;

-in data 6.07.2022 l'INPS aveva notificato a IN CE un verbale di primo accesso ispettivo per raccogliere documentazione inerente agli appalti presso il Gruppo Inditex e all'esito dell'attività istruttoria, che aveva comportato (tra
l'altro) l'escussione testimoniale di alcuni lavoratori, con comunicazione a mezzo PEC del 29.12.2022, aveva trasmesso un verbale unico di accertamento
e notificazione datato 28.12.2022, n. 2022004696/DDL, nel quale era stata contestata: l'irregolare qualifica attribuita al personale, inquadrato al secondo livello del CCNL Pulizia Multiservizi;
l'irregolare registrazione degli orari di lavoro, in misura inferiore a quello effettivamente svolto dalla maggior parte del personale e delle indennità contrattuali sul Libro Unico del Lavoro;

l'irregolare registrazione di permessi e ferie e assenze non retribuite;
la mancata corresponsione della retribuzione e l'inferiore versamento contributivo previdenziale.
-con il medesimo Verbale, l'INPS aveva: disposto la revoca dell'esonero contributivo di IN per il periodo 2016 – 2018;
accertato nei confronti di
IN un'omissione contributiva per un importo complessivo di €
1.353.435,26, di cui € 803.756,10 a titolo di contributi previdenziali obbligatori
e € 549.679,16 a titolo di somme aggiuntive per il periodo 1° agosto 2016 – 31 dicembre 2019 previdenziale;
notificato a IN diffida ad adempiere per il pagamento delle somme ivi indicate;

-il verbale era stato trasmesso, in qualità di obbligato in solido, anche a
Movimental per il minor debito contributivo di € 735.007,11 per il periodo 1° agosto 2016 – 31 dicembre 2019;

-le contestazioni mosse dall'INPS muovevano dall'errato presupposto secondo cui il nuovo inquadramento contrattuale riconosciuto ai lavoratori
“attivi” della Cooperativa a far data dall'1.02.2019 (livello 4J del CCNL
Logistica e livello 3° del CCNL Pulizia Multiservizi) doveva essere preso a parametro per determinare i contributi dovuti anche rispetto al periodo precedente (quando la Cooperativa applicava ai lavoratori il 2° livello del
CCNL Pulizia Multiservizi);

-tuttavia, l'aver IN CE sottoscritto con i lavoratori attivi un verbale di conciliazione in cui, tra le altre pattuizioni, si prevedeva di riconoscere un nuovo inquadramento contrattuale (nel livello 4J in applicazione del CCNL
Logistica e nel livello 3° del CCNL Pulizia Multiservizi) a far data dall'1.02.2019 non legittimava la conclusione secondo cui la Cooperativa aveva implicitamente riconosciuto il medesimo inquadramento ai lavoratori per il periodo di lavoro precedente poichè l'atto di transazione/conciliazione non consiste in un riconoscimento delle rivendicazioni avversarie, ma vi pone fine con reciproche concessioni e rinunce cosicchè dalla mera composizione bonaria di una lite pendente o minacciata non è dato automaticamente inferire che le avverse pretese fossero state accolte;

-le mansioni svolte in concreto dai lavoratori erano comunque sussumibili nell'inquadramento rispettivamente loro attribuito da IN nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2103 cod. civ. e delle declaratorie;

-la tesi dell'INPS era smentita anche dalle nuove assunzioni effettuate dalle cooperative (tra cui IN) nei periodi successivi alla firma delle conciliazioni con i lavoratori già attivi, in quanto esse erano state effettuate riconoscendo ai lavoratori l'inquadramento nell'inferiore livello 6J del CCNL Logistica, che corrispondeva al 2° livello del CCNL Pulizia Multiservizi, il che confermava che le cooperative, compresa IN, avevano inteso riconoscere i superiori inquadramenti solo in occasione del reinquadramento dei lavoratori attivi alla data dell'1.02.2019, per le ragioni ed alle condizioni di cui all'accordo quadro con il Gruppo
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