Trib. Bologna, sentenza 18/11/2024, n. 583

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 18/11/2024, n. 583
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 583
Data del deposito : 18 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 7180/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o

I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente Dott.ssa Francesca Neri Componente Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A

definitiva nella causa civile iscritta al n. 7180/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
CARBONARO ANTONIO e
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avvocati CATTANI Parte_2 C.F._2
CLAUDIA e MARCACCI MICHELA
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna

OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili.
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 06.06.2024;

considerato che

, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli (20.09.2005) maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, e (31.08.2008);
Per_2
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898
e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in pagina 1 di 5
data 27.06.2019 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza del Tribunale di Bologna del 26.08.2020;

ritenuto che

la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;

ritenuto che

le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico
o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M.;
visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;

P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nato Parte_1
a BOLOGNA il 15/08/1971) e [nata a [...] il [...]] Parte_2
celebrato a RI AN (BO) il 12/06/2004 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VERGATO (BO) al n. 8 parte II serie B anno 2004;

2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale di proprietà della sig.ra con tutti i beni mobili facenti parti Parte_2 dell'arredamento restano assegnati alla medesima
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