Trib. Palermo, sentenza 12/12/2024, n. 5126

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 12/12/2024, n. 5126
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 5126
Data del deposito : 12 dicembre 2024

Testo completo

IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
Il giorno 12/12/2024 innanzi al Giudice Onorario Dr.ssa Bernarda Zangla, chiamato
il procedimento iscritto al n. 1350/2024, vertente
Tra
EM CC
Ricorrente
E
INPS
Resistente
Alle ore 0929 sono presenti l'Avv. DI MICELI SALVATORE per parte ricorrente e
l'Avv. ABBATE GIUSEPPE in sostituzione dell'Avv. SPARACINO MARIA GRAZIA per
parte resistente INPS, nessuno è presente per AGENZIA DELLE ENTRATE. Le parti
insistono nei rispettivi atti
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. alle ore 1400 pronuncia sentenza di seguito
allegata a far parte integrante del presente verbale dando lettura del dispositivo e
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Onorario
Bernarda Zangla

Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro

Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Bernarda Zangla, all'esito della
Rilasciata spedizione in discussione orale ed uditi i procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente forma esecutiva all'Avv. SENTENZA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 1350/2024 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA per CC EM (Avv. Salvatore Di Miceli)
_____________________________ ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere INPS (Avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo)
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (Avv. Marco Nanni)
resistenti
mediante la lettura, all'udienza del 12/12/2024, del seguente dispositivo:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente
pronunciando:
◊ dichiara la nullità della intimazione di pagamento opposta, il cui credito dichiara
prescritto;

◊ condanna la AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE a rimborsare al ricorrente le
spese di lite, liquidate in complessivi euro 1200,00, oltre spese generali, IVA e CPA
come per legge e compensa quelle con l'INPS.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione:
Con ricorso depositato il 30/01/2024 la ricorrente ha convenuto in giudizio l'I.N.P.S.
e l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE proponendo opposizione avverso
l'intimazione di pagamento n. 29620239030214064000, notificata in data
18/12/2023 seguita al mancato pagamento degli avvisi di addebito nn.
59620160005613567000 (asseritamente notificato il 16.12.2016) per Contributi
IVS IATP per l'anno 2015, sanzioni e interessi per complessivi € 2713,57 e
59620170006935665000, (asseritamente notificato in data 01/02/2018) per
Contributi IVS IATP per l'anno 2016, sanzioni e interessi per complessivi € 2875,62,
deducendone la prescrizione.
L'I.N.P.S. e Agenzia delle Entrate-Riscossione si sono costituite in giudizio
contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Preliminarmente, deve affermarsi la legittimazione passiva di tutte le parti opposte.
Con riferimento all'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, se è vero che
quest'ultima, nei giudizi di opposizione alle cartelle aventi ad oggetto crediti
previdenziali, non è litisconsorte necessario (cfr. l'art. 24 del dlgs. n. 46/1999, che
originariamente imponeva la notifica del ricorso anche al concessionario, è stato
infatti modificato dall'art. 4 del D.L. n. 209/2002, conv. in L. n. 265/2002, che ha
soppresso tale obbligo e Cass. SU 8 marzo 2022, n. 7514), è vero, altresì, che non
sussiste il suo difetto di legittimazione passiva quando la controversia verta intorno
a questioni per le quali il concessionario non possa ritenersi estraneo (cfr. in tal
senso, cfr. Corte App. Milano, sent. 5 agosto 2019 n. 952), come peraltro si desume
anche dalla stessa sentenza n. 7514/22 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione,
per la lettura dei paragrafi 12.2 e ss., dalla quale ben si evince come la legittimazione
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esclusiva dell'INPS si abbia solo nelle cause di opposizione al ruolo e per la quale è
dato comprendere che invece sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario allorché
si faccia questione della legittimità degli
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