Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/12/2024, n. 1202
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Testo completo
N. R.G. 2266/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2266/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. AMADUZZI DANIELA;
Parte_1
RICORRENTE contro
P_
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza del 3 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/07/2024, premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
in data 01/07/2006, da cui erano nate le tre figlie (nata il [...]), P_ Per_1 Per_2
(nata il [...]) e (nata il [...]), conveniva in giudizio il marito, chiedendo di: Per_3
“1. -Pronunciare la separazione dei coniugi anche con sentenza parziale, autorizzandoli a vivere separati;
pagina 1 di 4 2. -Assegnare la casa coniugale sita in Corticella di Reggio Emilia in Via Madonna di Corticella n.7, con tutti i beni mobili ivi presenti, alla IG.ra che vi abiterà con le figlie. Parte_1
Per_ Disporre, nel preminente interesse di , e la collocazione privilegiata presso la Per_1 Per_2
residenza materna e con affido congiunto, da regolamentare alle seguenti condizioni:
-Le figlie minori potranno permanere col padre a week end alternati oltre uno/due giorni durante la settimana per cena, compatibilmente alle eIGenze lavorative del IG. , ed alle eIGenze P_
scolastiche ed extrascolastiche delle minori.
Durante le vacanze Natalizie e Pasquali, in virtù del criterio dell'alternanza, le figlie trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Natale, il giorno di Capodanno, il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo, con il padre o con la madre. Durante le vacanze estive, le figlie trascorreranno un periodo anche di due settimane non consecutive, col padre o con la madre.
I coniugi dovranno concordare tale periodo feriale estivo entro il 30 maggio di ogni anno.
3. Dichiarare tenuto il IG. a versare, a titolo di contributo al mantenimento della P_ IG.ra , la somma di € 350,00 mensili, sino a quando la IGnora non Parte_1 Parte_1
riuscirà a
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2266/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. AMADUZZI DANIELA;
Parte_1
RICORRENTE contro
P_
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza del 3 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/07/2024, premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
in data 01/07/2006, da cui erano nate le tre figlie (nata il [...]), P_ Per_1 Per_2
(nata il [...]) e (nata il [...]), conveniva in giudizio il marito, chiedendo di: Per_3
“1. -Pronunciare la separazione dei coniugi anche con sentenza parziale, autorizzandoli a vivere separati;
pagina 1 di 4 2. -Assegnare la casa coniugale sita in Corticella di Reggio Emilia in Via Madonna di Corticella n.7, con tutti i beni mobili ivi presenti, alla IG.ra che vi abiterà con le figlie. Parte_1
Per_ Disporre, nel preminente interesse di , e la collocazione privilegiata presso la Per_1 Per_2
residenza materna e con affido congiunto, da regolamentare alle seguenti condizioni:
-Le figlie minori potranno permanere col padre a week end alternati oltre uno/due giorni durante la settimana per cena, compatibilmente alle eIGenze lavorative del IG. , ed alle eIGenze P_
scolastiche ed extrascolastiche delle minori.
Durante le vacanze Natalizie e Pasquali, in virtù del criterio dell'alternanza, le figlie trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Natale, il giorno di Capodanno, il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo, con il padre o con la madre. Durante le vacanze estive, le figlie trascorreranno un periodo anche di due settimane non consecutive, col padre o con la madre.
I coniugi dovranno concordare tale periodo feriale estivo entro il 30 maggio di ogni anno.
3. Dichiarare tenuto il IG. a versare, a titolo di contributo al mantenimento della P_ IG.ra , la somma di € 350,00 mensili, sino a quando la IGnora non Parte_1 Parte_1
riuscirà a
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