Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/01/2024, n. 144

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/01/2024, n. 144
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 144
Data del deposito : 15 gennaio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, in persona del giudice unico dott.ssa Valentina Gigante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 700946/2003 r.g.a.c. e vertente
TRA
AN LE (c.f.: [...]), in proprio ed in qualità di procuratrice del fratello AN PE (c.f.: [...]), AN RA
(c.f.: [...]), tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Bruno
GIANNICO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Caserta al Corso P. Giannone, 44;

ATTORI
E
AN AN IA (c.f.: [...]), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Carmela DE FRANCISCIS, e con quest'ultima elettivamente domiciliata nel suo studio in Caserta, alla Via Roma, Parco Europa;

NONCHE'
AN DA (c.f.: [...]), AN NI (c.f.:
[...]), in proprio e in qualità di eredi di AN CO, deceduto in corso di causa, TO NA (c.f.: [...]) e AN AT (c.f.:
[...]), in qualità di eredi di AN CO, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo ADINOLFI ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Caserta, Via Roma, 11- Parco Europa;

1 E
RO IN (c.f.: [...]) e AN NN (c.f.:
[...]), in qualità di eredi di AN TO, deceduto in corso di causa, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo PASCARELLA e con quest'ultimo elettivamente domiciliati presso il suo studio in Caserta, alla via D. Cimarosa, 34;

NONCHE'
AN PE (c.f.: [...]) e AN RI LA (c.f.:
[...]), in qualità di eredi di AN TO, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Carlo DE MAIO e Davide DI MARZIO, e con questi ultimi elettivamente domiciliati presso lo Studio legale associato prof. avv. Franco Di Sabato in Napoli alla via Santa
IA 107;

CONVENUTI
MOTIVI DELLA DECISIONE

AN LE, RA e PE, in rappresentazione del loro padre,
AN CE, deceduto in data 24.12.1998, hanno convenuto in giudizio
AN AN IA, CO e TO esponendo: 1) che AN AT, padre di AN CE, CO, TO e AN IA, deceduto in data 2.4.2000, aveva con testamento disposto unicamente del fabbricato di Viale Lincoln e di una parte di fabbricato di Via
Ferrarecce n. 66;
2) che, pertanto, alla morte del de cuius, la situazione esistente può sintetizzarsi individuando tre gruppi di beni ed in particolare:
a) un primo gruppo comprendente la quota di proprietà sugli immobili siti nelle tre scale del fabbricato in Caserta alla Via Ferrarecce, identificato con il civico n. 66 (già appartenente per residuo, pro indiviso, a AN CO, AN TO e AN CE), con le annesse pertinenze ed accessori, e, in particolare, garages al piano interrato, padiglione CEFIM (in uso al coerede AN TO), deposito annesso (in uso al coerede AN CO), e con le seguenti aree scoperte: terreno adiacente capannone lato interno al fabbricato (parcheggio CEFIM), terreno adiacente capannone lato esterno (deposito Ing. AN), e terreno a ridosso della ferrovia ed adiacente il fabbricato civico n. 66, riportato in Catasto alla Particella 5092. Per testamento detti beni risultano attribuiti pro indiviso a AN CO, AN TO ed agli istanti, eredi di AN CE, premorto;

2
b) un secondo gruppo di beni comprendente il fabbricato sito in Caserta al Viale Lincoln, composto da più appartamenti, garages e negozi, per testamento attribuito dal de cuius a AN AN IA;

c) un terzo gruppo di beni immobili non attribuiti per testamento e, quindi, da dividersi tra gli eredi e precisamente: terreno in Catasto al Foglio 52, P.lla 5090, adiacente al fabbricato già di proprietà di
AN CE;
terreno in Catasto al Foglio 52, P.lla 5091, adiacente al fabbricato di proprietà di AN TO;
vecchio fabbricato con accesso da Via Ferrarecce, in Catasto al Foglio 52,
P.lla 379;
terreno in Catasto al Foglio 52, P.lla 5093;
terreno in Catasto al Foglio 52, P.lla 876, oltre la ferrovia con accesso da Viale Lincoln (ora Viale delle Industrie - Via Trento);

3) che, quando era in vita, AN AT aveva effettuato alcune donazioni in favore dei propri figli maschi ed in particolare:
a) con atto per notar NB US del 18/03/1976, aveva donato al figlio AN TO il terreno sito in Caserta alla Via Ferrarecce, riportato in Catasto al Foglio 52, P.lla 220/c, in conto legittima e per l'eventuale eccedenza per la quota disponibile;

b) con atto per notar NB US del 22/01/1986, aveva donato, in conto legittima e per
l'eventuale eccedenza per la quota disponibile, al figlio AN CO un terreno sito in
Caserta al Viale Lincoln - II tratto, in Catasto al Foglio 52, P.lla 1197;

c) che con atto per Notaio NNbattista US del 22/01/1987, aveva donato, sempre in conto legittima e per l'esubero per la disponibile, al figlio AN CE un terreno sito in Caserta alla Via Ferrarecce, ora Via Alessandro Volta, in Catasto al Foglio 52, P.lla 1216;

4) che AN CO, quale procuratore generale del padre de cuius, aveva venduto, con atto per notar C. IC del 26.2.99, alle proprie figlie AN DA e NI il terreno sito in
Caserta tra Viale Lincoln – II tratto e Via A. Volta, in catasto al Fol. 52 – Part. 5089;

5) che l'anzidetto atto appare viziato ai sensi dell'art. 1394 c.c., in quanto posto in essere in uno stato di conflitto di interessi;

6) che all'eredità di AN AT aveva rinunziato sua moglie NO LI e che all'eredità del premorto AN CE aveva rinunciato sua moglie RU GI;

Sulla scorta delle circostanze esposte, gli attori hanno concluso chiedendo:
(a) dichiararsi aperta la successione di AN AT (deceduto in Caserta in data 02/04/2000),
(b) accertarsi, in via incidentale e preliminare, l'annullabilità, l'illegittimità e l'inefficacia ex art. 1394
c.c.
della vendita effettuata da AN CO, quale procuratore generale di AN
AT, in favore delle proprie figlie AN DA e NI e, conseguentemente, far rientrare il terreno oggetto della disposizione nell'asse da dividere tra i coeredi o, in subordine, disporre in ordine alla rendicontazione della vendita di tale bene, facendo confluire nella massa da dividere il ricavato effettivo della vendita;
(c) accertarsi e dichiararsi il diritto degli istanti ad ottenere
3
la divisione dei beni, con attribuzione a ciascun erede della quota spettante per legge;
(d) disporsi in ordine allo scioglimento dell'ulteriore comunione dei beni, già di proprietà dei condividenti per la quota di proprietà o attribuiti per disposizione testamentaria di AN AT, con particolare riferimento ai beni siti al civico n. 66 di Via Ferrarecce in Caserta;
(e) disporsi in ordine alla resa dei conti di tutti i beni di cui gli istanti risultavano comproprietari ed in particolare degli immobili siti nelle tre scale del fabbricato denominato via Ferrarecce n. 66 gestiti da AN CO sin dalla morte di AN CE in data 24/12/1998, con condanna del predetto al pagamento delle somme dovute. Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione.
AN AN IA, costituitasi tempestivamente in giudizio, pur lamentando l'assegnazione di una quota ereditaria del defunto genitore inferiore a quella assegnata e/o donata agli altri condividenti, non si è opposta alla richiesta di divisione, chiedendo nondimeno rigettarsi ogni domanda non specificatamente concernente la divisione dei beni. Ha altresì spiegato domanda riconvenzionale di condanna degli attori e della loro madre, RU GI (nei cui confronti si richiedeva disporsi
l'integrazione del contraddittorio) alla restituzione in favore della massa ereditaria della somma di lire 615 milioni, oltre interessi a far data dal gennaio 1999, asseritamente provenienti da un “fondo comune” che il de cuius avrebbe avuto in deposito presso Monte Paschi di Siena di Caserta, finalizzato al completamento dei fabbricati in corso di realizzazione in collaborazione con il figlio
AN CO.
AN CO, tempestivamente costituitosi in giudizio, ha preliminarmente chiesto disporsi l'integrazione del contraddittorio o, comunque, chiamarsi in causa RU GI, stante la nullità ex art. 520 e 527 c.c. della rinuncia di quest'ultima all'eredità del marito AN
CE, avendo la stessa, dopo la morte di quest'ultimo, incassato somme provenienti da depositi bancari intestati al coniuge e al de cuius AN AT. Nel merito, ha rappresentato che, a partire dal 1969, mentre i germani TO e CE esercitavano la professione di medici specialisti, lui stesso, operando in società di fatto col padre, ebbe a realizzare sui fondi da quest'ultimo donati ai figli, una serie di fabbricati per civili abitazioni. In particolare, ha affermato di aver dedicato la quasi totalità dell'attività professionale redigendo progetti, effettuando calcoli e sorvegliando i cantieri così realizzando, in collaborazione col padre: 1) il fabbricato al Viale Lincoln n. 207, poi destinato dal de cuius per testamento alla figlia AN IA, su suolo a lui intestato;
2) il fabbricato alla Via Ferrarecce n. 66, per una quota di ¼ caduta in successione e per gli altri ¾ già di proprietà comune dei tre fratelli;
3) il fabbricato alla Via Ferrarecce n. 68, realizzato su suolo già donato a
AN TO;
4) il fabbricato al prolungamento di Viale Lincoln, realizzato su terreno a sé donato dal padre, pur rimasto allo stato grezzo.
4
Ha dunque precisato che gli anzidetti fabbricati furono realizzati partendo con un piccolissimo capitale e successivamente con denaro proveniente dalle rendite dei fabbricati che venivano locati al fine di accantonare le somme necessarie per la realizzazione degli altri fabbricati. Ha quindi dedotto di aver, in collaborazione col padre, reinvestito il frutto della loro attività imprenditoriale nella realizzazione dei fabbricati di cui, per effetto dell'accessione, divennero proprietari i titolari dei rispettivi suoli. Ha inoltre lamentato, sempre ai fini della individuazione della massa da dividere, che gli attori, unitamente alla loro madre RU GI avevano prelevato una somma di lire
614.875.739, cd. “soldi del cantiere”, che risultavano depositati su di un conto acceso pressa la Banca
Monte Paschi di Siena.
Su tali basi, pur non opponendosi alla divisione, il convenuto ha concluso chiedendo: a) dichiararsi la sussistenza della società di fatto tra AN AT e AN CO
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi