Trib. Roma, sentenza 22/04/2024, n. 6886
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Testo completo
N. R.G. 46999/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA ED IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Damiana Colla, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 46999/2023 promossa da
DI HA, nato in [...] in data [...] (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.to Daniel Boni ed elettivamente domiciliato in Firenze, Via C.
Guasti, n. 10, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
e AMBASCIATA D'ITALIA A COLOMBO, SRI LANKA, con l'Avvocatura Generale dello
Stato
- resistente –
OGGETTO: silenzio su richiesta visto per ricongiungimento familiare.
Con ricorso telematicamente depositato il 19.10.2023 il ricorrente, cittadino dello Sri Lanka, ha chiesto
l'accertamento del suo diritto al ricongiungimento familiare con la moglie, nonché l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato da parte resistente sulla richiesta di visto di ingresso per ricongiungimento familiare inoltrata il 31.7.2022, nonostante il rilascio del nulla osta in data
22.06.2022, con conseguente ordine di rilascio del visto. A tal fine ha esposto che la coniuge aveva ricevuto il 17.8.2022 una comunicazione con la quale veniva avvertita che “sono emerse delle incongruenze nella documentazione correlata alla sua domanda che necessitano di indagini più approfondite” e che “i termini per il rilascio del visto sono sospesi ai sensi del D.M. 171/1997”, alla quale non era seguito più nulla, nemmeno a seguito dell'invio di pec da parte del difensore del
12.5.2023 con la quale parte resistente era stata diffidata a concludere il procedimento, stante la possibilità di sospensione del procedimento per una sola volta e per la durata massima di trenta giorni ex art. 2,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA ED IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Damiana Colla, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 46999/2023 promossa da
DI HA, nato in [...] in data [...] (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.to Daniel Boni ed elettivamente domiciliato in Firenze, Via C.
Guasti, n. 10, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
e AMBASCIATA D'ITALIA A COLOMBO, SRI LANKA, con l'Avvocatura Generale dello
Stato
- resistente –
OGGETTO: silenzio su richiesta visto per ricongiungimento familiare.
Con ricorso telematicamente depositato il 19.10.2023 il ricorrente, cittadino dello Sri Lanka, ha chiesto
l'accertamento del suo diritto al ricongiungimento familiare con la moglie, nonché l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato da parte resistente sulla richiesta di visto di ingresso per ricongiungimento familiare inoltrata il 31.7.2022, nonostante il rilascio del nulla osta in data
22.06.2022, con conseguente ordine di rilascio del visto. A tal fine ha esposto che la coniuge aveva ricevuto il 17.8.2022 una comunicazione con la quale veniva avvertita che “sono emerse delle incongruenze nella documentazione correlata alla sua domanda che necessitano di indagini più approfondite” e che “i termini per il rilascio del visto sono sospesi ai sensi del D.M. 171/1997”, alla quale non era seguito più nulla, nemmeno a seguito dell'invio di pec da parte del difensore del
12.5.2023 con la quale parte resistente era stata diffidata a concludere il procedimento, stante la possibilità di sospensione del procedimento per una sola volta e per la durata massima di trenta giorni ex art. 2,
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