Trib. Perugia, sentenza 13/12/2024, n. 1674

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Perugia, sentenza 13/12/2024, n. 1674
Giurisdizione : Trib. Perugia
Numero : 1674
Data del deposito : 13 dicembre 2024

Testo completo



TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
Il giorno 13/12/2024, alle ore 10:00, di fronte al G.O.P. dott. Paolo Sconocchia, viene chiamata la causa iscritta causa civile iscritta al n. 2891/2021 Ruolo Generale, promossa da
AR S.R.L. (avv. Barbara Trani)
- opponente - nei confronti di
SAL COSTRUZIONI S.R.L.S. (avv. Roberto Tempesta - avv. Oreste Tommaso
Capaldo)
-opposta -
Per parte attrice è comparsa l'avv. Barbara Trani;
viene dato atto che è altresì comparso il dott. Lorenzo Brugnoli ai fini della pratica forense.
Per parte convenuta è comparso l'avv. Roberto Tempesta anche in sostituzione dell'avv. Oreste Tommaso Capaldo.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Pag. 1 di 18
I difensori delle parti discutono la causa illustrando ciascuno la rispettiva posizione e, comunque, riportandosi ai loro scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute.
In particolare, l'avv. Trani ribadisce quanto già esposto nei propri scritti difensivi e, specificamente, nelle note conclusionali con riferimento alle conclusioni a cui il CTU
è giunto sottoponendo pertanto al giudice la valutazione di decidere di formulare alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c.
L'avv. Tempesta, nel riportarsi ai propri scritti e richiamati gli esiti della CTU espletata, ribadisce in particolare la mancata contestazione da parte della DI
S.r.l. delle ore prestate dai lavoratori come desumibili dal calendario dei cedolini di paga.
Il Giudice udite le conclusioni delle parti, si ritira in camera di consiglio per la redazione della sentenza, esonerando le stesse a ricomparire per la sua pronuncia.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
All'esito della camera di consiglio, assenti le parti a ciò espressamente autorizzate, il
Giudice, al termine della sua redazione, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della contestuale decisione resa ex art. 429 del c.p.c. ed allegata al presente verbale, che viene chiuso alle ore 16:16.
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia

Pag. 2 di 18

REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
In nome del Popolo italiano Opposizione a d.i.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA Distacco di operai
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. Paolo Sconocchia, nella causa civile iscritta al n. 2891/2021 Ruolo Generale, promossa da
AR S.R.L. (avv. Barbara Trani)
- opponente - nei confronti di
SAL COSTRUZIONI S.R.L.S. (avv. Roberto Tempesta - avv. Oreste Tommaso
Capaldo)
-opposta - ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, all'udienza del 13 dicembre 2024, leggendo la motivazione ed il dispositivo, facenti parte integrale del verbale di udienza, la seguente
SENTENZA
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12/02/2021 la società Sal Costruzioni S.r.l.s. si è rivolta al Tribunale di Perugia chiedendo che venisse ingiunto alla società DI
S.r.l. il pagamento a saldo della somma di euro 15.481,80 oltre interessi moratori, a titolo di rimborso per il costo retributivo, contributivo ed assicurativo sostenuto a seguito del distacco di propri dipendenti presso il cantiere ANAS della società distaccataria, appaltatrice di lavori urgenti di ripristino e rinforzo della soletta del viadotto “Gemma” sul RA 06 Bettolle-Perugia.
A sostegno della propria istanza ha dedotto di avere stipulato con la DI S.r.l. un apposito contratto in data 17/05/2020, avente ad oggetto il distacco di propri dipendenti, con durata fissata fino al 18/07/2020 ma, di fatto, interrotto in data 24 giugno 2020, essendo venute meno le “reciproche necessità” delle società contraenti.
Ha precisato di avere, in data 23/06/2020, ricevuto dalla società DI S.r.l. un unico acconto di complessivi euro 8.591,85, fatturato con documento n. 29 del
Pag. 3 di 18
19/06/2020, ma di essere rimasta creditrice della suddetta somma, fatturata con la fattura emessa a saldo n. 32 del 01/07/2020 di euro 17.924,85, poi rettificata con
l'emissione, in pari data, della nota di credito n. 31 di euro 2.443,05.
La società distaccante ha, infine, allegato di avere regolarmente assolto, con riferimento ai propri dipendenti distaccati presso il cantiere della società DI
S.r.l., a tutti gli oneri retributivi, contributivi e assicurativi a suo carico, tanto da avere ottenuto il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), e non avere mai ricevuto dalla società distaccataria alcuna contestazione rispetto alle prestazioni lavorative eseguite dai propri dipendenti distaccati, come anche rispetto agli importi maturati a credito.
Con decreto n. 702/2021, emesso in data 22/04/2021, il Tribunale di Perugia ha ingiunto alla società DI S.r.l. il pagamento di quanto richiesto dalla società Sal
Costruzioni S.r.l.s., oltre alle spese della procedura.
Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato, la società DI
S.r.l. ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, ad essa notificato a mezzo pec in data 23/04/2021, chiedendone la revoca sulla base di una serie di articolate ragioni.
Precisato che la società opposta si era impegnata a distaccare dei propri lavoratori presso DI S.r.l. con un primo contratto del 15/05/20 per il periodo 19/05 – 18/07
(4 lavoratori: ER, IC, ZO e EN) e con un secondo contratto del
08/06/20 per il periodo 10/06 – 18/07 (2 lavoratori: IN e ZA), ha dedotto che in data 24/06/20, la società distaccante era receduta dai rapporti richiamando in sede
i propri lavoratori.
Ha inoltre allegato di avere sospeso il pagamento del saldo dopo aver corrisposto alla società distaccante un acconto, in considerazione della responsabilità solidale sulla medesima ricadente nei confronti sia dei lavoratori, sia della stazione committente
ANAS, sia nei confronti dell'Ente previdenziale, poiché la propria richiesta avanzata in data 25/06/2020 di trasmissione della documentazione necessaria per verificare il rispetto da parte della società Sal Costruzioni S.r.l.s. degli obblighi sulla stessa ricadente, era stata soddisfatta solo mediante l'inoltro di documentazione parziale e confusa in quanto:
- la distaccante non aveva provveduto alla trasmissione delle contabili relative al pagamento ai propri dipendenti delle mensilità di maggio 2020 e giugno 2020;

Pag. 4 di 18
- non aveva inviato le contabili relative al pagamento IRPEF e contribuzioni INPS, e, per giunta, dalla parziale documentazione inviata era risultato che la società Sal
Costruzioni S.r.l.s., che aveva iniziato a svolgere la propria attività imprenditoriale solo a fine anno 2019, aveva compensato Irap e Irpef con crediti erariali per circa
6.400,00;

- che la società distaccante non aveva depositato i propri bilanci, conseguendone, oltretutto, l'impossibilità di eseguire i dovuti riscontri rispetto ai versamenti MV effettuati utilizzando codici per compensazione credito;

- nelle denunce trasmesse alla Cassa Edile relativamente al mese di maggio 2020 non risultava il cantiere ANAS affidato in appalto alla società DI S.r.l., mentre, pur essendo stato denunciato per il mese di giugno 2020, le ore lavorate dai dipendenti distaccati risultavano riferite ad altri cantieri;

- in data 24/07/2020 la società distaccante aveva presentato una rettifica delle ore denunciate alla Cassa Edile nel mese di giugno 2020, dalla quale non era evincibile se la stessa riguardasse le ore di lavoro eseguite dal personale distaccato presso il proprio cantiere ANAS;

- non risultava che la società Sal Costruzioni S.r.l.s., dopo avere ritirato in data
24/06/2020 il proprio personale distaccato presso il cantiere ANAS, avesse effettuato comunicazione di chiusura anticipata dei rapporti di distacco, comunicazione necessaria in caso di controllo ispettivo;

- esistevano forti dubbi sull'autenticità ed efficacia probatoria delle dichiarazioni scritte rilasciate dai dipendenti distaccati in ordine al pagamento della loro retribuzione.
In sintesi, secondo la società opponente le suddette criticità l'avrebbero legittimata a non eseguire il saldo del dovuto, avendole impedito sia di raggiungere la dovuta certezza in ordine all'adempimento da parte della società Sal Costruzioni S.r.l.s. degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi sulla stessa ricadenti rispetto alla posizione dei propri dipendenti distaccati (a nulla rilevando l'avvenuto rilascio del DURC), sia di riscontrare con puntualità la congruità della somma ingiunta a saldo.
In data 02/12/2021 si è costituita in giudizio la società distaccante Sal Costruzioni
S.r.l.s., contestando punto per punto le avverse deduzioni.
In particolare, la società opposta ha sostenuto ed osservato:
Pag. 5 di 18
- che prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto, l'opponente non aveva mai sollevato contestazioni di irregolarità retributive, contabili e fiscali;

- che la società l'opponente non aveva contestato specificamente la quantificazione del credito, essendosi limitata a contestare solamente la sua esigibilità;

- che, ai fini della sussistenza del credito ingiunto, non poteva assumere alcun rilievo la mancanza di comunicazioni obbligatorie di anticipata chiusura del rapporto relativo al distacco dei lavoratori, potendo tale aspetto
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi