Trib. Velletri, sentenza 07/02/2024, n. 281
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice Unico, dr. Enrico
COLOGNESI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4048 dell'anno 2022 del Ruolo Generale Contenzioso, ed avente ad oggetto: opposizione alla esecuzione.
P R O M O S S A da ON Raschella', nato a [...] il [...] (c.f.[...]) residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Taglioni del Foro di Roma e dall'avv. Simona Taglioni del Foro di Roma giusta procura in calce al proprio atto, ed ivi elettivamente domiciliato unitamente ai difensori, fax 06 39031061 e p.e.c. gianlucataglioni@ordineavvocatiroma.org;
simonataglioni@ordineavvocatiroma.org ATTORE opponente
C O N T R O MA MA (C.F. [...]), nata a [...] il [...] e residente in [...] e avv. prof. IE US, (C.F.[...]), nato a [...] il 30.081967 e residente in [...], rappresentati e difesi dall'avv. prof. IE US, pec avvocato@pierolorusso.it, fax 068542302, e dall'avv. Laura Totino, e con loro elettivamente domiciliati presso lo studio US in Roma, al largo Messico, 7,
CONVENUTO opposto conclusioni per l'attore: come in atti, conclusioni per il convenuto: come in atti
FATTO A seguito della instaurata opposizione del Raschellà, con le seguenti conclusioni:
1) in via preliminare, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione, per i motivi di cui in narrativa, sospendere l'esecuzione e sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per cui si procede ed in forza del quale è stato notificato all'istante atto di precetto in data 23.05.2022 ed evitare in tal modo che IE US e/o MA MA possano promuovere l'esecuzione in danno dell'esponente.
2) nel merito, accertare e dichiarare che IE US e/o MA MA non hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno dell'esponente, per tutti i motivi esposti e dedotti in narrativa;
per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto
notificato in data 23.05.2022 ad istanza di US IE e MA MA. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”, si costituivano in giudizio le opposte parti (cedente/cessionaria del credito azionato), che svolgevano le seguenti considerazioni in DIRITTO: incompetenza territoriale del Tribunale di Velletri. Si eccepisce l'incompetenza del Tribunale di Velletri per essere competente il Tribunale di Brindisi nel cui distretto risiede l'opposto avv. US, giusta certificato storico di residenza (all.) o in alternativa del Tribunale di Roma ove è residente MA MA, giusta certificato di residenza (all.). inammissibilità dell'opposizione. L'inammissibilità dell'opposizione discende dalla circostanza che non è dato comprendere neppure i motivi dell'opposizione che non sono neanche minimamente individuati rendendo impossibile lo svolgimento del diritto di difesa. finalità del giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione. Ai fini della decisione nel merito dell'opposizione va in primis evidenziato che il giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione è diretto ad accertare la sussistenza del diritto del creditore intimante a procedere ad esecuzione forzata. Nel caso di specie l'intimazione opposta è sostenuta da valido ed efficace titolo esecutivo. In ottemperanza al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora l'esecuzione sia promossa o minacciata in forza di un titolo di formazione giudiziale, come nel caso di specie, la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è limitata all'accertamento dell'esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia: l'opposizione all'esecuzione è infatti rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata solo con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo (Cass. 25.09.2000 n. 12664;
Cass. 19.06.2001 n. 8331;
Cass. 18.04.2006 n. 8928;
Cass.19.12.2006 n. 27159;
Cass. 14.02.2013 n. 3667;
Cass. 13.06.2017 n. 14636). Con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, dunque, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti anteriori a quel titolo, le quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame. constestazione della legittimazione ad agire. Singolare quanto infondata ed inammissibile è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'avv. US. D'altra parte è proprio l'opponente a dare atto nella sua opposizione che l'avv.US – a parte l'invito cortese di provvedere al pagamento delle somme debende – ha comunicato la cessione del credito sia a mezzo pec sia con l'atto di precetto. D'altra parte è noto il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il successore della parte processuale è legittimato ad eseguire il titolo esecutivo rilasciato in favore di quest'ultima (Cass. sez. III, n. 28303/2020 R.G. n. 18986/2017). La legittimazione discende altresì dalla mera ed obiettiva lettura della cessione da cui si evince “claris verbis” che per riscuotere la somma dovuta dal debitore ceduto viene conferito incarico e legittimazione attiva e legittimazione ad agire anche disgiunta all'avv. IE US sino alla riscossione.
In relazione alla posizione del cedente US, si evidenzia che per consolidata giurisprudenza con la cessione del credito in corso di causa, determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della
legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario (art. 81 c.p.c.), anche in caso di intervento di quest'ultimo e fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti. (Trib. Bari, sez.I, 12/05/2015, n. 2171;
Cass. Civ., sez. I, 22/10/2009, n. 22424). E' solo il caso poi di evidenziare che è la stessa controparte ad affermare contraddittoriamente la sussistenza della legittimazione ad agire dell'avv. US nel momento in cui afferma addirittura la illegittimità della cessione del credito, non è dato comprendere per quali oscuri motivi.
Ad ogni modo
Il Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice Unico, dr. Enrico
COLOGNESI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4048 dell'anno 2022 del Ruolo Generale Contenzioso, ed avente ad oggetto: opposizione alla esecuzione.
P R O M O S S A da ON Raschella', nato a [...] il [...] (c.f.[...]) residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Taglioni del Foro di Roma e dall'avv. Simona Taglioni del Foro di Roma giusta procura in calce al proprio atto, ed ivi elettivamente domiciliato unitamente ai difensori, fax 06 39031061 e p.e.c. gianlucataglioni@ordineavvocatiroma.org;
simonataglioni@ordineavvocatiroma.org ATTORE opponente
C O N T R O MA MA (C.F. [...]), nata a [...] il [...] e residente in [...] e avv. prof. IE US, (C.F.[...]), nato a [...] il 30.081967 e residente in [...], rappresentati e difesi dall'avv. prof. IE US, pec avvocato@pierolorusso.it, fax 068542302, e dall'avv. Laura Totino, e con loro elettivamente domiciliati presso lo studio US in Roma, al largo Messico, 7,
CONVENUTO opposto conclusioni per l'attore: come in atti, conclusioni per il convenuto: come in atti
FATTO A seguito della instaurata opposizione del Raschellà, con le seguenti conclusioni:
1) in via preliminare, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione, per i motivi di cui in narrativa, sospendere l'esecuzione e sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per cui si procede ed in forza del quale è stato notificato all'istante atto di precetto in data 23.05.2022 ed evitare in tal modo che IE US e/o MA MA possano promuovere l'esecuzione in danno dell'esponente.
2) nel merito, accertare e dichiarare che IE US e/o MA MA non hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno dell'esponente, per tutti i motivi esposti e dedotti in narrativa;
per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto
notificato in data 23.05.2022 ad istanza di US IE e MA MA. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”, si costituivano in giudizio le opposte parti (cedente/cessionaria del credito azionato), che svolgevano le seguenti considerazioni in DIRITTO: incompetenza territoriale del Tribunale di Velletri. Si eccepisce l'incompetenza del Tribunale di Velletri per essere competente il Tribunale di Brindisi nel cui distretto risiede l'opposto avv. US, giusta certificato storico di residenza (all.) o in alternativa del Tribunale di Roma ove è residente MA MA, giusta certificato di residenza (all.). inammissibilità dell'opposizione. L'inammissibilità dell'opposizione discende dalla circostanza che non è dato comprendere neppure i motivi dell'opposizione che non sono neanche minimamente individuati rendendo impossibile lo svolgimento del diritto di difesa. finalità del giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione. Ai fini della decisione nel merito dell'opposizione va in primis evidenziato che il giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione è diretto ad accertare la sussistenza del diritto del creditore intimante a procedere ad esecuzione forzata. Nel caso di specie l'intimazione opposta è sostenuta da valido ed efficace titolo esecutivo. In ottemperanza al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora l'esecuzione sia promossa o minacciata in forza di un titolo di formazione giudiziale, come nel caso di specie, la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è limitata all'accertamento dell'esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia: l'opposizione all'esecuzione è infatti rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata solo con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo (Cass. 25.09.2000 n. 12664;
Cass. 19.06.2001 n. 8331;
Cass. 18.04.2006 n. 8928;
Cass.19.12.2006 n. 27159;
Cass. 14.02.2013 n. 3667;
Cass. 13.06.2017 n. 14636). Con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, dunque, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti anteriori a quel titolo, le quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame. constestazione della legittimazione ad agire. Singolare quanto infondata ed inammissibile è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'avv. US. D'altra parte è proprio l'opponente a dare atto nella sua opposizione che l'avv.US – a parte l'invito cortese di provvedere al pagamento delle somme debende – ha comunicato la cessione del credito sia a mezzo pec sia con l'atto di precetto. D'altra parte è noto il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il successore della parte processuale è legittimato ad eseguire il titolo esecutivo rilasciato in favore di quest'ultima (Cass. sez. III, n. 28303/2020 R.G. n. 18986/2017). La legittimazione discende altresì dalla mera ed obiettiva lettura della cessione da cui si evince “claris verbis” che per riscuotere la somma dovuta dal debitore ceduto viene conferito incarico e legittimazione attiva e legittimazione ad agire anche disgiunta all'avv. IE US sino alla riscossione.
In relazione alla posizione del cedente US, si evidenzia che per consolidata giurisprudenza con la cessione del credito in corso di causa, determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della
legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario (art. 81 c.p.c.), anche in caso di intervento di quest'ultimo e fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti. (Trib. Bari, sez.I, 12/05/2015, n. 2171;
Cass. Civ., sez. I, 22/10/2009, n. 22424). E' solo il caso poi di evidenziare che è la stessa controparte ad affermare contraddittoriamente la sussistenza della legittimazione ad agire dell'avv. US nel momento in cui afferma addirittura la illegittimità della cessione del credito, non è dato comprendere per quali oscuri motivi.
Ad ogni modo
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