Trib. Napoli, sentenza 21/11/2024, n. 10042
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di secondo grado iscritta al N. 33801/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 05.06.2024, con fissazione dei termini previsti dall'art.190 e 352 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto in data 24.09.2024
TRA
TA AU (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Napoli, al Corso
Vittorio Emanuele 364, presso lo studio dell'Avv. Carlo Langella, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-APPELLANTE-
E
EU LI P. IVA:09661781006 in persona del Suo legale rapp.te pro tempore, del Dr.
Costantino Moretti, quale Procuratore Speciale e Claim Manager, corrente a Roma, via della Bufalotta
n. 374, società rappresentante, in regime di stabilimento, per la gestione dei sinistri in Italia della
Admiral Insurance Company Limited, in virtù dei poteri conferitigli con procura per atti del notaio
Giorgio Mario Calissoni in Roma del 31.07.2009, Rep. 10.908 Racc. 3.510, elettivamente domiciliata in Napoli, al Viale Augusto n. 162, presso lo studio dell'avv. Francesco Napolitano, che la rappresenta
e l'assiste, in virtù di procura in atti
-APPELLATO- nonché
AN FA, nato ad [...] il [...] ed ivi residente al Corso Italia n°43
-APPELLATO CONTUMACE-
Oggetto: danni a cose (cod. oggetto 145001). Appello avverso sentenza del Giudice di pace in materia di risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza e note di trattazione scritta.
pagina 1 di 13 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 08.09.2014, la sig.ra RT AU conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, la Admiral Insurance Company Limited e NA
TE, per ottenere il risarcimento dei danni a cose subiti dal proprio autoveicolo, tipo Lancia, tg.
BE329A, a seguito dell'incidente avvenuto in data 15.09.2013, alle ore 19.00 circa, in Napoli, alla Via
Cinthia, all'interno del Parco San Paolo.
Più precisamente, nell'atto di citazione in RI grado parte attrice esponeva: che, in tali circostanze di tempo e di luogo, nel mentre procedeva regolarmente lungo il suo senso di marcia, l'autoveicolo Fiat Palio, tg. AW493F, di proprietà di NA TE, proveniente da tergo, urtava, con il proprio lato anteriore, il lato posteriore dell'autoveicolo di sua proprietà, che per effetto dell'urto, impattava con il proprio lato anteriore destro contro il laterale destro dell'autovettura Lancia tg. CZ976AP, parcheggiata sul margine destro della carreggiata in contromano;
che il sinistro si verificava per colpa esclusiva del conducente dell'autoveicolo Fiat Palio tg. AW493F di proprietà di NA TE ed assicurato per la responsabilità civile con Admiral Insurance
Company Limited;
che a causa dell'urto, l'autovettura Lancia tg. BE329A riportava danni quantificati in euro 3.043,21 come da preventivo in atti;
che, ai sensi della lettera A dell'art. 283 del D.Lgs. 209/2005, aveva avanzato, in data 10.03.2014, richiesta stragiudiziale di risarcimento alla EU LI, nella qualità di impresa designata per la gestione dei sinistri in Italia della Admiral Insurance Company Limited, senza ottenere riscontro.
L'attrice formulava in RI grado le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare la responsabilità del conducente del veicolo tg. AW AW493F nella produzione del sinistro de quo;
b)
Condannare i convenuti in solido o alternativamente al risarcimento in favore dell'istante dei danni subiti dal veicolo attoreo, così come quantificati in € 3.043,21, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal fatto al soddisfo, a titolo di danno da ritardato adempimento, il tutto con moneta rivalutata ed entro il sottoindicato limite di valore;
c) Condannare i convenuti alla refusione delle spese e competenze di lite, con attribuzione al sottoscritto antistatario procuratore.
Instaurata la lite innanzi al Giudice di Pace di Napoli restava contumace il sig. NA TE, mentre si costituiva la UI Limited Spa.
Quest'ultima impugnava in toto l'atto introduttivo, sia relativamente all'an che al quantum debeatur, eccependo:
pagina 2 di 13
1) L'improponibilità, inammissibilità ed improcedibilità della domanda ai sensi della L 57/2001 e dell'art. 22 della L 990/1969 come novellati dagli artt 148-149 dlgs 209/2005.
2) La nullità della domanda ai sensi dell'art. 164 cpc in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 163 comma 3 n. 4 cpc.
3) La mancanza di prova della titolarità attiva e passiva da fornirsi solo con certificato cronologico
PRA per tutti i veicoli convolti nel sinistro;
4) Impugnativa della documentazione prodotta in copia fotostatica e non indicata in foliario .
5) Infondatezza della domanda in punto di an e quantum debeatur.
La società convenuta, concludeva affinché, il Giudice di Pace adito volesse: “1) In via pregiudiziale accertare e dichiarare la domanda improponibile, inammissibile ed improcedibile ai sensi della l
57/2001e dell'art. 22 della l 990/1969, così come novellati dagli artt. 139, 143, 145, 148, 149 D.Lgs.
209/2005, per i motivi esposti nel corpo del presente atto;
2) In via pregiudiziale, dichiarare la domanda nulla, ai sensi dell'art. 164 cpc, in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 163 comma 3 n.
2 cpc;
3) Nel merito, trasmettere gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto;
4) Disporre, ai sensi dell'art. 117 cpc la comparizione personale delle parti, affinché rendano dichiarazioni idonee a chiarire la loro posizione sul sinistro di cui si controverte;
5) In caso di richiesta di CTU ad opera dell'avversa difesa si chiede che questa sia comparativa, cinematica ed estimativa previo accostamento dei veicoli coinvolti nel sinistro così come richiesta nel corpo del presente atto;
6) Rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto destituita di fondamento logico e giuridico, nonché del tutto priva di supporto probatorio per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
7) Condannare parte attrice alla refusione in favore della UI Limited in persona del legale rappresentante p.t. delle competenze di lite, oltre una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 1226 cc a titolo di risarcimento di danno ex artt. 91, 92 e 96 cpc;
8) Nella deprecata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa pretesa, tenere presente la condizione di mora credendi, ex artt. 1207 e
1209 cc in cui versa parte attrice, per l'effetto riducendo proporzionalmente il quantum di cui alla condanna da effettuare al netto di interessi e rivalutazione non imputabili alla Compagnia;
9)
Emettere ogni altro provvedimento del caso”.
La causa aveva numero 67378/2014 RG.
Va precisato che nelle more su istanza del convenuto diligente (compagnia EU LI ) era iscritta a ruolo altra causa identica ( con R. g. n. 67384/2014) ;
eccepita la litispendenza, i fascicoli erano rimessi al Coordinatore e riuniti il 20/5/2015;
all'udienza del 07/10/2015, fissata ex art. 320 IV comma c.p.c. venivano ammesse la prova per testi articolata dall'attrice e della compagnia convenuta
pagina 3 di 13
nonché l'interrogatorio formale deferito dalla Compagnia Assicurativa all'istante Sig. RT AU ed il giuramento decisorio di TE NA richiesto dalla Compagnia Assicurativa.
La causa veniva rinviata per l'espletamento dei mezzi istruttori, all'udienza del 27/01/2016. Tuttavia, dopo due rinvii d'ufficio, il congelamento del ruolo del Dott. De Biase e la successiva assegnazione della causa alla cognizione del Dott. Cuccurullo, solo all'udienza del 20/02/2017 si procedeva al raccoglimento della prova testimoniale con l'escussione di un unico teste di parte attrice, sig. AC
IM. All'udienza del 25/02/2019, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, la causa veniva assegnata a sentenza .
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 22512/2019, depositata in data 07.05.2019, rigettava la domanda attorea , condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite liquidate in € 180/00 per esborsi ed euro 2.300/00 per compensi con la seguente motivazione: “(…) Nel merito la domanda è risultata infondata e, pertanto, va rigettata. Precise, rilevanti e concordanti le eccezioni e i rilievi in fatto tempestivamente formulati dalla comparente, ente assicuratore, fin dall'atto della sua costituzione in giudizio, eccezioni e rilievi per i quali la resistente provvedeva a versare in atti cospicua documentazione. La comparente rappresentava il disconoscimento del sinistro ad opera dell'assicurato attraverso dichiarazioni univoche e precise per le quali venivano in atti allegate ulteriori dichiarazioni ed ulteriore documentazione relativamente al veicolo in proprietà di parte convenuta. Generiche le circostanze di luogo relative all'evento, laddove nell'atto di citazione la ricorrente riferisce l'essere il fatto accaduto alla via Cinthia, all'interno del Parco San Paolo ed il teste riferisce essersi verificato nel cennato Parco San Paolo, salvo aggiungere, al termine della deposizione, l'essersi il sinistro verificato nei pressi della chiesa. Considerando i veicoli fermi nel traffico, ben può dirsi la dinamica del fatto non risulti essere stata sufficientemente chiarita. L'unico testimone escusso riferisce, invece, che la vettura era ferma nel traffico allorquando venne tamponata.
Nulla di preciso riferisce il testimone in merito ai danni sofferti dal veicolo della RT, salvo riconoscerne le foto esibitegli. Considerando anche la presenza di un terzo veicolo coinvolto nel fatto, veicolo di cui il teste ricorda esatto modello e tipo, il teste non
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di secondo grado iscritta al N. 33801/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 05.06.2024, con fissazione dei termini previsti dall'art.190 e 352 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto in data 24.09.2024
TRA
TA AU (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Napoli, al Corso
Vittorio Emanuele 364, presso lo studio dell'Avv. Carlo Langella, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-APPELLANTE-
E
EU LI P. IVA:09661781006 in persona del Suo legale rapp.te pro tempore, del Dr.
Costantino Moretti, quale Procuratore Speciale e Claim Manager, corrente a Roma, via della Bufalotta
n. 374, società rappresentante, in regime di stabilimento, per la gestione dei sinistri in Italia della
Admiral Insurance Company Limited, in virtù dei poteri conferitigli con procura per atti del notaio
Giorgio Mario Calissoni in Roma del 31.07.2009, Rep. 10.908 Racc. 3.510, elettivamente domiciliata in Napoli, al Viale Augusto n. 162, presso lo studio dell'avv. Francesco Napolitano, che la rappresenta
e l'assiste, in virtù di procura in atti
-APPELLATO- nonché
AN FA, nato ad [...] il [...] ed ivi residente al Corso Italia n°43
-APPELLATO CONTUMACE-
Oggetto: danni a cose (cod. oggetto 145001). Appello avverso sentenza del Giudice di pace in materia di risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza e note di trattazione scritta.
pagina 1 di 13 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 08.09.2014, la sig.ra RT AU conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, la Admiral Insurance Company Limited e NA
TE, per ottenere il risarcimento dei danni a cose subiti dal proprio autoveicolo, tipo Lancia, tg.
BE329A, a seguito dell'incidente avvenuto in data 15.09.2013, alle ore 19.00 circa, in Napoli, alla Via
Cinthia, all'interno del Parco San Paolo.
Più precisamente, nell'atto di citazione in RI grado parte attrice esponeva: che, in tali circostanze di tempo e di luogo, nel mentre procedeva regolarmente lungo il suo senso di marcia, l'autoveicolo Fiat Palio, tg. AW493F, di proprietà di NA TE, proveniente da tergo, urtava, con il proprio lato anteriore, il lato posteriore dell'autoveicolo di sua proprietà, che per effetto dell'urto, impattava con il proprio lato anteriore destro contro il laterale destro dell'autovettura Lancia tg. CZ976AP, parcheggiata sul margine destro della carreggiata in contromano;
che il sinistro si verificava per colpa esclusiva del conducente dell'autoveicolo Fiat Palio tg. AW493F di proprietà di NA TE ed assicurato per la responsabilità civile con Admiral Insurance
Company Limited;
che a causa dell'urto, l'autovettura Lancia tg. BE329A riportava danni quantificati in euro 3.043,21 come da preventivo in atti;
che, ai sensi della lettera A dell'art. 283 del D.Lgs. 209/2005, aveva avanzato, in data 10.03.2014, richiesta stragiudiziale di risarcimento alla EU LI, nella qualità di impresa designata per la gestione dei sinistri in Italia della Admiral Insurance Company Limited, senza ottenere riscontro.
L'attrice formulava in RI grado le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare la responsabilità del conducente del veicolo tg. AW AW493F nella produzione del sinistro de quo;
b)
Condannare i convenuti in solido o alternativamente al risarcimento in favore dell'istante dei danni subiti dal veicolo attoreo, così come quantificati in € 3.043,21, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal fatto al soddisfo, a titolo di danno da ritardato adempimento, il tutto con moneta rivalutata ed entro il sottoindicato limite di valore;
c) Condannare i convenuti alla refusione delle spese e competenze di lite, con attribuzione al sottoscritto antistatario procuratore.
Instaurata la lite innanzi al Giudice di Pace di Napoli restava contumace il sig. NA TE, mentre si costituiva la UI Limited Spa.
Quest'ultima impugnava in toto l'atto introduttivo, sia relativamente all'an che al quantum debeatur, eccependo:
pagina 2 di 13
1) L'improponibilità, inammissibilità ed improcedibilità della domanda ai sensi della L 57/2001 e dell'art. 22 della L 990/1969 come novellati dagli artt 148-149 dlgs 209/2005.
2) La nullità della domanda ai sensi dell'art. 164 cpc in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 163 comma 3 n. 4 cpc.
3) La mancanza di prova della titolarità attiva e passiva da fornirsi solo con certificato cronologico
PRA per tutti i veicoli convolti nel sinistro;
4) Impugnativa della documentazione prodotta in copia fotostatica e non indicata in foliario .
5) Infondatezza della domanda in punto di an e quantum debeatur.
La società convenuta, concludeva affinché, il Giudice di Pace adito volesse: “1) In via pregiudiziale accertare e dichiarare la domanda improponibile, inammissibile ed improcedibile ai sensi della l
57/2001e dell'art. 22 della l 990/1969, così come novellati dagli artt. 139, 143, 145, 148, 149 D.Lgs.
209/2005, per i motivi esposti nel corpo del presente atto;
2) In via pregiudiziale, dichiarare la domanda nulla, ai sensi dell'art. 164 cpc, in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 163 comma 3 n.
2 cpc;
3) Nel merito, trasmettere gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto;
4) Disporre, ai sensi dell'art. 117 cpc la comparizione personale delle parti, affinché rendano dichiarazioni idonee a chiarire la loro posizione sul sinistro di cui si controverte;
5) In caso di richiesta di CTU ad opera dell'avversa difesa si chiede che questa sia comparativa, cinematica ed estimativa previo accostamento dei veicoli coinvolti nel sinistro così come richiesta nel corpo del presente atto;
6) Rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto destituita di fondamento logico e giuridico, nonché del tutto priva di supporto probatorio per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
7) Condannare parte attrice alla refusione in favore della UI Limited in persona del legale rappresentante p.t. delle competenze di lite, oltre una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 1226 cc a titolo di risarcimento di danno ex artt. 91, 92 e 96 cpc;
8) Nella deprecata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa pretesa, tenere presente la condizione di mora credendi, ex artt. 1207 e
1209 cc in cui versa parte attrice, per l'effetto riducendo proporzionalmente il quantum di cui alla condanna da effettuare al netto di interessi e rivalutazione non imputabili alla Compagnia;
9)
Emettere ogni altro provvedimento del caso”.
La causa aveva numero 67378/2014 RG.
Va precisato che nelle more su istanza del convenuto diligente (compagnia EU LI ) era iscritta a ruolo altra causa identica ( con R. g. n. 67384/2014) ;
eccepita la litispendenza, i fascicoli erano rimessi al Coordinatore e riuniti il 20/5/2015;
all'udienza del 07/10/2015, fissata ex art. 320 IV comma c.p.c. venivano ammesse la prova per testi articolata dall'attrice e della compagnia convenuta
pagina 3 di 13
nonché l'interrogatorio formale deferito dalla Compagnia Assicurativa all'istante Sig. RT AU ed il giuramento decisorio di TE NA richiesto dalla Compagnia Assicurativa.
La causa veniva rinviata per l'espletamento dei mezzi istruttori, all'udienza del 27/01/2016. Tuttavia, dopo due rinvii d'ufficio, il congelamento del ruolo del Dott. De Biase e la successiva assegnazione della causa alla cognizione del Dott. Cuccurullo, solo all'udienza del 20/02/2017 si procedeva al raccoglimento della prova testimoniale con l'escussione di un unico teste di parte attrice, sig. AC
IM. All'udienza del 25/02/2019, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, la causa veniva assegnata a sentenza .
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 22512/2019, depositata in data 07.05.2019, rigettava la domanda attorea , condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite liquidate in € 180/00 per esborsi ed euro 2.300/00 per compensi con la seguente motivazione: “(…) Nel merito la domanda è risultata infondata e, pertanto, va rigettata. Precise, rilevanti e concordanti le eccezioni e i rilievi in fatto tempestivamente formulati dalla comparente, ente assicuratore, fin dall'atto della sua costituzione in giudizio, eccezioni e rilievi per i quali la resistente provvedeva a versare in atti cospicua documentazione. La comparente rappresentava il disconoscimento del sinistro ad opera dell'assicurato attraverso dichiarazioni univoche e precise per le quali venivano in atti allegate ulteriori dichiarazioni ed ulteriore documentazione relativamente al veicolo in proprietà di parte convenuta. Generiche le circostanze di luogo relative all'evento, laddove nell'atto di citazione la ricorrente riferisce l'essere il fatto accaduto alla via Cinthia, all'interno del Parco San Paolo ed il teste riferisce essersi verificato nel cennato Parco San Paolo, salvo aggiungere, al termine della deposizione, l'essersi il sinistro verificato nei pressi della chiesa. Considerando i veicoli fermi nel traffico, ben può dirsi la dinamica del fatto non risulti essere stata sufficientemente chiarita. L'unico testimone escusso riferisce, invece, che la vettura era ferma nel traffico allorquando venne tamponata.
Nulla di preciso riferisce il testimone in merito ai danni sofferti dal veicolo della RT, salvo riconoscerne le foto esibitegli. Considerando anche la presenza di un terzo veicolo coinvolto nel fatto, veicolo di cui il teste ricorda esatto modello e tipo, il teste non
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