Trib. Busto arsizio, sentenza 26/04/2024, n. 281

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Busto arsizio, sentenza 26/04/2024, n. 281
Giurisdizione : Trib. Busto arsizio
Numero : 281
Data del deposito : 26 aprile 2024

Testo completo

R.G. 1411/2023 Lav.
REPUBBLICA ITALIANA in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dott. Milton D'Ambra, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe rubricata al ruolo Lavoro
PROMOSSA DA
), con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di Parte_1 C.F._1 p.e.c. dell'Avv. RODA' DOMENICO ANTONIO che la rappresenta e difende come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso introduttivo.
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, ), in persona del in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 carica, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c. dall'Avv. GAETANO CITRIGNO, in qualità di funzionario dell'amministrazione, presso il cui è legalmente Controparte_3 domiciliato.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
OGGETTO Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, co. 121, L. 107/2015).
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/10/2023 ai sensi dell'art. 414 c.p.c., a domandato Parte_1 di “Accertare e dichiarare che, in relazione al servizio prestato con contratti a tempo determinato, l' attuale esponente ha maturato il diritto al conseguimento del cosiddetto bonus docente dell' importo annuo di € 500,00 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, 2023/2024, così come documentato in corso di causa e, per l' effetto, condannare, in via diretta tramite corresponsione della carta docente o a titolo di risarcimento del danno, la amministrazione datrice a corrispondere € 3.500,00, o la somma maggiore o minore che dovesse
Pagina 1 di 6 risultare di giustizia, anche a seguito della maturazione di ulteriori somme fino alla pronuncia giudiziale. Condannare di conseguenza l'Amministrazione convenuta alle spese e compensi del presente giudizio.”
Fissata udienza di comparizione cartolare al 18 aprile 2024, si è costituito il
[...]
che ha contestato gli assunti avversari, rilevando la legittimità Controparte_1 della destinazione al solo personale di ruolo del contributo alla formazione professionale, e ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/15, con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 del regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del
18.05.22 nella causa C– 451/21;
in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, dichiararsi l'estinzione del diritto azionato fino ai 5 anni che precedono l'iscrizione a ruolo del ricorso e rigettare la richiesta per gli anni scolastici con prestazione di servizio inferiore ai 180 giorni oppure non prestato dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale;
escludendosi, inoltre, dal computo, gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa eventualmente in modo residuale e inferiore all'orario curriculare.
Con le note scritte depositate il 14/12/2023, la ricorrente ha rinunciato all'annualità 2023/2024 insistendo sull'accertamento e riconoscimento delle annualità 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
In data 5/4/2024, la ricorrente, ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente in merito all'anno scolastico 2017/2018, insiste sul riconoscimento per le annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
All'esito del deposito delle Note sostitutive dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza, senza attività istruttoria, stante la natura documentale e di puro diritto della controversia.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Inquadramento normativo
L'art. 1, co. 121, L. 107/2015 stabilisce: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali, è istituita, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 123, la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I D.P.C.M. attuativi del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016 hanno ribadito l'esclusione del beneficio per i docenti assunti a tempo determinato, essendo riservato ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
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Nello specifico, il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, all'art. 2 ha sancito che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.

2. Il Controparte_4

assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni
[...] scolastiche.

3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al

, secondo le modalità da quest'ultimo Controparte_4 individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni
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