Trib. Benevento, sentenza 14/01/2025, n. 46

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Benevento, sentenza 14/01/2025, n. 46
Giurisdizione : Trib. Benevento
Numero : 46
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott. Aldo De Luca Presidente rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR. 1669/2023, avente ad oggetto: divorzio
TRA
, nato il [...] a [...] (avv. Massimiliano Di Meola, giusta procura in Parte_1
atti) parte ricorrente
E
, nata il [...] a [...] (avv. Fabio Massimo Leucio Romano, giusta CP_1
procura in atti) parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14/11/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)

1. ha dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in data 19/12/2004 Parte_1
con e che dall'unione sono nate le figlie (10/6/2007) e (12/4/2005). CP_1 Per_1 Per_2
Che in virtù dello stato di disaffezione ed intolleranza creatosi tra i coniugi, il Tribunale di
Benevento ha omologato il 5/3/2010 la separazione tra le dette parti alle specifiche condizioni che in tale sede rilevano: affido condiviso delle figlie minori con collocazione prevalente presso la
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madre;
esercizio del diritto di visita del padre secondo le modalità stabilite nel calendario congiuntamente predisposto;
mantenimento delle minori a carico del padre quantificato nella
somma complessiva di €.350 complessivi, oltre obbligo di entrambi i genitori di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie di natura scolastica, sanitaria e privata, previamente concordate. Su tali premesse, parte istante, sull'assunto di un'impossibilità di una riconciliazione con la resistente e sull'avvenuta decorrenza dei termini di legge, chiedeva la
pronuncia di scioglimento del matrimonio, di disporre l'affido condiviso delle figlie con collocazione prevalente delle minori presso la madre, di disciplinare l'esercizio del suo diritto di visita nei confronti delle figlie secondo il calendario predisposto nel ricorso introduttivo e di disporre l'assegno di mantenimento a suo carico in favore delle minori nella somma complessiva d
€.350 mensili, oltre contribuzione del 50% delle spese straordinarie, così come già statuito in sede di omologa della separazione. Parte resistente si costituiva in giudizio, aderiva alla domanda di divorzio, al contempo, chiedeva disporsi a carico di parte ricorrente un assegno mensile in favore della prole di €.700 complessivi, oltre contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie,
oltre alla
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