Trib. Pistoia, sentenza 13/12/2024, n. 927

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pistoia, sentenza 13/12/2024, n. 927
Giurisdizione : Trib. Pistoia
Numero : 927
Data del deposito : 13 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Nicola Latour - Giudice rel.
3) Elena Piccinni - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 894/2024, avente ad oggetto
Separazione giudiziale e divorzio contenzioso, vertente
TRA
nato a [...] in data [...] e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Carlo Innocenti, presso lo studio del quale elegge domicilio in Pistoia alla via
Cosimo Trinci n. 2;

Ricorrente
E
nata a [...] il [...], residente in [...]
Montalbano n. 110, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Sibilla Santoni, presso lo studio della quale elegge domicilio in Firenze alla
Via A. Antognoli n. 26;

Resistente
1
E
PM in sede;

Interventore necessario

Conclusioni : come da verbale di udienza del 10.12.2024.

RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE

1. Con ricorso, depositato in data 3.5.2024, premetteva di aver Parte_1
contratto matrimonio in Pistoia (PT) il 23.6.1990 con e che Controparte_1 dall'unione nascevano i figli (nato il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
18.9.1996), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il ricorrente premetteva, poi, che la convivenza matrimoniale era da tempo intollerabile, tanto che i coniugi vivevano separati di fatto nella stessa casa da ormai sette anni.
Quanto alla propria situazione economica, il ricorrente rappresentava di essere dipendente con stipendio mensile pari ad € 1.900,00 mensili e che la casa coniugale era stata ereditata dal padre.
Pertanto, domandava pronunciarsi la separazione personale Parte_1
dei coniugi, con ordine per la
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi