Trib. Prato, sentenza 14/06/2024, n. 206
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 518/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LAI ANDREA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Prato, viale della Repubblica, 244, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(CF: , titolare dell'omonima impresa Controparte_1 C.F._2
individuale, con il patrocinio dell'avv. GATTAI ALESSANDRO, elettivamente domiciliata a
Prato, via della Pallaccorda, 6, presso lo studio del difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, ha adito il tribunale di Prato affinché accerti Parte_1
l'illegittimità del licenziamento intimatole con comunicazione del 29 gennaio 2020 dalla datrice di lavoro, nonché il suo diritto a percepire le differenze retributive (quantificate Controparte_1
in 64.471,14 euro) per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente sin dal 1° agosto 2017, con orario diverso e maggiore rispetto a quello contrattualmente stabilito.
In sintesi, questi i fatti narrati a sostegno della pretesa:
1
- la ricorrente è stata formalmente assunta come commessa da titolare di Controparte_1
omonima impresa individuale, con contratto a tempo indeterminato part- time (tre ore al giorno), con decorrenza dal 26 febbraio 2019 e inquadramento al 5° livello del CCNL Terziario;
- l'attività è stata svolta presso il Centro Commerciale “ ” a Prato via Roubaix n. Org_1
45;
- nonostante la formale regolarizzazione, la ricorrente aveva iniziato a lavorare per la convenuta il 1° agosto 2017;
- l'orario di lavoro, dal lunedì al sabato, era suddiviso su due turni, dalle 8:30 alle 14:30 o
dalle 14:30 alle 20 (per il solo periodo maggio-agosto 2019, i turni sono stati dalle 8:30 alle 17 o dalle 12 alle 20);
- la ricorrente ha lavorato altresì due domenica al mese, con orario spezzato dalle 8,30 alle 13
e dalle 15 alle 20 e, in occasione dei mercati domenicali (quattro all'anno), con orario continuato dalle 8:30 alle 20 con la consumazione del pasto sul posto di lavoro;
- la ricorrente, nel corso del rapporto, ha lavorato anche durante le festività dell'Epifania,
Pasquetta, 1° maggio e 2 giugno, con orario dalle 8:30 alle 13 e dalle 15 alle 20 e, contrariamente a
quanto indicato nelle buste paga, ha fruito soltanto di dieci giorni di ferie;
- nel novembre 2019 la titolare le aveva comunicato che da quel momento avrebbe lavorato con l'orario indicato nel contratto, ossia dalle ore 9 alle ore 12 dal martedì al sabato;
- dal mese di novembre 2019, insieme a hanno lavorato anche tali e Pt_1 Per_1 Per_2
che si sono alternate nei turni alternati fino a quel momento osservati dalla ricorrente;
- nel dicembre 2019 la ricorrente si è assentata dal lavoro per malattia e lo stesso è avvenuto il 1° febbraio 2020;
- il 3 febbraio 2020 la ricorrente ha ricevuto la lettera di licenziamento per riduzione di personale, impugnato nei termini di legge.
Si è costituita chiedendo il rigetto il ricorso. Controparte_1
Secondo la sua prospettazione:
- l'impresa individuale della quale è titolare, svolge attività di vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento e non ha mai avuto dipendenti prima del 26 febbraio 2019 e dopo il 10 febbraio
2
2020;
- l'impresa non ha locali propri, non ha vetrine né magazzino e la titolare Controparte_1
svolge personalmente l'attività di vendita al pubblico dalle 9 alle 20 di ogni giorno, sette giorni alla settimana, in uno spazio espositivo aperto posto all'interno del capannone del Centro
Commerciale “ ” in Prato, Via Roubaix n.45, nel quale si trovano anche gli stand di Org_1
altre aziende;
- il rapporto lavorativo con era iniziato nel febbraio 2019, in conseguenza Parte_1
dell'incremento delle vendite registrato nel periodo natalizio dell'anno precedente;
- l'attività lavorativa, per tutto il periodo, è stata prestata per gli orari e nei giorni indicati dal contratto;
- l'11 novembre 2019, con l'approssimarsi delle festività natalizie, aveva Controparte_1
assunto anche un'altra dipendente, con contratto a termine con scadenza il 10 Persona_3
febbraio 2020;
- nel gennaio 2020, a causa del notevole calo delle vendite, aveva Controparte_1
comunicato a entrambe le dipendenti che entro breve tempo sarebbe receduta dai contratti;
- è stata licenziata il 31 gennaio 2020;
il contratto di – che sarebbe Parte_1 Persona_3
scaduto la settimana successiva – non è stato rinnovato;
- da quel momento non ha più assunto dipendenti. Controparte_1
Fallito il tentativo di conciliazione sollecitato dal giudice in occasione dell'udienza del 22 dicembre 2020, la causa – assegnata alla scrivente con decorrenza da ottobre 2021 - è stata istruita mediante i documenti e le prove orali richieste dalle parti e calendarizzata per la discussione all'udienza del 14 novembre 2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127
ter c.p.c..
Si dà atto, per quanto riguarda il termine di deposito, che per ragioni organizzative dell'ufficio il ruolo della scrivente è stato interessato, nell'ultimo anno, da una serie di modifiche: insieme al contenzioso in materia lavoro, infatti, è stata disposta, in un primo momento, l'assegnazione di
una quota di contenzioso civile;
poi, in sostituzione di questo, di quello in materia famiglia;
da ultimo, è stata prevista l'assegnazione al settore penale, quale componente del collegio 3:
3
modifiche che hanno, inevitabilmente, inciso sul carico di lavoro e sulle tempistiche di definizione dei procedimenti.
***
Il ricorso deve essere accolto limitatamente alla domanda di illegittimità del licenziamento. Per il
resto, deve essere rigettato, per le ragioni che si vanno a illustrare.
Per comprendere le ragioni del decidere, occorre prendere le mosse dalla realtà lavorativa ove si sono svolti i fatti, vale a dire il centro commerciale ” a Prato, via Roubaix n. 45, Org_1
anticipando sin da ora che l'istruttoria ha evidenziato una certa opacità nella gestione delle
attività che ha impedito di individuare, con sufficiente tranquillità, chi fosse il datore di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 518/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LAI ANDREA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Prato, viale della Repubblica, 244, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(CF: , titolare dell'omonima impresa Controparte_1 C.F._2
individuale, con il patrocinio dell'avv. GATTAI ALESSANDRO, elettivamente domiciliata a
Prato, via della Pallaccorda, 6, presso lo studio del difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, ha adito il tribunale di Prato affinché accerti Parte_1
l'illegittimità del licenziamento intimatole con comunicazione del 29 gennaio 2020 dalla datrice di lavoro, nonché il suo diritto a percepire le differenze retributive (quantificate Controparte_1
in 64.471,14 euro) per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente sin dal 1° agosto 2017, con orario diverso e maggiore rispetto a quello contrattualmente stabilito.
In sintesi, questi i fatti narrati a sostegno della pretesa:
1
- la ricorrente è stata formalmente assunta come commessa da titolare di Controparte_1
omonima impresa individuale, con contratto a tempo indeterminato part- time (tre ore al giorno), con decorrenza dal 26 febbraio 2019 e inquadramento al 5° livello del CCNL Terziario;
- l'attività è stata svolta presso il Centro Commerciale “ ” a Prato via Roubaix n. Org_1
45;
- nonostante la formale regolarizzazione, la ricorrente aveva iniziato a lavorare per la convenuta il 1° agosto 2017;
- l'orario di lavoro, dal lunedì al sabato, era suddiviso su due turni, dalle 8:30 alle 14:30 o
dalle 14:30 alle 20 (per il solo periodo maggio-agosto 2019, i turni sono stati dalle 8:30 alle 17 o dalle 12 alle 20);
- la ricorrente ha lavorato altresì due domenica al mese, con orario spezzato dalle 8,30 alle 13
e dalle 15 alle 20 e, in occasione dei mercati domenicali (quattro all'anno), con orario continuato dalle 8:30 alle 20 con la consumazione del pasto sul posto di lavoro;
- la ricorrente, nel corso del rapporto, ha lavorato anche durante le festività dell'Epifania,
Pasquetta, 1° maggio e 2 giugno, con orario dalle 8:30 alle 13 e dalle 15 alle 20 e, contrariamente a
quanto indicato nelle buste paga, ha fruito soltanto di dieci giorni di ferie;
- nel novembre 2019 la titolare le aveva comunicato che da quel momento avrebbe lavorato con l'orario indicato nel contratto, ossia dalle ore 9 alle ore 12 dal martedì al sabato;
- dal mese di novembre 2019, insieme a hanno lavorato anche tali e Pt_1 Per_1 Per_2
che si sono alternate nei turni alternati fino a quel momento osservati dalla ricorrente;
- nel dicembre 2019 la ricorrente si è assentata dal lavoro per malattia e lo stesso è avvenuto il 1° febbraio 2020;
- il 3 febbraio 2020 la ricorrente ha ricevuto la lettera di licenziamento per riduzione di personale, impugnato nei termini di legge.
Si è costituita chiedendo il rigetto il ricorso. Controparte_1
Secondo la sua prospettazione:
- l'impresa individuale della quale è titolare, svolge attività di vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento e non ha mai avuto dipendenti prima del 26 febbraio 2019 e dopo il 10 febbraio
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2020;
- l'impresa non ha locali propri, non ha vetrine né magazzino e la titolare Controparte_1
svolge personalmente l'attività di vendita al pubblico dalle 9 alle 20 di ogni giorno, sette giorni alla settimana, in uno spazio espositivo aperto posto all'interno del capannone del Centro
Commerciale “ ” in Prato, Via Roubaix n.45, nel quale si trovano anche gli stand di Org_1
altre aziende;
- il rapporto lavorativo con era iniziato nel febbraio 2019, in conseguenza Parte_1
dell'incremento delle vendite registrato nel periodo natalizio dell'anno precedente;
- l'attività lavorativa, per tutto il periodo, è stata prestata per gli orari e nei giorni indicati dal contratto;
- l'11 novembre 2019, con l'approssimarsi delle festività natalizie, aveva Controparte_1
assunto anche un'altra dipendente, con contratto a termine con scadenza il 10 Persona_3
febbraio 2020;
- nel gennaio 2020, a causa del notevole calo delle vendite, aveva Controparte_1
comunicato a entrambe le dipendenti che entro breve tempo sarebbe receduta dai contratti;
- è stata licenziata il 31 gennaio 2020;
il contratto di – che sarebbe Parte_1 Persona_3
scaduto la settimana successiva – non è stato rinnovato;
- da quel momento non ha più assunto dipendenti. Controparte_1
Fallito il tentativo di conciliazione sollecitato dal giudice in occasione dell'udienza del 22 dicembre 2020, la causa – assegnata alla scrivente con decorrenza da ottobre 2021 - è stata istruita mediante i documenti e le prove orali richieste dalle parti e calendarizzata per la discussione all'udienza del 14 novembre 2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127
ter c.p.c..
Si dà atto, per quanto riguarda il termine di deposito, che per ragioni organizzative dell'ufficio il ruolo della scrivente è stato interessato, nell'ultimo anno, da una serie di modifiche: insieme al contenzioso in materia lavoro, infatti, è stata disposta, in un primo momento, l'assegnazione di
una quota di contenzioso civile;
poi, in sostituzione di questo, di quello in materia famiglia;
da ultimo, è stata prevista l'assegnazione al settore penale, quale componente del collegio 3:
3
modifiche che hanno, inevitabilmente, inciso sul carico di lavoro e sulle tempistiche di definizione dei procedimenti.
***
Il ricorso deve essere accolto limitatamente alla domanda di illegittimità del licenziamento. Per il
resto, deve essere rigettato, per le ragioni che si vanno a illustrare.
Per comprendere le ragioni del decidere, occorre prendere le mosse dalla realtà lavorativa ove si sono svolti i fatti, vale a dire il centro commerciale ” a Prato, via Roubaix n. 45, Org_1
anticipando sin da ora che l'istruttoria ha evidenziato una certa opacità nella gestione delle
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